Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse Clausole campione

Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie), e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente. Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l’azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Xxxxxxxx, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.
Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie),
Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario unitamente a (a) ogni eventuale garanzia reale o personale, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente, ivi inclusi i diritti vantati dal Cedente (quale beneficiario o vincolatario della relativa Polizza Assicurativa) nei confronti delle Compagnie Assicurative. Con particolare riferimento alle Polizze Assicurative, il Cedente si impegna: (i) entro 5 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla richiesta del Cessionario, a far sì che le relative Compagnie Assicurative sottoscrivano apposito vincolo di polizza in favore del Cessionario e (ii) a consegnare copia di tale vincolo al Cessionario entro 3 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dall’avvenuta stipula. Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l’azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei Debitori Ceduti, a recedere dal Contratto di Finanziamento Beneficiario, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).