Libero trasferimento. Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare: (a) dei redditi; (b) dei rimborsi di prestiti; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo; (e) degli apporti supplementari di capitali necessari alla gestione o allo sviluppo degli investimenti; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori.
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Libero trasferimento. (1) Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi ultimi senza indugio e in moneta liberamente convertibile, il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimentiun investimento, in particolare:
(a) dei redditi;
(b) dei rimborsi di prestitipagamenti legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l’investimento;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti;
(d) dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
(e) degli apporti supplementari di capitali necessari alla gestione o allo sviluppo degli investimenti;
(f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimentodell’investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori;
(d) dei salari e altre rimunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione con l’investimento;
(e) del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’aumento dell’investimento.
(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conforme- mente alle prescrizioni di cambio in vigore della Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.
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Libero trasferimento. Ciascuna Parte contraente, contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori inve- stitori dell’altra Parte contraente, contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi dei relativi a detti investimentipagamenti, in particolare:
(a) dei redditigli interessi, i dividendi, gli utili e altri introiti correnti;
(b) dei i rimborsi di prestiti;
(c) degli gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti;
(d) dei i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so para- grafo (2) lettere (c), (d) e (e) del ed e)del presente Accordo;
(e) degli apporti i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione o e allo sviluppo svi- luppo degli investimenti;
(f) dei proventi il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimentoinvesti- mento, compresi gli eventuali plusvalori.
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Libero trasferimento. (1) Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da contraente accorda senza indugio agli investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi ultimi contraente il libero trasferimento in valuta liberamente convertibile degli importi relativi a detti investimentiun investimento, in particolare, ma non esclusivamente:
(a) dei redditi;
(b) dei rimborsi di prestitipagamenti legati a prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti;
(d) dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
(e) degli apporti supplementari di capitali necessari alla gestione o allo sviluppo degli investimenti;
(f) dei proventi provento della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori;
(d) degli introiti e altri oneri di personale assunto all’estero in rapporto con l’investimento;
(e) del capitale iniziale e degli importi supplementari destinati al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento.
(2) Salvo diversa disposizione dell’investitore, i trasferimenti sono effettuati al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento, conformemente alle norme in materia di cambio in vigore sul territorio della Parte contraente dove è stato effettuato l’investimento.
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Libero trasferimento. Ciascuna Parte contraente, contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi ultimi investitori il libero trasferimento trasferi- mento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:
(a) dei redditidegli introiti;
(b) dei rimborsi di prestiti;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti;
(d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so pa- ragrafo (2) lettere (c), (d) e ed (e) del presente Accordo;
(e) degli apporti dei conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
(f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimentoinves- timento, compresi gli eventuali plusvalori.
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Samples: Accordo Di Promozione E Protezione Degli Investimenti