Libertà di associazione Clausole campione

Libertà di associazione. Ai lavoratori è garantita piena libertà di associazione e facoltà di farsi rappresentare dagli organi o dai delegati dell’organizzazione alla quale appartengono.
Libertà di associazione. 5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione (libertà di aderire o meno ad un’organizzazione firmataria) non deve essere lesa dall’esecuzione del presente contratto collettivo di lavoro.
Libertà di associazione. Sono garantiti i diritti costituzionali d’associazione e coalizione. Il fatto di appartenere o meno ad un sindacato non deve recare alcuno svantaggio al dipendente.
Libertà di associazione. 17.1 La libertà di associazione viene garantita.
Libertà di associazione. 5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione non deve essere lesa dall’esecuzione della pre- sente CCNL (libertà di aderire o meno a un’organizzazione pro- fessionale firmataria).
Libertà di associazione. Al momento della redazione del manuale, presso l’azienda  sono state elette le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Cgil, Cisl e Uil, come previsto dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro  il 70% circa dei dipendenti aderisce a organizzazioni sindacali.
Libertà di associazione. Articolo Commento
Libertà di associazione. Conformemente a quanto previsto dalla legge locale, i Fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di formazione di sindacati o adesione a sindacati di loro scelta, di contrattazione collettiva e di riunione pacifica, oltre che di astensione da tali attività. I lavoratori e/o i loro rappresentanti devono avere la possibilità di comunicare e condividere idee apertamente e di discutere con chi di dovere in merito a condizioni di lavoro e pratiche gestionali senza temere discriminazioni, rappresaglie, intimidazioni o molestie.
Libertà di associazione. Devono essere rispettati i diritti dei dipendenti di costituire delle rappresentanze dei dipendenti, di contrattare collettivamente, di costituire o associarsi a sindacati e deve essere rispettato il diritto di tali sindacati ad operare nel luogo di lavoro, in conformità alla legislazione nazionale.
Libertà di associazione. I Fornitori devono riconoscere ai lavoratori il diritto di prendere parte a organizzazioni di lavoratori e alla contrattazione collettiva nel caso in cui i lavoratori scelgano di aderirvi. Analogamente i Fornitori comprenderanno l’importanza dell’impegno diretto tra i lavoratori e la dirigenza e dovranno favorire una comunicazione aperta riguardo alle condizioni di lavoro senza che i lavoratori temano forme di molestia, intimidazione o rappresaglie. I Fornitori dovranno riconoscere la libertà di espressione a tutti i lavoratori.