Libertà di associazione Clausole campione

Libertà di associazione. Ai lavoratori è garantita piena libertà di associazione e facoltà di farsi rappresentare dagli organi o dai delegati dell’organizzazione alla quale appartengono.
Libertà di associazione. Sono garantiti i diritti costituzionali d’associazione e coalizione. Il fatto di appartenere o meno ad un sindacato non deve recare alcuno svantaggio al dipendente.
Libertà di associazione. 5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione (libertà di aderire o meno ad un’organizzazione firmataria) non deve essere lesa dall’esecuzione del presente contratto collettivo di lavoro.
Libertà di associazione. 17.1 La libertà di associazione viene garantita. 17.2 Le organizzazioni dei lavoratori contraenti possono affiggere degli inviti per riunioni e assemblee, come anche comunicazioni e materiale pubblicitario rivolti ai loro mem- bri, nei luoghi previsti più adatti allo scopo. È permessa anche la pubblicità per il reclutamento di soci. Le modalità sono disciplinate nel Code of Conduct (cfr. art. 9.3). 17.3 L’appartenenza o la non appartenenza a un’organizzazione dei lavoratori non deve comportare svantaggi per la/il collaboratrice/tore.
Libertà di associazione. Devono essere rispettati i diritti dei dipendenti di costituire delle rappresentanze dei dipendenti, di contrattare collettivamente, di costituire o associarsi a sindacati e deve essere rispettato il diritto di tali sindacati ad operare nel luogo di lavoro, in conformità alla legislazione nazionale.
Libertà di associazione. 5.1 Le parti contraenti rispettano la libertà di associazione. La libertà di associazione non deve essere lesa dall’esecuzione della pre- sente CCNL (libertà di aderire o meno a un’organizzazione pro- fessionale firmataria).
Libertà di associazione. La libertà di associazione è garantita. I dipendenti hanno il diritto di aderire o meno a un sindacato. Nessuno può essere svantaggiato a causa dell'esercizio delle sue attività sindacali e dei suoi diritti in merito.
Libertà di associazione. Al momento della redazione del manuale, presso l’azienda  sono state elette le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Cgil, Cisl e Uil, come previsto dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro  il 70% circa dei dipendenti aderisce a organizzazioni sindacali.
Libertà di associazione. Conformemente a quanto previsto dalla legge locale, i Fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di formazione di sindacati o adesione a sindacati di loro scelta, di contrattazione collettiva e di riunione pacifica, oltre che di astensione da tali attività. I lavoratori e/o i loro rappresentanti devono avere la possibilità di comunicare e condividere idee apertamente e di discutere con chi di dovere in merito a condizioni di lavoro e pratiche gestionali senza temere discriminazioni, rappresaglie, intimidazioni o molestie.
Libertà di associazione. Articolo Commento 1. Le parti contraenti riconoscono espressamente la libertà di associazione. I collaboratori sono autorizzati allo svolgimento di funzioni in ambito sindacale. Il CCL esplicitamente rispetta la libertà d’associazione rispettivamente la cosiddetta libertà di coalizione, ossia il diritto di essere attivo in seno ad un’associazione per la protezione degli interessi / sindacato oppure svolgere delle mansioni di tipo sindacale (ad esempio distribuzione d’informazioni). Non è lecito procedere alla disdetta del contratto di lavoro oppure esprimere delle minacce nei confronti di un/a collaboratore/trice in ragione della sua associazione presso un sindacato / un’associazione per la protezione degli interessi. 2. I nuovi collaboratori verranno informati sull’esistenza del presente CCL dal datore di lavoro o eventualmente anche direttamente dalle parti contraenti rispettivamente dalla Commissione Paritetica Sicurezza (di seguito denominata CoPa). Riceveranno un esemplare del presente CCL in forma cartacea o elettronica. La consegna dello stesso sarà confermata tramite ricevuta.