Luogo di lavoro. 1. Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
2. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Luogo di lavoro. Il luogo di lavoro è Bari (Italia, Regione Puglia). La sede specifica sarà comunicata all’atto della sottoscrizione del contratto. Questa posizione lavorativa richiede frequenti viaggi all’interno e all’esterno dell’area del Programma.
Luogo di lavoro. 7.1. L’Apprendista è assegnato allo stabilimento/filiale/ufficio del Datore di lavoro sito a (PROVINCIA), in via …………, n. …, CAP Resta inteso che il Datore di lavoro, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati, potrà richiedere di svolgere l’attività lavorativa anche in luoghi diversi da quello di assunzione e che l’Apprendista dichiara sin da ora la propria disponibilità in tal senso.
Luogo di lavoro. Trasferimenti 32 Art. 48 - Missioni 33
Luogo di lavoro. Il luogo di lavoro può variare nell’arco della formazione. Nel contratto di formazione di regola viene stabilito soltanto il luogo di lavoro all’inizio della formazione. Il cambiamento del luogo di lavoro viene reso noto alle persone in formazione di norma con un mese di anticipo.
Luogo di lavoro. Il luogo di lavoro sarà presso Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico, in funzione delle attività da svolgere per conto di quest’ultimo.
Luogo di lavoro. Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile il dipendente può scegliere liberamente il luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa, purché - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e purché sia funzionale al diligente adempimento della prestazione o al puntuale perseguimento del risultato convenuto e quindi: non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall’Amministrazione.
Luogo di lavoro. 1. Fermo restando che la sede di lavoro resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto, il lavoro agile può essere svolto in luoghi diversi dalla propria abitazione purché i luoghi prescelti rispondano a requisiti di idoneità, nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dall’amministrazione in materia di protezione dei dati e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. In particolare, il luogo di lavoro deve essere tale da garantire la necessaria riservatez- za delle attività, evitando che estranei possano venire a conoscenza di notizie, dati o in- formazioni che, se divulgate, potrebbero pregiudicare l’amministrazione. E’ inoltre ne- cessario che il luogo ove si svolge l’attività non metta a repentaglio la strumentazione di lavoro.
3. Nelle giornate di lavoro agile i dipendenti utilizzeranno prioritariamente spazi chiusi privati o comunque nella loro disponibilità esclusiva, spazi in strutture pubbliche adegua- tamente attrezzate e spazi in altre amministrazioni con le quali siano previste attività di collaborazione già strutturate.
4. Il luogo di lavoro individuato dal lavoratore per lo svolgimento del lavoro agile deve essere collocato, di norma, all’interno dei confini regionali, salvo specifiche e motivate esigenze, espressamente autorizzate dal responsabile.
Luogo di lavoro. 1. I servizi saranno svolti sulle infrastrutture IT messe a disposizione da IZSLER, e presso le sue sedi o quelle di Regione Lombardia, fatto salvo quanto diversamente ed esplicitamente concordato con i Referenti IZSLER e fatte salve le attività che il Fornitore ritenga di potere svolgere da remoto con modalità che saranno opportunamente concordate con IZSLER.
2. Per lo svolgimento di quelle attività che dovranno essere svolte presso le sedi IZSLER, quest’ultima renderà disponibili al Fornitore un numero adeguato di posti di lavoro attrezzati. Per “posti di lavoro attrezzati” si intende la disponibilità di locali dotati di spazi lavoro (sedie, scrivanie, eventuali armadi, ecc.) e delle necessarie infrastrutture elettriche e ambientali.
3. Si intende a completo carico del Fornitore, l’onere di dotare il proprio personale, ancorché operante presso le sedi IZSLER, di tutto l’occorrente informatico (personal computer, programmi, stampanti, fotocopiatrici, scanner, ecc.) e di consumo (carta, toner, cartucce, cc.) necessario per la corretta erogazione dei servizi oggetto di fornitura.
4. Le attività potranno svolgersi presso le sedi di IZSLER o di Regione Lombardia o delle ASL lombarde.
Luogo di lavoro. A causa della complessità dell’infrastruttura tecnologica sottostante ai sistemi interessati, difficilmente replicabile fuori dal Sistema Informativo Provinciale, le prestazioni lavorative dei ruoli nominati si svolgeranno generalmente presso le sedi dell’Amministrazione (o della SIAG) nella città di Bolzano salvo accordi diversi da concordare ed autorizzare espressamente. Sarà anche possibile che determinate attività debbano essere espletate in altre località, dell’Alto Adige o anche fuori provincia. Eventuali spese di xxxx e trasporto sostenute da dipendenti dell’appaltatore nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente bando sono a carico dell’appaltatore stesso. Per determinate attività, definite dal committente in sede di pianificazione delle attività stesse, l’esecuzione potrà avvenire presso la sede del Prestatore dei servizi, oppure potrà essere attivato un collegamento remoto per permettere a singole persone e per periodi definiti di svolgere compiti specifici e specificamente regolamentati. Per quanto detto questa modalitá di collaborazione è comunque da considerarsi eccezionale rispetto alle normali condizioni operative. Le modalità tecniche saranno da concordare, i costi sono a carico dell'appaltatore.