Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) insubordinazione ai superiori; b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda; d) litigio o rissa nello stabilimento; e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie; g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio; h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75; i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento; l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali; n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso; o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratore.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed o alla diligenza del nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai superiorifestivi o seguenti alle ferie;
b) danneggiamento recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 53, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al materiale dello stabilimento o al materiale verificarsi di lavorazioneincidenti;
c) esecuzione senza permesso inosservanza del divieto di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di terziprovocare incidenti alle persone, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'aziendaagli impianti, ai materiali;
d) litigio o rissa nello stabilimentocondanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 cod. proc. pen., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o ed alla sicurezza degli impianti impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute gravi guasti provocati per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferienegligenza al materiale dell'azienda;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaiofurto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione procedimenti di cui allo stesso art. 75lavorazione;
i) furto nello stabilimentodiverbio litigioso, trafugamento seguito da vie di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti fatto avvenuto nel recinto dello stabilimentostabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio o al materiale di lavorazioneper conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materialirecidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 53;
n) introduzione arbitraria nei luoghi trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di lavoro regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di materiale infiammabile e/o altamente pericolosocui all'art. 53;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal lavoratore1º comma del presente articolo.
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Licenziamento per mancanze. Il L'impresa potrà procedere al licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di senza preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose ma con indennità di licenziamento, nei seguenti casi:
a) reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in connessione con lo svolgimento giudicato e per i quali, data la natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale rissa sul luogo di lavorazionelavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'aziendaa una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) litigio o rissa nello stabilimentoinsubordinazione verso i superiori;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianzafurti, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizifrodi e danneggiamenti volontari;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi del pubblico o seguente le feriecostituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaiotrafugamento di schizzi, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento utensili o altri oggetti di proprietà del rapporto datore di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di sospensione chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui allo stesso art. 75;abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi riconosciuta violazione sul luogo di lavoro delle leggi sull'uso delle sostanze stupefacenti. Indipendentemente dal licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro danni a norma di legge. In caso di dimissioni senza giustificato motivo nella giornata antecedente il lavoratore potrà essere soggetto al risarcimento di danni a norma di legge. Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o successiva fino al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratoretermine della lavorazione del film.
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Licenziamento per mancanze. Il L'impresa potrà procedere al licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di senza preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose ma con indennità di licenziamento, nei seguenti casi:
a) reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in connessione con lo svolgimento giudicato e per i quali, data la natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale rissa sul luogo di lavorazionelavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'aziendaa una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) litigio o rissa nello stabilimentoinsubordinazione verso i superiori;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianzafurti, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizifrodi e danneggiamenti volontari;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi del pubblico o seguente le feriecostituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaiotrafugamento di xxxxxxx, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento utensili o altri oggetti di proprietà del rapporto datore di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di sospensione chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui allo stesso art. 75;abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi riconosciuta violazione sul luogo di lavoro delle leggi sull'uso delle sostanze stupefacenti. Indipendentemente dal licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro danni a norma di legge. In caso di dimissioni senza giustificato motivo nella giornata antecedente il lavoratore potrà essere soggetto al risarcimento di danni a norma di legge. . Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o successiva fino al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratoretermine della lavorazione del film.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento licenziamento, fermo restando la procedura di cui all’art.7, L.300/1970, con immediata risoluzione rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità dell’indennità di preavviso, all'operaio al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed od alla diligenza del nel lavoro o che provochi all'azienda all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superioriTrascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
b) Furto o danneggiamento colposo volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;dell’azienda.
c) esecuzione senza permesso Trafugamento di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di terzi, procedimenti di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;lavorazione.
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna Xxxxxxxx ad una pena detentiva comminata all'operaioal lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
e) Costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa.
f) Gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda.
g) Abbandono del posto di lavoro che leda la figura morale dell'operaio;implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;Insubordinazione verso i superiori.
i) furto nello stabilimento, trafugamento Diverbio litigioso seguito da vie di schizzi fatto nell'interno della cooperativa anche fra i soci o i lavoratori dipendenti.
j) Comportamenti disciplinari rilevanti sono le assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni ripetute per cinque volte in un anno in coincidenza con giorni di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile festività e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza ferie a prescindere dalla circostanza che esiste una certificazione medica. In questi si applicherà la sanzione nei confronti del dipendente solo nel caso in cui lo stesso non presentasse idonee e/o sufficienti giustificazioni. In questo caso si potrà applicare la sanzione conservativa; nel caso che si dovesse ritenere che le giustificazioni rese dal dipendente a propria discolpa siano del tutto inaccoglibili e che il ricorso strumentale alla malattia per ricorrenza e intensità della stessa si concretizza in una gravissima violazione degli obblighi di legge e del CCNL, tanto da ledere il rapporto fiduciario posto a base della relazione professionale, si applicherà la sanzione espulsiva (licenziamento per giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratoremotivo).
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento A) Licenziamento con immediata preavviso In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 30, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori; danneggiamento colposo dei beni e\o strumenti dell’Università che costituisca giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoroai sensi dell’art. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda nell’Università per conto proprio o di terzi, terzi di lieve entità e senza con impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) dell’Università; alterco litigioso seguito da vie di fatto; abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
fcontrollo, fuori dai casi previsti al punto e) della seguente lettera B); assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) consecutivi; condanna ad una pena detentiva comminata all'operaioal dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) del dipendente; recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'artnell’articolo precedente, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 29 .
B) Licenziamento senza preavviso In tale provvedimento incorre il dipendente che provochi all’Università grave nocumento o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui allo stesso art. 75;
i) sopra: furto nello stabilimentonell’Università; trafugamento e/o utilizzo a qualsiasi titolo di beni, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o oggetti, documenti dello stabilimento;
l) anche in fotocopia dell’Università; danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale ai beni e\o strumenti dell’Università; abbandono del posto di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi comunque compimento di lavoro azioni che implichino gli stessi pregiudizi; esecuzione senza permesso di lavori nell’Università per conto proprio o di terzi di non lieve entità con o senza l’impiego di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al dell’Università; rissa nell’interno dell’Università. In caso di licenziamento per mancanze di cui alla presente lettera B), l’Università potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del dipendente con effetto immediato, per un periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratore15 giorni lavorativi.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Licenziamento per mancanze. Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604:
A) il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 74, non sono così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre tre giorni consecutivi o ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
2) danneggiamento colposo al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
4) diverbio litigioso all’interno dello stabilimento;
5) abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l’ipotesi di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
6) condanna ad un periodo detentivo comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per azioni commesse non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in qualunque delle mancanze contemplato nell’art. 74 quando siano stati comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui all’art. 73.
B) Il licenziamento con immediata risoluzione rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di dell’indennità del preavviso, all'operaio al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda provoca all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a1) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa furto nello stabilimento;
e2) trafugamento di xxxxxx, schizzi o disegni o comunque di materiali illustrativi di brevetti e procedimenti di lavorazione o di altri oggetti o documenti dell’azienda;
3) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino implicano gli stessi pregiudizi;
f5) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto diverbio litigioso seguito da vie di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti fatto nell’interno dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m6) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità all’incolumità delle persone od o alla sicurezza degli impianti o dei materialiimpianti;
n7) introduzione arbitraria nei luoghi esecuzione senza permesso di lavoro lavori entro l’azienda per conto proprio o di terzi con impiego di materiale infiammabile e/o altamente pericolosodell’azienda;
o8) grave insubordinazione ai superiori. La procedura prevista dall’art. 73 per l’applicazione delle sanzioni disciplinari sarà adottata anche per i provvedimenti di cui alle lettere A) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo e B) del presente articolo; qualora l’infrazione contestata sia di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause gravità tale da comportare l’applicazione del licenziamento di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal cui alla lett. a), l’azienda potrà disporre, con effetto immediato la sospensione cautelare del lavoratore.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimentonel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, al lavoratore con sentenza passata in giudicato, giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 96 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75articolo;
i) il furto nello stabilimentonel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimentodell'impresa;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratore.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può puo` essere inflitto, con la perdita dell'indennità dell'indennita` di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità entita` e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità incolumita` delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente seguenti le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 18 (Multe multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 7518;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è e` espressamente stabilito o comunque dove ciò può cio` puo` provocare pregiudizio all'incolumità all'incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratore.
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Licenziamento per mancanze. Il L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita corresponsione dell'indennità di preavvisolicenziamento, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in connessione con lo svolgimento giudicato e per i quali, data la natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale rissa sul luogo di lavorazionelavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'aziendaa una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) litigio o rissa nello stabilimentoinsubordinazione verso i superiori;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianzafurti, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizifrodi e danneggiamenti volontari;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi del pubblico costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o seguente le ferieal materiale;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaiotrafugamento di xxxxxxx, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento utensili o altri oggetti di proprietà del rapporto datore di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di sospensione chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario abbandono possa arrecare grave danno al materiale dello stabilimento o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro. Indipendentemente dal provvedimento di licenziamento il lavoratore sarà tenuto al materiale risarcimento di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto danni a norma di legge. Le mancanze per cui è espressamente stabilito previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro fino al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratoretermine della lavorazione del film.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Licenziamento per mancanze. Il L'Azienda potrà procedere al licenziamento con immediata risoluzione del rapporto senza preavviso né indennità sostitutiva nei seguenti casi:
1. Insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro può essere inflittolavoro;
2. Reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, con data la perdita dell'indennità di preavvisoloro natura, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale 3. Rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o al materiale di materiali di lavorazione;
c) esecuzione 4. Recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5. Atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
6. Trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotto o di materiali di proprietà dell'Azienda;
7. Lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza permesso l'autorizzazione della Direzione, di lavori entro l'officina dell'azienda oggetti per proprio uso o per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio 8. Abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o rissa nello custode dello stabilimento;
e) abbandono del posto 9. Assenza ingiustificata per quattro giorni di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudiziun anno;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno 10. Mancanze relative a doveri non specificatamente richiamati nel giorno seguente ai festivi o seguente presente contratto, le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa quali siano così gravi da non in connessione con lo svolgimento consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;.
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art11. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due Indipendentemente dai provvedimenti di sospensione cui sopra, in caso di cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o risarcimento dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratoredanni.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed o alla diligenza del nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai superiorifestivi o seguenti alle ferie;
b) danneggiamento recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 53, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al materiale dello stabilimento o al materiale verificarsi di lavorazioneincidenti;
c) esecuzione senza permesso inosservanza del divieto di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di terziprovocare incidenti alle persone, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'aziendaagli impianti, ai materiali;
d) litigio o rissa nello stabilimentocondanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 cod. proc. pen., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o ed alla sicurezza degli impianti impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute gravi guasti provocati per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferienegligenza al materiale dell'azienda;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaiofurto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione procedimenti di cui allo stesso art. 75lavorazione;
i) furto nello stabilimentodiverbio litigioso, trafugamento seguito da vie di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti fatto avvenuto nel recinto dello stabilimentostabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio o al materiale di lavorazioneper conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materialirecidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 53;
n) introduzione arbitraria nei luoghi trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di lavoro regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di materiale infiammabile e/o altamente pericolosocui all'art. 53;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal lavoratore1° comma del presente articolo.
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Licenziamento per mancanze. Il Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di sanzioni disciplinari, per le mancanze di particolari gravità il lavoratore incorre nel licenziamento con immediata preavviso ovvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto ai compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con TFR (o del cosiddetto premio di fine lavoro ex lege n. 230/62). Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che commetta mancanze relative a doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro può essere inflittolavoro, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni producano alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda azienda grave nocumento morale o materiale o e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del concomitanza col rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni, come ad esempio:
(a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre 5 volte in un 1 anno nel giorno seguente ai nei giorni seguenti a quelli festivi o seguente le seguenti alle ferie;
g(b) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, del lavoratore con sentenza passata in giudicato, giudicato a una pena detentiva anche per azione commessa fatti non commessi in connessione con lo svolgimento del relazione al rapporto di lavoro;
(c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o alla integrità delle persone e alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature e ai materiali, e pregiudizio all'igiene e alla sicurezza del lavoro;
(d) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locali della azienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai compagni di lavoro;
(e) mancanza o trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che leda la figura morale dell'operaiocostituiscano recidiva in quanto nei 2 anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
(f) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
(g) guasto o danneggiamento volontario di materiale dell'azienda;
(h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o schede, di disegni di macchine o di utensili o commercio di altri oggetti materiale illustrativo di prove o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di procedimenti di lavorazione;
m(i) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materialiinsubordinazione verso i superiori;
n(l) introduzione arbitraria nei luoghi abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratorexxxxxxxxx.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed o alla diligenza del nel lavoro o che provochi all'azienda all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavorolavoro e comunque oggettivamente considerate particolarmente gravi e delittuose a termine di legge. In via esemplificativa esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento assenze ingiustificate prolungate oltre 5 gg. consecutivi o al materiale di lavorazione;assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie
c) esecuzione senza permesso inosservanza del divieto di lavori fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali
d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali
e) furto o danneggiamento volontario di materiale dell'impresa
f) trafugamento di schede di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione
g) costruzione, entro l'officina dell'azienda le officine dell'impresa, di oggetti per uso proprio o per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di danno dell'impresa stessa
h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;dell'impresa
d) litigio o rissa nello stabilimento;
ei) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare che implichi pregiudizio alla incolumità all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o impianti; comunque compimento di azioni che implichino implicano gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento o al materiale di lavorazione;e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;insubordinazione verso i superiori
n) introduzione arbitraria nei luoghi recidiva nelle mancanze di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;cui ai punti f), g), i), m) e n) dell'articolo precedente
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente trasmissione o successiva al periodo divulgazione di xxxxx xxxxxxxxxx programmate informazioni espressamente ricevute in via riservata e godute qualificate come tali
p) irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratorepresenza, effettuate con dolo.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimentonel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, al lavoratore con sentenza passata in giudicato, giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 7 (Multe multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75articolo 7;
i) furto nello stabilimentonel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimentodell'impresa;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratore.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ordinario disposta dal legale rappresentante dell'Istituto può essere inflittoavvenire per iscritto in qualsiasi periodo dell'anno con la corresponsione del T.F.R. ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c., con la perdita dell'indennità di rispetto del preavviso. Il licenziamento del dipendente, all'operaio quando ricorrano gli estremi della L. 604/1966, della L. 300/1970 e della L. 108/1990 non può avvenire che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro per giusta causa e/o per giustificato motivo. Sono da considerarsi, tra gli altri motivi che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazionigiustificano il licenziamento:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale sentenza di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzicondanna penale, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non reati previsti quale causa di destituzione dal pubblico impiego;
b) gestione in connessione proprio di scuole private o assunzione di responsabilità di direzione in altre scuole private;
c) trasgressione al divieto di impartire ripetizioni agli alunni del proprio Istituto;
d) atti che siano in grave contrasto con lo svolgimento del i doveri inerenti alla funzione;
e) mancanza dei titoli richiesti per l'insegnamento, rilevata dalle competenti autorità. L'onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo spetta all'Istituto. Art. 55 - Disciplina dei licenziamenti individuali Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratoremateria.
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005
Licenziamento per mancanze. Il Ai sensi dell’art. 2119 c.c., è consentito il recesso per giusta causa prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso per i contratti a tempo indeterminato, qualora si verifichino eventi o circostanze imputabili al lavoratore che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto. L'azienda potrà dunque procedere al licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di senza preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda in conformità alle norme vigenti e contestando sempre preventivamente per iscritto i fatti, nei seguenti casi: • insubordinazione grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose verso i superiori; • reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in connessione con lo svolgimento giudicato oppure, data la natura di tali reati, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento ; • rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi, danneggiamenti dolosi o al materiale colposi di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso ; • trafugamento di disegni, xxxxxxxx e altri oggetti di proprietà dell'impresa o di suoi clienti; • lavori entro l'officina dell'azienda effettuati in concorrenza con il datore di lavoro; • lavori o costruzioni di oggetti per uso proprio o per conto proprio di terzi effettuati all'interno dell'impresa senza autorizzazione; • assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 per 3 volte nell'anno solare in uno dei giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente successivi ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) festivi; • recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due di cui al precedente articolo, dopo la comminazione di 2 provvedimenti di sospensione sospensione. Ai fini della determinazione della recidiva si terrà conto dei provvedimenti comminati entro i 2 anni precedenti. In caso di cui allo stesso artdanneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà in ogni caso tenuto al risarcimento del danno. 75;
i) furto nello stabilimentoLa comunicazione del recesso dovrà essere effettuata per iscritto, trafugamento a mezzo di schizzi lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificarne la data di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratorericevimento, contenente le motivazioni.
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Samples: Collective Labor Agreement
Licenziamento per mancanze. Il Salvo quanto disposto dai precedenti articoli in materia di sanzioni disciplinari, per le mancanze di particolari gravità il lavoratore incorre nel licenziamento con immediata preavviso ovvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione anticipata del contratto senza diritto ai compensi per il periodo mancante allo scadere del termine) ma con trattamento di fine rapporto (o del cosiddetto premio di fine lavoro ex lege 230/1962). Incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che commetta mancanze relative a doveri, anche se non richiamati dalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro può essere inflittolavoro, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi producano all'azienda grave nocumento morale o materiale o e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del concomitanza col rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni, come ad esempio:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre cinque volte in un anno nel giorno seguente ai nei giorni seguenti a quelli festivi o seguente le seguenti alle ferie;
b) condanna del lavoratore con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva anche per fatti non commessi in relazione al rapporto di lavoro;
c) abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o alla integrità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la stabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali, e pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
d) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locali della azienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai compagni di lavoro;
e) mancanza o trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che costituiscano recidiva in quanto nei due anni precedenti siano stati già applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
f) inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di evitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in lavorazione;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto guasto o danneggiamento volontario di lavoro, che leda la figura morale dell'operaiomateriale dell'azienda;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o schede, di disegni di macchine o di utensili o commercio di altri oggetti materiale illustrativo di prove o documenti dello stabilimentodi procedimenti di lavorazione;
i) insubordinazione verso i superiori;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi, portinai e personale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratorexxxxxxxxx.
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Licenziamento per mancanze. Il licenziamento A) Licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio preavviso In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: comportamento in contrasto con quanto previsto dal regolamento interno e dal 2°comma dell’art. 10; - assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate ripetute almeno 3 volte durante l’anno, prima o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) dopo i giorni festivi; gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni; - insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) ; - abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. …. quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. , salvo quanto disposto all’ultimo comma dell’art…... - Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Scuola grave nocumento morale o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone materiale o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaiocompia, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'artcostituiscono delitto a termine di legge. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui allo stesso art. 75;
i) sopra: furto nello stabilimentonella Scuola; - danneggiamento doloso del materiale della Scuola; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito grave danno alle cose, o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi; - rissa all’interno della Scuola; - percosse nei confronti degli impianti alunni; - diffusione di periodici o dei materiali;
n) introduzione arbitraria stampati contrari ai principi educativi e morale della Scuola; - diffamazione pubblica nei luoghi riguardi della Scuola; - sentenza di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratorecondanna passata in giudicato.
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Samples: CCNL Per Il Personale Delle Scuole Materne Aderenti Alla Fism
Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, al lavoratore con sentenza passata in giudicato, giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 96 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75;articolo;
i) il furto nello stabilimentonel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratore.dell'impresa;
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Licenziamento per mancanze. Il L'azienda potrà procedere al licenziamento con immediata risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro può essere inflitto, lavoratore con la perdita dell'indennità di preavvisomotivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro nei seguenti casi: - insubordinazione non lieve verso i superiori; - reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento ; - rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti, volontari o al materiale con colpa, di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
c) esecuzione ; - trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza permesso autorizzazione, di lavori entro l'officina dell'azienda oggetti per proprio uso o per conto proprio o di terzi; - assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo rubricato “Ammonizioni, multe e sospensioni”, quando siano stati comminati due provvedimenti di lieve entità e senza impiego o con l'impiego sospensione di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) cui allo stesso articolo; - abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'arttrascorsi due anni dalla loro comminazione. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due Indipendentemente dai provvedimenti di sospensione cui sopra in caso di cui allo stesso art. 75;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi danneggiamento volontario o per colpa grave o di disegni furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni. Chiarimento a Verbale A decorrere dalla data della sottoscrizione del presente accordo di macchine o rinnovo tale norma e unificata e si applica a tutti i settori rientranti nella sfera di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali;
n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso;
o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratoreapplicazione del C.C.N.L.. È pertanto soppresso l’art. 136 del C.C.N.L. “Licenziamento per mancanze” per il Settore Odontotecnica.
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Samples: Contrattazione Collettiva