Liquidazione e compensazione delle vacanze. 1Una compensazione pecuniaria delle vacanze è ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente accettabile. 2Il capoverso 1 non si applica in caso di lavoro occasionale di cui all’arti- colo 2.5. 3In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Liquidazione e compensazione delle vacanze. 1Una 1 Una compensazione pecuniaria delle vacanze è in linea di principio ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente ragionevol mente accettabile.
2 Il cpv. 2Il capoverso 1 non si applica in caso di lavoro occasionale con salario orario di cui all’arti- colo all’art. 2.5. 3In .
3 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Liquidazione e compensazione delle vacanze. 1Una 1 Una compensazione pecuniaria delle vacanze è in linea di principio ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente ragionevol- mente accettabile. 2Il .
2 Il capoverso 1 non si applica in caso di lavoro occasionale con salario orario di cui all’arti- colo 2.5. 3In .
3 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Liquidazione e compensazione delle vacanze. 1Una compensazione pecuniaria delle vacanze è in linea di principio ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente ragionevol- mente accettabile. 2Il capoverso cpv. 1 non si applica in caso di lavoro occasionale con salario orario di cui all’arti- colo all’art. 2.5. 3In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre a condizione che il godimento delle vacanze vacan- ze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Liquidazione e compensazione delle vacanze. 1Una 1 Una compensazione pecuniaria delle vacanze è in linea di principio ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente ragionevol- mente accettabile.
2 Il cpv. 2Il capoverso 1 non si applica in caso di lavoro occasionale con salario orario di cui all’arti- colo 2.5all’art. 3In 2.4.
3 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Liquidazione e compensazione delle vacanze. 1Una 1 Una compensazione pecuniaria delle vacanze è ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto rap- porto di lavoro non sia stata possibile o ragionevolmente accettabile. 2Il .
2 Il capoverso 1 non si applica in caso di lavoro occasionale di cui all’arti- colo all’articolo 2.5. 3In .
3 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice col- laboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore col- laboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro