Lo Sponsor Clausole campione

Lo Sponsor. Lo sponsor è il soggetto che tramite il contratto di sponsorizzazione persegue un ritorno di immagine. Sebbene astrattamente qualsiasi soggetto possa servirsi del contratto di sponsorizzazione per divulgare un messaggio (nel rispetto delle eventuali normative di settore), la prassi contrattuale dimostra che solitamente lo sponsor altro non è che un’impresa. In virtù di ciò, parte della dottrina ha cercato di ricondurre il contratto di sponsorizzazione alla categoria composta da quei contratti nominati che presuppongono che almeno una delle due parti sia un imprenditore. 46 In questo modo, alcune norme dettate per questo tipo di contratti, chiamati dalla dottrina “contratti di impresa”47, sarebbero estendibili in via analogica anche al contratto di sponsorizzazione.
Lo Sponsor. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: persone fisiche, persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, le associazioni senza fini di lucro.
Lo Sponsor. 1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e smi in materia di conflitto di interesse con l’Amministrazione comunale, né in altra ipotesi di conflitto di interesse quale che sia la fonte di legge che la prevede; 2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione della procedura allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario; 3. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non offrire, accettare o richiedere - direttamente o tramite terzi -somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di agevolare la sponsorizzazione o il provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione; 4. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione /concessione o al provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione; 5. nel caso di procedure di gara o comunque comparative, assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura e conseguentemente indica in sede di procedura soggetti da cui è controllato o che controlla; 6. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato; 7. segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Como ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori del Comune di Como; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012; 8. informa i propri collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, degli obblighi recati dal presente Xxxxx e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti/sub concessione / avvalimenti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere; 10. acquisisce, con le...

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  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Risorse Umane e Organizzazione € 480,50 12/06/2018 370 Servizio centralizzato di Disaster Recovery Tier III per gli Enti Sanitari - Contratto di comodato d’uso ECM DATA DOMAIN 6300 – Lombardia Informatica S.p.A. Affari Generali Senza Costi - Contratto 12/06/2018 371 Approvazione del Regolamento congiunto ASST Nord Milano/Università’ degli Studi di Milano-Bicocca disciplinante il conferimento di incarichi di struttura complessa a direzione universitaria e della convenzione con la medesima Università per la copertura a direzione universitaria della U.O.C. Psichiatria del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 12/06/2018 372 Presa atto dell’assegnazione da parte di ATS Milano Città Metropolitana del sotto - budget definitivo anno 2018 ai fini del governo della presa in carico in ADI – deliberazione 31 maggio 2018 n. 571. Affari Generali Senza Costi 12/06/2018 373 Stipula convenzione passiva a titolo gratuito con l’Ospedale “San Xxxxxxxx” di Milano per prestazioni specialistiche di alta specializzazione di cardiochirurgia, a favore dei pazienti e utenti delle XX.XX.XX. di Cardiologia dei PP.OO. Bassini e “Città di Sesto San Xxxxxxxx”. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 12/06/2018 374 Stipula convenzione passiva con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana per prestazioni di Anestesia e Rianimazione a favore del P.O. “Città di Sesto San Xxxxxxxx” dell’ASST Nord Milano. Affari Generali € 25.920,00 - Convenzione 12/06/2018 375 Adesione alla Convenzione per la fornitura di carta e cancelleria (cod. ARCA_2017_056) – Lotto 1 “Carta in risme”, stipulata dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. – Fornitore aggiudicatario: VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. – per il periodo decorrente dal 15 giugno 2018 fino al 4 maggio 2020. CIG n. 7527255753. Provveditorato Economato € 202.976,28 12/06/2018 376 Stipula contratto di concessione d’uso di porzione dell’immobile sito in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 14 a Cinisello Balsamo, di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo. Tecnico Patrimoniale € 342.184,31 - Contratto 12/06/2018 377 Copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di neurologia mediante utilizzo graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami.

  • Spese di bollo e registrazione Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Dolo e colpa grave La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.