IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Clausole campione

IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1. Il contratto di sponsorizzazione fra l’Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.).
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Il contratto di sponsorizzazione si è diffuso nel corso dell’ultimo ventennio nel campo del diritto privato come un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, non previsto e tipizzato da alcuna norma giuridica. Tale contratto ha trovato il proprio inquadramento giuridico nell’articolo 1322 del codice civile, a mente del quale “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”, e in una giurisprudenza tendente a disciplinare una materia caratterizzata dall’eterogeneità delle prestazioni e degli interessi. A questo proposito è possibile citare i disposti di alcune sentenze. La sentenza 5086 della Corte di Cassazione Civile emessa il 21/05/98, nella quale si specifica che il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, detto sponsorizzato (o sponsee, secondo la terminologia anglosassone), si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo. Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni. Ed ancora, la sentenza 9880 dell’11/10/1997, sempre della stessa Corte, prevede che l’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 c.c.1 e la prestazione a carico dello stesso può sostanziarsi anche in determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto - contratto atipico, oneroso ed a prestazioni corrispettive disciplinato dalle norme generali sui contratti - il cui schema tipo, viene approvato contestualmente al presente regolamento. Ogni contratto deve contenere: • l’oggetto della sponsorizzazione • il diritto dello sponsor alla utilizzazione di uno spazio pubblicitario • la durata • il corrispettivo della sponsorizzazione • gli obblighi, le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor • le clausole di tutela rispetto eventuali inadempienze I contratti aventi ad oggetto lavori e/o opere pubbliche devono altresì contenere: - le modalità di verifica e controllo; - la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri ed indicatori di qualità che l’Azienda intende inserire; - la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione - le garanzie e le assicurazioni richieste nell’avviso Per quanto non espressamente indicato nel regolamento si rimanda ai singoli contratti. Il contratto di sponsorizzazione, quale contratto a titolo oneroso, il cui corrispettivo può essere rappresentato da una dazione di denaro o dalla fornitura di beni, servizi, prestazioni/attività o dalla realizzazione di lavori, ai sensi e nel rispetto dell’art 26 del D.lgs 163/2006, si sostanzia in un’obbligazione di mezzi e non di risultato: lo sponsor quindi si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito anche qualora non realizzi il ritorno economico atteso. Il contratto è sottoscritto per lo sponsee dal Direttore Generale o da un suo delegato e per lo sponsor dal legale rappresentante dello sponsor o da un suo delegato.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Art. 11 Trattamento dei dati sensibili Art. 12 Aspetti fiscali
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione per accettazione da parte degli sponsor del presente regolamento che costituisce parte integrante di un apposito contratto nel quale sono stabiliti:
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1.1 Premessa 13 1.2 Definizione giuridica ed economica 17
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1) Ciascun rapporto di sponsorizzazione è disciplinato da un apposito contratto da stipularsi in forma scritta, nel quale sono in particolare stabiliti:
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1. Cenni introduttivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 289 § 2. Caratteristiche del contratto di sponsorizzazione . . . . . . . . . . . . . . » 292 § 3. Fattispecie di sponsorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 292 § 4. Figure affini alla sponsorizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 293 § 5. Formula di sponsorizzazione sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 297 § 1. Il contratto di posteggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 299 § 2. Formula del contratto di posteggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 305
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 5.1.- La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, atipico, oneroso ed a prestazioni corrispettive, disciplinato dalle norme generali sui contratti.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Il contratto di sponsorizzazione, anche se menzionato in numerosi provvedimenti legislativi non trova all’interno del nostro ordinamento una specifica disciplina. Il legislatore ha definito la sponsorizzazione con riferimento all’attività radiotelevisiva18, 17 Dati del servizio elaborazione Imago UPA/INTERMATRIX 1987/1989.