IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Clausole campione

IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1. Il contratto di sponsorizzazione fra l’Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.). 2. Per le imprese private trattasi di “spese di pubblicità” (D.L.74/92) e come tale è interamente deducibile dal reddito di imponibile d’impresa. 3. L’introito per la ASL Roma 6 avviene mediante emissione di fattura con IVA con pagamenti nei termini previsti dal contratto. 4. Con apposita deliberazione del Direttore Generale, vengono approvati ed aggiornati il presente regolamento, lo schema di contratto, la scheda sponsor a cui dovranno conformarsi i contratti di sponsorizzazione sottoscritti nell’anno di riferimento fatte salve specifiche esigenze di modifica formale avanzate da singole aziende che verranno valutate e saranno specificatamente oggetto di deliberazione.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto - contratto atipico, oneroso ed a prestazioni corrispettive disciplinato dalle norme generali sui contratti - il cui schema tipo, viene approvato contestualmente al presente regolamento. Ogni contratto deve contenere: • l’oggetto della sponsorizzazione • il diritto dello sponsor alla utilizzazione di uno spazio pubblicitario • la durata • il corrispettivo della sponsorizzazione • gli obblighi, le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor • le clausole di tutela rispetto eventuali inadempienze I contratti aventi ad oggetto lavori e/o opere pubbliche devono altresì contenere: - le modalità di verifica e controllo; - la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri ed indicatori di qualità che l’Azienda intende inserire; - la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione - le garanzie e le assicurazioni richieste nell’avviso Per quanto non espressamente indicato nel regolamento si rimanda ai singoli contratti. Il contratto di sponsorizzazione, quale contratto a titolo oneroso, il cui corrispettivo può essere rappresentato da una dazione di denaro o dalla fornitura di beni, servizi, prestazioni/attività o dalla realizzazione di lavori, ai sensi e nel rispetto dell’art 26 del D.lgs 163/2006, si sostanzia in un’obbligazione di mezzi e non di risultato: lo sponsor quindi si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito anche qualora non realizzi il ritorno economico atteso. Il contratto è sottoscritto per lo sponsee dal Direttore Generale o da un suo delegato e per lo sponsor dal legale rappresentante dello sponsor o da un suo delegato.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Il contratto di sponsorizzazione si è diffuso nel corso dell’ultimo ventennio nel campo del diritto privato come un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, non previsto e tipizzato da alcuna norma giuridica. Tale contratto ha trovato il proprio inquadramento giuridico nell’articolo 1322 del codice civile, a mente del quale “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”, e in una giurisprudenza tendente a disciplinare una materia caratterizzata dall’eterogeneità delle prestazioni e degli interessi. A questo proposito è possibile citare i disposti di alcune sentenze. La sentenza 5086 della Corte di Cassazione Civile emessa il 21/05/98, nella quale si specifica che il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, detto sponsorizzato (o sponsee, secondo la terminologia anglosassone), si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo. Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni. Ed ancora, la sentenza 9880 dell’11/10/1997, sempre della stessa Corte, prevede che l’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 c.c.1 e la prestazione a carico dello stesso può sostanziarsi anche in determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale. Una definizione di sponsorizzazione è prevista anche nell’art. 8 Legge n. 233/90 (legge Mammì - disciplina del sistema radiotelevisivo ), che definisce l’attività di sponsorizzazione come quella fattispecie giuridica in cui “un soggetto (c.d. sponsorizzato o, nella terminologia anglosassone, sponsee), si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere nome, marchio, immagine, attività o prodotti di un altro soggetto, generalmente di un’impresa (c.d. sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà”. Dunque, dalla definizione di emanazione giurisprudenziale è possibi...
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1. Il contratto di sponsorizzazione fra l’Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.). 2. Trattasi di “spese di pubblicità” (ai sensi del D.Lgs. n.74/92 e s.m.i.) e come tale è interamente deducibile dal reddito di imponibile d’impresa. 3. L’introito per la ASL Roma G avviene mediante emissione di fattura con IVA con pagamenti nei termini previsti dai contratti e rientra nei redditi diversi ai sensi dell’art. 81 T.U.I.R. D.P.R. n.917/86. 4. Con apposita deliberazione del Direttore Generale, saranno approvati ed aggiornati il presente Regolamento, lo schema di contratto, la scheda sponsor ed il tariffario vigente a cui dovranno conformarsi i contratti di sponsorizzazione sottoscritti nell’anno di riferimento fatte salve specifiche esigenze di modifica formale avanzate da singole aziende che verranno valutate e saranno specificatamente oggetto di deliberazione. Il tariffario è allegato al progetto di ricerca di sponsor predisposto di volta in volta , sarà in vigore fino a sua modifica.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1) Ciascun rapporto di sponsorizzazione è disciplinato da un apposito contratto da stipularsi in forma scritta, nel quale sono in particolare stabiliti: a) individuazione dell’oggetto del contratto e sua durata; b) valore della sponsorizzazione c) impegni e/o obblighi dello sponsor d) modalità di attuazione della sponsorizzazione e) verifiche e controlli sull’attività f) le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor (legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che ha presentato l'offerta) e dallo sponsee (il Direttore Generale della Azienda USL di Piacenza o suo delegato) 2) L’introito per l’Azienda USL di Piacenza avviene mediate emissione di fattura con IVA con pagamenti nei termini previsti dai contratti e rientra nei redditi diversi ai sensi dell’art. 81 TUIR – D.P.R. n° 917/86. 3) Con apposita deliberazione del Direttore Generale, vengono approvati ed aggiornati il presente Regolamento, la scheda progetto (allegato 1), lo schema di contratto di sponsorizzazione (allegato 2), scheda proposta (allegato 3).
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, fra l’Istituto Comprensivo di Zoppola (Pn) e soggetti privati, attività commerciali, aziende o asso- ciazioni senza fini di lucro. Mediante tali accordi l’Istituto Comprensivo di Zoppola (Pn) si obbli- ga a favorire la diffusione del marchio (o di altri elementi distintivi e/o materiale concordato) del soggetto sponsorizzante. Lo “sponsor”, a sua volta, si obbliga a pagare un determinato corrispetti- vo, e/o a fornire beni e/o a fornire servizi a titolo completamente gratuito.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 0.Xx contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all’istituto beni o servizi in cambio di pubblicità. L’Istituto intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. 0.Xx contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituto (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo. 3.I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell’Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Il contratto di sponsorizzazione, anche se menzionato in numerosi provvedimenti legislativi non trova all’interno del nostro ordinamento una specifica disciplina. Il legislatore ha definito la sponsorizzazione con riferimento all’attività radiotelevisiva18, 17 Dati del servizio elaborazione Imago UPA/INTERMATRIX 1987/1989.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Il contratto di sponsorizzazione si è diffuso nel corso dell’ultimo ventennio nel campo del diritto privato come un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, non previsto e tipizzato da alcuna norma giuridica. Tale contratto ha trovato il proprio inquadramento giuridico nell’articolo 1322 del codice civile, a mente del quale “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”, e in una giurisprudenza tendente a disciplinare una materia caratterizzata dall’eterogeneità delle prestazioni e degli interessi. A questo proposito è possibile citare i disposti di alcune sentenze. La sentenza 5086 della Corte di Cassazione Civile emessa il 21/05/98, nella quale si specifica che il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, detto sponsorizzato (o sponsee, secondo la terminologia anglosassone), si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo. Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione per accettazione da parte degli sponsor del presente regolamento che costituisce parte integrante di un apposito contratto nel quale sono stabiliti: a. il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine, con tutte le norme di dettaglio in ordine alle modalità della pubblicizzazione convenuta; b. il valore della sponsorizzazione; c. la durata del contratto; d. gli obblighi assunti dallo sponsor; e. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 2. Ove il contratto preveda l’esecuzione di lavori, da parte dello sponsor, per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica, lo sponsor che effettua direttamente tali lavori, ovvero i soggetti eventualmente dal medesimo individuati quali esecutori degli stessi, devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normative vigente in materia.