Common use of Locali Clause in Contracts

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni funzioni, un idoneo locale comune, comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in aziendail CCNL, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli il CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive pro- duttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno all’in- terno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo ido- neo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'aziendadell’azienda/unità produttiva pro- duttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli il CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 150 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 150 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli il CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’artdell'art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo l'utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso l'accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: CCNL Della Mobilità

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: CCNL Della Mobilità

Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli il CCNL o riconosciute in azienda, azienda ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori