Common use of Locali Clause in Contracts

Locali. 1. In adempimento all’art. 27 della legge n. 300/1970 i datori di lavoro metteranno a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie un idoneo locale comune all’interno di ciascun ambito di aggregazione di cui all’art. 10, comma 1, secondo alinea, o nelle immediate vicinanze. 2. Negli ambiti di aggregazione con un numero di dipendenti inferiore a 200, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni. 3. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro si impegnano a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, la possibilità di mantenere l’uso di un locale per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, ovvero a concederne l’utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle Parti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Locali. 1. In adempimento all’artall'art. 27 della legge n. 300/1970 i datori di lavoro metteranno a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sindacali unitarie un idoneo locale comune all’interno all'interno di ciascun ambito di aggregazione di cui all’artall'art. 10, comma 1, secondo alinea, o nelle immediate vicinanze. 2. Negli ambiti di aggregazione con un numero di dipendenti inferiore a 200, il diritto riguarderà l’uso l'uso di un locale idoneo alle riunioni. 3. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro si impegnano a verificare, unitamente alle organizzazioni Organizzazioni sindacali firmatarie, la possibilità di mantenere l’uso l'uso di un locale per ciascuna organizzazione Organizzazione sindacale firmataria del presente CCNLc.c.n.l., ovvero a concederne l’utilizzazione l'utilizzazione comune a due o più organizzazioniOrganizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle Partiparti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Locali. 1. In adempimento all’art. 27 della legge n. 300/1970 i datori di lavoro metteranno a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie un idoneo locale comune all’interno di ciascun ambito di aggregazione di cui all’art. 10, comma 1, secondo alinea, o nelle immediate vicinanze. 2. Negli ambiti di aggregazione con un numero di dipendenti inferiore a 200, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni. 3. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro si impegnano a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, la possibilità di mantenere l’uso di un locale per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, ovvero a concederne l’utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle Partiparti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro