Maggiorazione lavoro straordinario Clausole campione

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Maggiorazione lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro. Norma transitoria Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.
Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della vigente normativa , le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185:
Maggiorazione lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 49, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto 131 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione: -15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41� ora settimanale; alla 48� -20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48� settimanale.
Maggiorazione lavoro straordinario a a Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione: a - 9,62 % per le prestazioni di lavoro dalla 41 alla 48 ora settimanale; - 30% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48 ora settimanale.

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  • Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario). 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario). 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^mensilità. 5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: - al 15% per il lavoro straordinario diurno; - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. 7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL del 14.09.2000.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.