Retribuzione di fatto Clausole campione

Retribuzione di fatto. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum" e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Retribuzione di fatto. Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende Quella costituita dai seguenti elementi:
Retribuzione di fatto. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 33 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum dell’eventuale Superminimo Nazionale non Assorbibile, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Retribuzione di fatto. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 116, Parte terza, nonchè da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve e condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Retribuzione di fatto. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 23 nonché da tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo compresa l’indennità sostitutiva di mensa, con esclusione dei rimborsi spese, delle indennità di trasferta, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni altro elemento espressamente escluso della parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali, ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Retribuzione di fatto. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 191 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo XV - Cauzioni — All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d'opera dovrà essere posto in condizione di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari
Retribuzione di fatto. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui a l precedente art. 112 nonché da tutti g li altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per la voro stra ordinario, de lle g ratificazioni stra ordinarie o una t antum, e d i og ni elemento espressamente escluso da lle p arti d al calcolo di singo li istituti con trattuali ovv ero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Retribuzione di fatto. Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi:
Retribuzione di fatto. Stipendio lordo mensile € 2.636,24 Ottenuta sommando tutti gli elementi retributivi della testata (1.092,46 + 524,22 + 61,98 + 2,07 + 400,00 + 530,00). Indennità mensile lorda come trasfertista € 1.200,00 La parte imponibile pari al 50% ammonta a € 600,00. Imponibile contributi sociali (1) € 3.236,24 arrotondato a € 3.236,00 Lavoro ordinario + festività goduta - giorni di assenza + ferie + carenza malattia + 50% Indennità come trasfertista. (2.534,85 + 101,39 - 709,76 + 405,58 + 304,18 + 600,00) Imponibile Irpef (2) € 2.936,85 Ottenuto sottraendo dall’imponibile contributi sociali, i contributi a carico del dipendente pari a € 299,39 [3.236,24 - (3.236,00 x 9,19%) - 2,00] Nota • Si precisa che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’e- spletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, sono: .. imponibili Inps per il 50% del loro ammontare; .. imponibili Inail per il 50% del loro ammontare; .. soggette a Irpef per il 50% del loro ammontare; .. utili per il Tfr per il 50% del loro ammontare; .. erogate per solo 12 mensilità.
Retribuzione di fatto. Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Con- tratto si intende quella costituita dai seguenti elementi: