ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
Via Teatro Biondo, 11 – 00000 XXXXXXX
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARANZIE
INCENDIO E GARANZIE EQUIPARATE ALL RISK ELETTRONICA
FURTO RAPINA ESTORSIONE (LOTTO 1)
◼ Norme Comuni
◼ Assicurazione incendio e rischi accessori
◼ Assicurazione All Risks Elettronica
◼ Assicurazione Furto Rapina Estorsione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
(COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DEL CAPITOLATO D’ONERI)
I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
◼ Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
◼ Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.
◼ Contraente: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.
◼ Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
◼ Società: L'impresa assicuratrice.
◼ Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice.
◼ Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
◼ Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
◼ Indennizzo: La somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di sinistro.
◼ Franchigia: Importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro.
◼ Scoperto: La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
◼ SIR: l’acronimo di “Self-insured retention” e cioè Importo per sinistro che l'assicurato tiene a proprio carico, anche in termini di gestione.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DEL CAPITOLATO D’ONERI)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l’Assicurato e/o Contraente è esonerato dal rendere ogni dichiarazione non fornita nell’ambito della procedura di gara, dal momento della sua indizione fino all’aggiudicazione. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società Assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (a titolo esemplificativo adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte, dissesto finanziario, commissariamento, scioglimento degli organi con provvedimento del ministero dell’interno o del prefetto) L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del capoverso “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” del citato art 8 dalla ricezione della citata dichiarazione.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.), riconoscendo anche un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione della dichiarazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in xxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione – Forma delle comunicazioni
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto, anche mediante corrispondenza telefax con riscontro scritto della Società Assicuratrice alle richieste del Contraente o viceversa.
Per la gestione e l’esecuzione del presente contratto deve essere adottata la forma scritta nelle comunicazioni fra la Società Assicuratrice ed il Contraente e/o l’Assicurato.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax, purché si evinca la data, l’ora, il numero delle pagine trasmesse ed il mittente, con relativo numero di telefono, del messaggio.
Art. 4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - Clausola di recesso
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati dedotti nel presente capitolato.
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi del precedente comma ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 13 (Norme per la gestione dei sinistri – Report periodico della sinistrosità) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
L’esercizio dell’azione di recesso, a discrezione dell’Ente Appaltante, potrà essere esteso anche agli altri lotti di gara aggiudicati alla stessa impresa assicuratrice.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara.
Art. 6 - Durata dell'Assicurazione - Proroga
Il contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2019. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo.
Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva per iscritto alla Società assicuratrice dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per Io stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs n° 209/2005 – del Broker di Assicurazione Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Iscritto alla Sezione B del R.U.I. n° B000013503) – con uffici Palermo, Xxx XXX Xxxxxxx, 0/x - Xxxxxxx. In tal senso si da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice. La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a riconoscere al broker le commissioni d’uso sui premi.
L'assicurazione non copre i danni di qualsiasi tipo derivanti direttamente o indirettamente da:
a) Errore, malfunzionamento, insufficienza vera o presunta, incapacità o difetto di calcolo, comparazione, registrazione, correzione, successione, lettura, immagazzinaggio, manipolazione, immissione, determinazione, distinzione, conversione, trasferimento o di esecuzione di:
- hardware, compresi microprocessori;
- software;
- sistemi operativi e relativi software;
- reti di computers;
- microprocessori non facenti parte di un sistema di computers (chips);
- dispositivi elettronici computerizzati e loro componenti;
- ogni altro prodotto, servizio, informazione o funzione che direttamente o indirettamente usi o dipenda dai sistemi sopra elencati, relativamente a date, tempi o informazioni che comprendano, dipendano, siano contingenti, derivino o incorporino una data o scadenza, a prescindere dal modo o mezzo di immagazzinaggio o registrazione;
b) Qualsiasi consulenza, consultazione, progetto, valutazione, ispezione, installazione, manutenzione, sostituzione o supervisione prevista o eseguita dall'Assicurato, per determinare, rettificare o determinare problemi veri o potenziali relativi a circostanze elencate nel precedente paragrafo a)
c) causati o dovuti a contaminazione biologica e/o chimica di matrice terroristica.
Art 12 – Interazione di clausole
Art 13 - Norme per la gestione dei sinistri – Report periodico della sinistrosità
La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dalla presente assicurazione, in relazione alla loro frequenza ed entità e dovrà garantire al Contraente e/o al Broker nominato in polizza i contatti operativi con gli uffici preposti al predetto servizio di liquidazione dei danni.
Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro [l’elenco può variare a seconda della tipologia di rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l’Ente potrà richiedere:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,20% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 3.000,00
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gestione data base del committente
1. L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente all’Amministrazione contraente le informazioni relative all’accadimento di ogni sinistro potenzialmente rientrante nell’ambito della SIR. La comunicazione riguarda anche la liquidazione, parziale dei sinistri.
2. L’Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, concordando con l’Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.
3. L’Amministrazione contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri rientranti nelle quote di SIR, e rende disponibili all’Assicuratore i dati relativi agli stessi a seguito di richiesta dell’Assicuratore affidatario, rendendo accessibile il database allo stesso.
4. L’Amministrazione contraente risponde alle richieste dell’Assicuratore affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diversa da quella indicata.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
INCENDIO FABBRICATI E BENI MOBILI E GARANZIE ACCESSORIE
I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
◼ Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
◼ Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
◼ Tetto: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
◼ Fabbricato: L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico, sono compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato.
◼ Oggetti d'arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, vasellame, i libri e i manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli e cose aventi valore artistico ed affettivo.
◼ Merci speciali: espansite, celluloide (grezza ed oggetti di), schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse od alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
◼ Macchinario: Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.
◼ Attrezzature: Mobilio e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - serbatoi metallici e relative tubazioni, apparecchiature elettroniche, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computers e minielaboratori.
◼ Arredamento: Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.
◼ Merci: Materie prime - ingredienti di lavorazione e manufatti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
◼ Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
• a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
◼ Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
◼ gas combustibili;
◼ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
◼ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
◼ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
◼ Terrorismo: un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Art. 1 - Oggetto della polizza e descrizione dei beni assicurati
La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi, come disciplinati dall'Art. 3 – Rischi assicurati, sopra:
◼ i beni immobili e/o patrimonio immobiliare costituito da fabbricati ed impianti ad essi relativi, anche di proprietà di terzi, in conduzione e/o locazione, comunque e dovunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente che si impegna ad esibire a richiesta della Società Assicuratrice ed in particolare:
- il Teatro Biondo Stabile di Palermo
- Il Teatro Bellini di Palermo
- Uffici, depositi, laboratori ed altre dipendenze variamente ubicate;
◼ i beni mobili, siano essi sottotetto che all’aperto nell’ambito delle pertinenze degli anzidetti fabbricati, anche di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
L'assicurazione è prestata alle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come di seguito specificate.
Si dichiara che non per tutti i fabbricati e gli impianti è stato possibile ottemperare alle prescrizioni di cui alle leggi ed alle Norme vigenti, pertanto tale mancata ottemperanza non può aver influenza sull’indennizzabilità di eventuali danni. Si dichiara altresì che nell’ambito degli enti assicurati sono stockati e/o esistenti e/o giacenti e/o impiegati esplodenti e/o infiammabili e/o gas e/o merci speciali con le modalità più utili e funzionali all’esercizio dell’attività che istituzionalmente compete al Contraente.
Con la voce "costruzioni" di cui alla partita 1) art. 2 si intendono: tutte le costruzioni ed i fabbricati comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, compresi relativi impianti e dotazioni interni e/o esterni e/o nelle pertinenze (esclusa viabilità, sottoservizi, impianti di illuminazione esterna), entrati a far parte delle costruzioni e pertanto non fungibili per un utilizzo diverso, recinzioni, il tutto a qualsiasi uso destinato, compresi a titolo esplicativo e non limitativo, rimesse veicoli, depositi, officine, laboratori in genere, uffici, servizi vari, centrali termiche, cabine elettriche, servizi per l’ospitalità ed il ristoro del pubblico, dei visitatori e degli addetti del contraente e quant'altro di inerente all'attività esercitata.
Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o in condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Qualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, sono ad esso equiparati i materiali a piè d’opera.
Con la voce "beni mobili" di cui alla partita 2) art. 2 si intendono: impianti e dotazioni (esclusi quelli rientranti nella definizione di “fabbricati”), attrezzature, macchinario (compresi congegni mobili, impianti scenici, impianti di palcoscenico, conduttori, trasformatori elettrici, impianti ed attrezzature di pompaggio in genere, etc.), mobilio, arredamento (compreso quello di sala, soppalchi, corridoi, foyer, ridotti, caveaux, etc.), sipari, palcoscenico comunque costruito, sottopalco comunque costruito, cassa armonica comunque costruita, utensili, merci e scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, macchine per ufficio, insegne luminose, tabelle e cartelli (anche a palo e/o esterne), tende parasole esterne, macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri e quanto necessario al funzionamento dell’attività del Contraente ed in genere all’esercizio dell’attività teatrale ed artistica e di tutti gli altri servizi forniti, nulla escluso od eccettuato anche se non specificatamente indicato.
La Società Assicuratrice assicura, inoltre:
- “oggetti d’arte” non costituenti fabbricato;
- costumi, scenografie e cimeli artistici
- denaro, valori bollati, valori in genere e titoli di credito fino alla concorrenza di €. 100.000,00;
- indumenti del personale, degli Artisti e degli orchestrali, intendendosi questi ultimi garantiti fino alla concorrenza di
€. 3.000,00 per ogni persona e di €.30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
Art. 2 - Somme assicurate
Le partite, le garanzie e le somme assicurate che la Società Assicuratrice dovrà prestare per la copertura dei rischi indicati nell'oggetto di polizza sono le seguenti:
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Partite Somme Assicurate Tasso %° Premio annuo
1) Costruzioni €. = 35.100.000,00
2) Beni mobili (esclusi sistemi elettronici di
elaborazione dati) €. = 6.500.000,00
-
Limite di risarcimento:
Resta convenuto che per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo la garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 25.000.000,00
Franchigia frontale:
Ove non diversamente convenuto il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 1.500,00 per sinistro. Le franchigie di importo superiore ad € 1.500,00 assorbiranno tale importo.
Enti assicurati giacenti presso terzi o su aree pubbliche
Si prende atto che gli enti descritti alla partita "Beni mobili", si intendono assicurati, per non oltre il 20%, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate perché giacenti e/o impiegate presso terzi o a su aree pubbliche, col massimo di €. 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Esclusione enti già assicurati
Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing" o di noleggio e/o locazione, qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.
Si da' atto che nella somma per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Viene convenuto che gli importi assicurati includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, rilievi, controlli non distruttivi, direzione lavori e collaudo necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato.
Recepimento automatico acquisto/alienazione beni
Con riferimento alle partite di polizza la Società Assicuratrice si impegna ad assicurare altra somma fino ad un massimo del 30% delle somme assicurate col limite massimo complessivo per ciascun rischio separato di €.1.000.000,00 per acquisto o conduzione, in corso d'anno, di beni assicurabili esclusi:
merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri.
Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni. E’ equiparata ad alienazione la riconsegna al proprietario di immobili condotti in locazione o comodato o quelli di terzi detenuti a qualsiasi titolo.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1) Il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società Assicuratrice al momento dell’acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati è automaticamente operante;
2) La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuta e termina alla scadenza dell’anno assicurativo;
3) Il Contraente è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi :
- natura dei beni acquistati/alienati;
- loro ubicazione, collocazione ed installazione;
- valore degli stessi.
Il Contraente è tenuto a mettere a disposizione della Società Assicuratrice, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società Assicuratrice tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto;
4) il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata.
5) Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso al Contraente, lo stesso verrà conteggiato defalcando le sole imposte;
6) con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza;
7) la garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno;
8) in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo da parte della Società Assicuratrice, ai fini della liquidazione dei sinistri varrà il disposto dell’ Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 09) “Assicurazione parziale”.
Relativamente alle merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri, la Società Assicuratrice si impegna ad assicurare, in aumento alla partita “Beni mobili”, altre somme fino ad un massimo di €. 200.000,00 per ciascun rischio separato, mediante applicazioni di garanzia
Il valore da assumere come applicazione iniziale alla data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è di
€.100.000,00 intendendosi tale importo incluso nella somma assicurata alla partita 2) “Beni mobili” La garanzia e' prestata alle seguenti condizioni:
.1 ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo.
Il Contraente trasmetterà alla Società Assicuratrice, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le denunce del valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del mese precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese.
In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante dalla denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
.2 le denunce dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale e/o telefax indirizzata alla Società Assicuratrice;
.3 il Contraente si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia.
La garanzia non e' operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo a ciascuna partita;
.4 in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al .3 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso;
.5 il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, addizionando i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o frazione ed applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo sopra indicato;
.6 in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo da parte della Società Assicuratrice, ai fini della liquidazione dei sinistri varrà il disposto dell’ Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 09) “Assicurazione parziale”.
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite, per le quali, secondo l'art. 1907 del C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio.
Con la presente polizza si intende assicurare tutto quanto si possa trovare nell’ambito degli insediamenti e/o sedi dell’Ente, sia sottotetto che all’aperto e/o caricato su autoveicoli.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e xxxxxxxxxx, a titolo di esempio:
a) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
c) le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
d) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
⚫ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
⚫ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di sei mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
La presente garanzia “Maggiori spese” è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale contemplata nelle Condizioni generali di assicurazione e rinunciando all’applicazione dell’Art. 1907 C.C.
Art. 3 - Rischi assicurati - Rischi esclusi dall’assicurazione incendio fabbricati e beni mobili e garanzie accessorie
La Società Assicuratrice indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai rischi di seguito precisati, anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità limitata, dei direttori, dei quadri, dei dipendenti, dei collaboratori in genere e dei loro rispettivi familiari:
1) INCENDIO
Inteso come la combustione, con fiamma, di beni materiali e/o di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
02) FULMINE
03) SCOPPIO
Intendendosi per tale il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
04) ESPLOSIONE
Intendendosi per tale lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
05) IMPLOSIONE
Intesa come il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
La Società Assicuratrice risponde dei danni derivanti da "implosione agli enti assicurati alle partite tutte. Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.
06) DANNI CONSEQUENZIALI
I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure altri enti di terzi non assicurati, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.
07) FUMO
La Società Assicuratrice risponde di danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.
08) AUTOCOMBUSTIONE
La Società Assicuratrice risponde di danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.
09) URTO VEICOLI STRADALI
La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.
10) CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
La Società Assicuratrice risponde di danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura o guasto di congegni impianti e dotazioni, compresi i danni riportati dagli impianti da cui ha avuto origine il danno.
11) CADUTA CORPI CELESTI – SATELLITI - AEROMOBILI
La Società Assicuratrice risponde di danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili e/o satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie.
12) BANG SONICO
La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
13) SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società Assicuratrice risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo il limite massimo di indennizzo.
14) COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua o di altri agenti estinguenti a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione per cause endogene o eccesso di pressione, incluse le relative alimentazioni.
La Società Assicuratrice non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
b) dei danni derivanti dal gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.
Il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di €. 1.500,00 per ogni sinistro. Resta convenuto che per uno o più sinistri, rientranti nella presente estensione di garanzia, che si verifichino nel corso dello stesso periodo di assicurazione annuo, la Società Assicuratrice non sborserà somma superiore a €. 100.000,00.
15) ACQUA CONDOTTA E RICERCA DELLA ROTTURA
La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d'acqua - compresa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società Assicuratrice non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
◼ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €. 1.500,00.
◼ limitatamente alle spese necessarie sostenute per la ricerca del guasto, per la riparazione o sostituzione di tubazioni e relativi raccordi e dispositivi in cui si è verificata la rottura, la Società Assicuratrice non indennizzerà somma superiore a €. 10.000,00 per singolo sinistro, previa detrazione di una distinta franchigia di € 500,00; resta altresì convenuto che per uno o più sinistri, rientranti nella presente estensione di garanzia, che si verifichino nel corso dello stesso periodo di assicurazione annuo, la Società Assicuratrice non sborserà somma superiore a €. 20.000,00 .
◼ fermo quanto sopra, resta convenuto che per uno o più sinistri, rientranti nella presente estensione di garanzia, che si verifichino nel corso dello stesso periodo di assicurazione annuo, la Società Assicuratrice non sborserà somma superiore a €. 200.000,00.
16) TRABOCCAMENTI, RIGURGITI O ROTTURE DI FOGNATURE
La Società Assicuratrice risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture, escluse le grondaie ed i pluviali. Sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica. Il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, sarà effettuato fino ad un massimo risarcimento di €. 50.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di €. 1.500,00 per ogni sinistro.
17) GRANDINE
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società Assicuratrice risponde dei danni causati dalla grandine ai:
◼ serramenti, vetrate e lucernari in genere;
◼ lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €. 1.500,00.
In nessun caso la Società Assicuratrice pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di €. 50.000,00 e con il limite di €. 100.000,00 per annualità assicurativa.
18) EVENTI ATMOSFERICI.
La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.
La Società Assicuratrice non risponde dei danni:
a) verificatisi all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.
- gelo;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
c) subiti da:
• alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• insegne od antenne e consimili installazioni interne;
• capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• impianti all'aperto, restando compresi in garanzia quelli fissi all'aperto per natura e destinazione.
La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di €. 1.500,00 per ogni sinistro. Per impianti ed enti all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di €. 10.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di una franchigia di €. 2.500,00 per ogni sinistro.
19) LASTRE
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento e/o retinato, nonchè lastre in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei Fabbricati indicati in Polizza e del loro contenuto, poste in opera tanto all’interno che all’esterno dei Fabbricati stessi, dovuti a cause accidentali o fatto di terzi. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni indennizzabili a termini delle altre garanzie eventualmente previste dalla presente Xxxxxxx. L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione quindi del disposto dell’Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione Agli effetti della presente di garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 250,00
• In nessun caso la Società indennizzerà per singola lastra importo superiore a Euro 5.000,00 ed importo di Euro 10.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
20) GELO E GHIACCIO
La Società Assicuratrice risponde di danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati.
La garanzia deve intendersi operante alle seguenti condizioni:
- limite di indennizzo €. 50.000,00 per sinistro e €. 100.000,00 per anno assicurativo;
- scoperto del 10% per ogni singolo sinistro con il minimo di €. 1.500,00.
21) SOVRACCARICO DA NEVE
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.
Rischi esclusi dall'assicurazione :
◼ da valanghe e slavine;
◼ da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
◼ ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
◼ ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
◼ ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto: a lucernari, vetrate e serramenti, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.
La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80%delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di €. 1.000.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con il minimo di €. 5.000,00 ed il massimo di €. 50.000,00 per ogni sinistro.
22) EVENTI SOCIO POLITICI (TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI TERRORISMO E SABOTAGGIO)
La Società Assicuratrice risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società Assicuratrice non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatosi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società Assicuratrice non risponde di danni in cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di €. 1.500,00 per ogni sinistro.
Relativamente ai danni da ”Terrorismo”, la garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo,
23) FISSI ED INFISSI
La Società Assicuratrice risponde dei danni da furto e dei guasti causati dai ladri riportati da fissi ed infissi relativi ai fabbricati assicurati, in occasione di furto o tentato furto; tale garanzia è prestata col massimo indennizzo di
€.10.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia.
24) RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO
La Società Assicuratrice risponde, fino alla concorrenza di €. 200.000,00 e senza l’applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli archivi, documenti, registri, disegni distrutti o danneggiati in seguito ad evento indennizzabile e termini delle presenti condizioni.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
25) MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, TITOLI DI CREDITO, CARTEVALORI
La Società Assicuratrice assicura, fino alla concorrenza di €. 100.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società Assicuratrice risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di €. 150,00 per titolo.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che :
a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
c) la Società Assicuratrice non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
d) l’Assicurato deve restituire alla Società Assicuratrice l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società Assicuratrice risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
26) GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE
La Società Assicuratrice indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o prodotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
Sono compresi i danni causati dall’azionamento degli impianti fissi di estinzione.
27) SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI
La Società Assicuratrice risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell’arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di €. 300.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia.
28) FENOMENO ELETTRICO
La Società Assicuratrice, sino alla concorrenza di €. 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o di minor durata, risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici, macchine elettriche e/o elettroniche (se non diversamente assicurate) da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualsiasi sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
◼ alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
◼ dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.
Il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di €. 500,00 per ogni sinistro.
29) ONORARI DEI PERITI A PERCENTUALE
La Società Assicuratrice si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese e/o onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del C.T.U. in sede giudiziale o Società di revisione e ciò fino alla concorrenza del 5% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di €. 200.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia.
Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente
pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.
30) INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, maremoto.
La Società non risponde dei danni:
e) causati da mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, frana, cedimento o smottamento del terreno;
f) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
g) a enti mobili all'aperto;
h) alle merci la cui base e' posta ad altezza inferiore a 10 cm sul pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
◼ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società Assicuratrice previa detrazione, per singolo sinistro e per singolo fabbricato con relativo contenuto colpito da sinistro, di €. 15.000,00;
◼ in nessun caso la Società Assicuratrice indennizzerà importo superiore al 30% (trentaprocento) della somma assicurata per singolo fabbricato con relativo contenuto, con la precisazione che per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa il massimo risarcimento a carico della Società Assicuratrice non potrà superare € 1.000.000,00;.
La Società Assicuratrice risponde dei danni di dispersione delle merci e scorte in genere - compresi scarti di lavorazione, infiammabili e gas allo stato liquido infiammabili o non - contenuto in serbatoi fissi metallici e/o vetroresina causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori, delle valvole, dei raccordi e delle tubazioni per le operazioni di carico, scarico e prelievo del prodotto.
La Società Assicuratrice non risponde:
a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido, salvo quelli contemplati nelle garanzie di polizza;
a) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
◼ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società Assicuratrice previa detrazione, per singolo sinistro, di €. 1.500,00;
◼ in nessun caso la Società Assicuratrice sborserà per ciascun sinistro somma maggiore di €. 30.000,00, con il limite per ciascun anno assicurativo di €. 60.000,00.
La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di €. 5.000.000,00 per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato .
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
◼ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’Ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
◼ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
◼ il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
◼ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui e/o punto precedente;
◼ le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7giugno 1975 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Assicuratrice delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa dell'Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società Assicuratrice.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.
La Società Assicuratrice, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, fino alla concorrenza di €. 2.500.000,00 per sinistro, senza l'applicazione della regola proporzionale senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.4 - Norme che regolano l’Assicurazione - clausola 17) “Assicurazione parziale” qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o degli Amministratori;
d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto disposto alla clausola “FENOMENO ELETTRICO” dei rischi assicurati;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) indiretti alle cose assicurate quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di maremoto e terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la clausola 35)” ESCLUSIONI” deIl’Art. 3 - Rischi assicurati - Rischi esclusi - si intende annullata ed integralmente sostituita come segue:
Sono esclusi i danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o di radiazioni provenienti dal nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, inondazione ed alluvione, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto o maremoto;
b) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o degli Amministratori;
c) causati da eruzione vulcanica;
d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto e/o maremoto sugli enti assicurati;
f) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e per ogni ubicazione colpita da sinistro, di un importo pari al 1% (uno per cento), rispettivamente, del valore di ogni fabbricato e
dei beni mobili ivi contenuti nell’ubicazione colpita da sinistro, con il minimo di €. 30.000,00 (trentamla/00) per ogni ubicazione;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore deI 40% (quarantaprocento) del totale delle somme assicurate per ogni singolo fabbricato con l massimo risarcimento di € 12.000.000,00 per tutti i fabbricati e per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (Trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, la Società rimborsa il soprappremio pagato e non goduto per la garanzia terremoto, sulla base del tasso pro mille espresso in sede di offerta, relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. In tale eventualità, il Contraente ha il diritto di chiedere ed ottenere la rescissione dell’intero contratto con rimborso del rateo di dell’intero premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta
Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro dell’assicurazione incendio fabbricati e beni mobili e garanzie accessorie
01) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società Assicuratrice secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
b) dame avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società Assicuratrice entro 30 giorni da quando ne ha ricevuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì :
1) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società Assicuratrice;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
3) Predisporre, nei trenta giorni successivi, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società Assicuratrice o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso il danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società Assicuratrice la documentazione contabile di magazzino.
02) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
03) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'Ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società Assicuratrice, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società Assicuratrice ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
04) MANDATO DEI PERITI I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 01) "Obblighi in caso di sinistro";
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 02) "Esagerazione dolosa del danno";
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 03) “Procedura per la valutazione del danno”
- lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4), con i periti concordi, sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti e comunque da esso danneggiati.
05) RISARCIMENTO SEPARATO
In caso di sinistro, a richiesta dell’Assicurato, il pagamento delle indennità sarà eseguito per ciascuna partita di polizza separatamente, entro 30 giorni dalla firma del verbale definitivo di perizia e di liquidazione, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti liquidatori redigeranno per ciascuna partita un atto di liquidazione separato.
06) OGGETTI D’ARTE, COSTUMI, SCENOGRAFIE E CIMELI ARTISTICI - BIBLIOTECHE
L’ ammontare del danno oggetti d’arte, costumi, scenografie e cimeli artistici si determina nel seguente modo:
▪ in caso di danno totale:
stimando il valore artistico e/o culturale della cosa assicurata colpita da sinistro al momento del sinistro stesso;
▪ in caso di danno parziale:
a) stimando il valore artistico e/o culturale della cosa assicurata colpita da sinistro al momento del sinistro stesso;
b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per riportare la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
c) nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro - e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro - si stima anche l'eventuale deprezzamento subito dalla cosa danneggiata.
L’ammontare del danno, pari alla somma dell'importo stimato come al punto b) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al punto c) non può in ogni caso essere superiore al valore di stima della cosa assicurata.
Un danno si considera totale anche quando le spese di restauro, calcolate come al punto b), addizionate alla svalutazione di cui al punto c), eguagliano o superano il valore di stima della cosa assicurata.
Resta inteso che il deprezzamento di cui al punto c) verrà riconosciuto nella misura massima del 50% del valore di stima della cosa danneggiata.
Serie – Collezioni:
Qualora la cosa assicurata sia composta da due o più pezzi costituenti una serie o collezione, in caso di perdita totale di uno o più componenti, sino alla metà del numero dei pezzi della serie o collezione, verrà riconosciuto a titolo di indennizzo, tra valore dei singoli pezzi e deprezzamento, un importo massimo non superiore al 50% del valore complessivo della cosa assicurata.
Qualora tale perdita riguardasse oltre la metà dei pezzi costituenti l’opera o la collezione, verrà riconosciuto un indennizzo proporzionale al valore complessivo della cosa assicurata.
Per tutti gli altri danni che riguardino pezzi di una serie o collezione, verranno ammessi al risarcimento i costi e le spese di ripristino e restauro con un deprezzamento comunque non eccedente il limite massimo del 20% del valore della cosa assicurata.
Biblioteche:
Qualora si assicuri una biblioteca, viene convenuto fra le parti che:
α) la Società Assicuratrice, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati, e che l'assicurazione non potrà mai intendersi estesa ai complementi dell'opera i quali si trovassero altrove che nei locali colpiti dal sinistro, o che fossero da consegnare in dipendenza di impegni in corso;
β) la Società Assicuratrice non pagherà per un solo volume (oppure per una sola pietra litografica o per una tavoletta stereotipa o per un rame con incisione) più di €. 1.500,00;
χ) i libri e i manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli ed in genere le cose aventi valore storico o d'arte, non sono indennizzabili in forza della presente clausola in quanto equiparati ad oggetti d’arte.
07) FABBRICATI MONUMENTALI
Fabbricati di interesse storico: resta convenuto che in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo al "fabbricato" verrà determinato:
A) Per i danni parziali (quelli cioè che non compromettono la staticità e l'architettura complessiva del fabbricato e/o dei singoli corpi di fabbricato formanti oggetto dell'assicurazione):
- tenendo conto anche delle spese pertinenti alle opere di restauro artistico - ove si sostengano - delle parti di fabbricato danneggiate, nonché quelle, pertinenti al ripristino del fabbricato rispettando i vincoli architettonici dettati dalle Autorità competenti per la difesa e la salvaguardia delle opere di interesse storico ed artistico.
La Società, per le spese pertinenti alle opere di restauro artistico, non pagherà somma maggiore di:
€ 150.000,00 per ciascun affresco, volta, parete, serramento o decorazione, rivestimento, pavimento o altre parti del fabbricato inscindibili nella loro funzionalità decorativa e di abbellimento.
B) Per gli altri danni:
tenendo conto del valore di ricostruzione a nuovo, che convenzionalmente le Parti riferiranno a quello di un fabbricato di tipologia Superiore/Residenziale ubicato nel Centro Storico del Comune di Palermo nei termini dettati dal seguente Art. 08) “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” delle Norme che regolano l’assicurazione, aumentato del deprezzamento che verrà riconosciuto nella misura massima del 25% del suddetto valore di stima della cosa danneggiata.
Limitatamente alla presente regolamentazione per la determinazione del danno ai Fabbricati di interesse storico ed artistico il punto 5. del seguente Art. 08) “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” non sarà operante in quanto il supplemento di indennità per valore a nuovo verrà pagato anche in caso di mancata ricostruzione, se tecnicamente impossibile o non autorizzata dal competente Ente di sorveglianza dei beni culturali ed ambientali.
08) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Valore a nuovo per “costruzioni” e “beni mobili” - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
◼ per le “Costruzioni”, il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i beni assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
◼ per i “Beni mobili” (escluse merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo” non esistesse e cioè:
◼ per le “Costruzioni” il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore dei residui;
◼ per “Beni mobili” (escluse merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri), il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2) agli effetti dell’Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 09) “Assicurazione parziale”, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro (punto 1a), per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l'integrale " assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale od inferiore al momento del sinistro (punto 1a) diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato secondo i criteri di cui al punto 1a);
5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo
comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
In caso di appalto affidato dal Contraente a terzi con procedura concorsuale di evidenza pubblica per effettuare la suddetta ricostruzione o rimpiazzo delle cose colpite da sinistro, per il pagamento del supplemento d’indennità, il suddetto termine di 24 mesi è prolungato in aderenza a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di appalto di lavori e/o forniture di beni e/o servizi.
Valore delle merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise
Per le merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise si stima il valore in relazione alla loro natura e qualità, compresi gli oneri fiscali. Nella fase di manifattura le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate al costo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo da quanto sopra il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.
09) ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che, al momento del sinistro, i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano del 20% il valore dichiarato in polizza, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno in eccedenza al 20% stesso. Le disposizioni della presente clausola si applicano anche alle merci e scorte del Contraente.
Semplificazione della gestione dei sinistri fino ad € 30.000,00
A parziale deroga dell’articolo “Assicurazione parziale” delle Norme che regolano l’assicurazione incendio, si conviene tra le Parti che qualora l’ammontare del danno accertato a termini di polizza – al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti – risulti uguale od inferiore ad € 30.000,00 la Società Assicuratrice indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione della regola proporzionale contemplata nel comma precedente e rinunciando all’applicazione dell’Art. 1907 C.C.
Le Parti, inoltre, saranno anche dispensate dalla dimostrazione e dall’accertamento del valore di preesistenza del coacervo degli enti assicurati.
10) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se dalle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società Assicuratrice è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione.
11) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società Assicuratrice potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
12) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società Assicuratrice provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla clausola 35) “ESCLUSIONI” dell’Art. 3 - Rischi assicurati - Rischi esclusi -
L'Assicurato ha comunque diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, e si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società Assicuratrice, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
13) ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
€.300.000,00.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a €.3.000.000,00.
La corresponsione del detto acconto di indennizzo deve avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo .
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società Assicuratrice, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.
14) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società Assicuratrice rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso gli utenti, i consulenti, gli Enti pubblici soci del Contraente, la Fondazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.
La Società Assicuratrice rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipulare di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
01) CONTIGUITA’ E VICINANZE PERICOLOSE
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in continuità immediata o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
02) TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono che essere esercitati dal Contraente o dalla Società Assicuratrice.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
03) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società Assicuratrice ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO
I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
SISTEMI ELETTRONICI PER L’ELABORAZIONE DATI: tutte le macchine in commercio, purché facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli, con la sola eccezione di prototipi e più precisamente:personal computer, apparecchiature collegate, cavetteria, fili, apparati di trasmissione dati, componenti di rete, accessori e simili, elettroniche, elettromeccaniche e/o non, purché fissi per destinazione modem e/o router e/o fax, stabilizzatori, apparecchi di continuità, stampanti, scanners, archivi elettromeccanici, apparecchi di memoria estesa, apparecchi di rete informatica in genere, server, registratori di cassa, unità fisse e/o amovibili, interne o esterne, per la memorizzazione e/o il backup dei dati, compreso il sistema operativo presente nel disco rigido fisso o nella memoria, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto
INCENDIO combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
EQUIVALENZA PER CARATTERISTICHE PRESTAZIONI E/O RENDIMENTO due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento, quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili;
SUPPORTI (DATI E/O MEDIA) materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato (dischi, nastri magnetici, floppy disks, cd rom, etc) per la memorizzazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o programmi.
DATI insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. PROGRAMMI sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni,
interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza (come
definito nel contratto con il fornitore per i programmi in licenza d'uso, o in quanto sviluppato da Società specializzate e/o liberi professionisti e/o proprio personale interno dell'ufficio di programmazione - adibito unicamente a tale scopo - cioè i programmi utente) e che sono stati regolarmente testati con tutte le prove che la tecnica inerente prescrive.
COPIE DI SICUREZZA sono le copie di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, etc.) che vengono conservate in una località separata dal luogo ove sono gli enti assicurati, ai lini di preservare le informazioni (archivi, dati, programmi) dagli eventi garantiti in polizza che colpiscano la località ove sono riposti gli originali.
NORME COMUNI ALL’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
Semplificazione della gestione dei sinistri fino ad € 5.000,00
A parziale deroga dell’articolo “Assicurazione parziale” delle Norme che regolano l’assicurazione incendio, si conviene tra le Parti che qualora l’ammontare del danno accertato a termini di polizza – al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti
– risulti uguale od inferiore ad € 5.000,00 la Società Assicuratrice indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione della regola proporzionale contemplata nel comma precedente e rinunciando all’applicazione dell’Art. 1907 C.C.
Le Parti, inoltre, saranno anche dispensate dalla dimostrazione e dall’accertamento del valore di preesistenza del coacervo degli enti assicurati.
Eventi Socio Politici (Tumulti, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici E Dolosi Terrorismo E Sabotaggio)
La Società Assicuratrice risponde anche:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società Assicuratrice non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatosi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società Assicuratrice non risponde di danni in cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Furto – Rapina - Estorsione
La Società Assicuratrice risponde anche dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne costituite dalle pareti, dai solai, dal tetto dei locali e da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro, mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
L’assicurazione è prestata alla condizione che l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga forzando i suddetti mezzi di protezione e di chiusura di aperture dei locali stessi verso l’esterno situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).
Qualora l’introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni non conformi a quelle sopra descritte o con la rottura di solo vetro non antisfondamento, la Società assicuratrice risarcirà il danno liquidato a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
È tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre.
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. L’assicurazione, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro, vale anche per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture, dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) e/o estorsione (consegna di cose mediante violenza alla persona o minaccia) anche se iniziata dall’esterno, purchè la consegna o la sottrazione delle cose assicurate sia avvenuta nei locali del Contraente o in quelli ad essi equiparati.
Riduzione e Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro
Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo per le partite interessate dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente prorata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Il reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurata o del minor limite di indennizzo.
Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
La Società Assicuratrice dichiara, che le somme assicurate sopra “Sistemi Elettronici per l’elaborazione dati” sono prestate a “primo rischio” e cioè in deroga all’Art. 1901 C.C. e/o ad eventuali clausole contrattuali che sanzionino l’assicurazione parziale con la riduzione proporzionale dell’indennizzo.
SEZIONE 1 ALL’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
La presente copertura assicurativa é riferita a tutti i beni assicurati, rientranti nella definizione di Sistemi Elettronici per l’elaborazione dati, impiegati e/o condotti e/o presenti, durante l’esercizio di tutte le attività che istituzionalmente competono al Contraente, comunque e dovunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente che si impegna ad esibire a richiesta della Società Assicuratrice ed in particolare:
- il Teatro Biondo Stabile di Palermo
- Il Teatro Bellini di Palermo
- Uffici, depositi, laboratori ed altre dipendenze variamente ubicate.
Le partite, le garanzie e le somme assicurate che la Società Assicuratrice dovrà prestare per la copertura dei rischi indicati nell'oggetto di polizza sono le seguenti:
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Partite Somme Assicurate Tasso %° Premio annuo
1) Sistemi Elettronici per l’elaborazione dati €. 25.000,00
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Enti assicurati giacenti presso terzi
Si prende atto che gli enti descritti alla partita " Sistemi Elettronici per l’elaborazione dati ", si intendono assicurati presso terzi, per non oltre il 10% del valore complessivamente assicurato. A titolo esplicativo e non limitativo le altre ubicazioni possono essere: fiere, mostre, convegni, manifestazioni in genere, centri operativi per la gestione di emergenze, dimore dei dirigenti e degli amministratori.
La garanzia è inoltre estesa, fino alla concorrenza di €. 5.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, a quanto segue:
1 ) Alle spese suppletive di salvataggio, spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di ridurre il danno, nel limite delle tariffe medie di mercato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
2) Al rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, restando inteso che la ricostituzione delle informazioni non può essere garantito, che nella garanzia "Assicurazione delle spese di ricostruzione dei programmi e dati con la " Sez. 3 ".
3) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, relativamente ad operazioni di manutenzione, ampliamenti e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurata, esclusivamente addetto all'uso del computer (personale di uffici EDP regolarmente costituiti).
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per
a) Xxxxx suscettibili di riparazione (DANNO PARZIALE) La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'Iva se non detraibili nel conti dell’Enti.
- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tutte le spese debbono intendersi coperte, e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.
b) Danni non riparabili (DANNO TOTALE)
Nel caso che le spese di riparazione valutate come previsto al comma – a) che precede, siano pari o superiori al costo di riacquisto sul mercato dell'ente danneggiato (detratto della somma corrispondente alla vetustà, e/o del suo deperimento per uso, o altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.
Valore di rimpiazzo a nuovo
la Società pertanto, liquiderà un indennizzo pari al valore di RIACQUISTO sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato (qualora l'ente Assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento ) comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:
- smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica;
- trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario)dell'apparecchiatura nuova;
- montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria);
- diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità dell’Ente o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico .
Per ogni sinistro, l’indennizzo spettante a termini di polizza sarà decurtato di un importo pari a €. 500,00, salvo che per gli eventi terremoto, danni d'acqua in genere, furto e/o rapina, per i quali sarà applicato uno scoperto del 10% sulla cifra totale risarcibile, con il minimo non indennizzabile assoluto di €. 500,00.
SEZIONE 2 ALL’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
GARANZIE ACCESSORIE
ONORARI DEI PERITI
La Società Assicuratrice si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese e/o onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del C.T.U. in sede giudiziale o Società di revisione e ciò fino alla concorrenza del 5% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo di €. 1.500,00. Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.
SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società Assicuratrice risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo il limite massimo di indennizzo.
SEZIONE 3 ALL’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
ASSICURAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI DATI
(Valida soltanto per i Sistemi Elettronici di Elaborazione Dati) GARANZIA E CAPITALI ASSICURATI
FINO ALLA CONCORRENZA DI € 5.000,00 PER CIASCUN PERIODO ASSICURATIVO ANNUO, SI ASSICURANO PROGRAMMI E SPESE DI RICOSTRUZIONE DATI, CONTRO TUTTE LE PERDITE DIRETTE, INQUINAMENTI E/O DANNEGGIAMENTI CONSEGUENTI A:
- danni risarcibili a termini della sezione 1 di polizza
- altri danni diretti non esclusi dalle Condizioni Generali di Assicurazione, anche quando non vi sia in danno materiale Coperto a Termini della sezione 1 di polizza, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazione di dati e programmi dovuti ad azioni fraudolente infezioni da VIRUS, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici, e dei collegamenti, scariche elettro statiche, perturbazioni elettromagnetiche;
ESCLUSIONI (in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione)
- ricostruzione di informazioni non ancora memorizzate, cioè su conti, fatture, riconoscimenti di debito, titoli e valori, inventari, compendi, estratti, o altri documenti originali, quali dossier di analisi e programmazione.
- danni provocati da dipendenti, quando l'Assicurato è a conoscenza, già prima del sinistro, che gli stessi hanno commesso precedentemente azioni simili.
- danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti degli stessi, o da parte di chi detiene le licenze.
- le spese occorse, a seguito di sinistro, per migliorare programmi, dati, eliminare errori di programmazione, errori di lettura.
- spese che sarebbero state comprese nelle operazioni di manutenzione in base a quanto previsto dallo standard dei contratti di manutenzione del software.
- le istruzioni di base delle movimentazioni provenienti da dischi e banche di dati;
- i PROGRAMMI per l'ottimizzazione delle risorse dei computer, ad esclusione di quelli che effettuano compressione dei dati in memoria e/o sui dispositivi di memoria del disco fisso;
- le logiche standard acquistate, " PROGRAMMI IN LICENZA D'USO";
- le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, " PROGRAMMI UTENTE";
- I DATI contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili.
NON SONO ASSICURATI sotto la copertura della presente garanzia
- i dati che sono persi durante l'elaborazione non completata, non terminata e interna al sistema
- i dati provenienti da programmi che non sono stati testati, con esito positivo o le copie illecite;
- PROGRAMMI dei quali non esiste " copia di sicurezza ", o che non siano riacquistabili dal proprietario della licenza d'uso, programmi di guadagno compressi.
Sono assicurati anche le spese di ricostruzione degli archivi delle informazioni e loro supporti, effettivamente impiegati dall'Assicurato nel loro trattamento, purché leggibili meccanograficamente con i programmi in uso all'Assicurato, non esclusi dalla presente copertura. Tali archivi sono assicurabili soltanto se sono intercambiabili dall'utilizzatore, cioè fissati su dischi amovibili, bande magnetiche, dischetti, CD ROM, nastri magnetici.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E PREVENZIONI
L'Assicurato deve tenere attive ed operanti tutte le prevenzioni attive e passive, in relazione all'importanza che hanno dati e programmi per la propria attività, utilizzando tutti gli strumenti disponibili in commercio ed adeguati programmi antivirus, e tenere attive copie dei files di log degli eventi di macchina, quando il sistema lo ammette, per un periodo non inferiore a sei mesi, in caso contrario l'indennizzo relativamente ad errori di manipolazione sarà ridotto del 50%.
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
L'Assicuratore indennizza, nel limite della somma fissata in polizza, le spese che l'Assicurato è obbligato a spendere per ricostituire programmi e dati, che hanno subito un danno garantito dalla presente sezione (con il limite del 30% della somma assicurata relativamente a danni da virus ed errata manipolazione).
Si intendono cioè, i costi che sono stati realmente sostenuti dall'Assicurato e che sono stati realmente necessari per:
- ricostituire a nuovo i programmi e i dati resisi illeggibili, rovinati o persi;
- reimputazione manuale dei dati a partire da documenti o programmi originari;
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dell'infezione, o manipolazione informatica e poi decontaminare i programmi e i dati;
- ricercare la causa dell'arresto dei lavoro di elaborazione, nei casi ove il sinistro è risarcibile.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato su giustificativo di rimpiazzo del programma e/o della ricostituzione dei dati, contenente le fatture relative a tali lavori, al più tardi nei di dodici mesi successivi alla data del sinistro, dopodiché non sarà considerata più alcuna richiesta di rimborso.
LIMITE DEL PERIODO DI COPERTURA
Sono coperti solo i sinistri risarcibili che sono stati scoperti durante la validità della polizza, a meno che l'Assicurato possa provare in una maniera inequivocabile, che la manipolazione che ha originato il sinistro, è stata commessa durante la validità del contratto.
DOVERI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, il tempo di denuncia è portato a 5 giorni successivi il giorno del sinistro.
In caso di atto di malversazione, sabotaggio o atto perpetrato con volontà di nuocere, l'Assicurato deve sporgere denuncia alle autorità di polizia entro 24 ore, successivi il momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro, produrre un esauriente documentazione contro il colpevole, se conosce l'identità del colpevole, e non ritirarla, né transigere sull'ammontare delle somme, per coprire l'insieme del danno, e delle perdite subite, senza l'accordo scritto dell'Assicuratore.
SCOPERTO CON MINIMO NON INDENNIZZABILE
Per ogni sinistro, sarà applicato uno scoperto del 10% sulla cifra totale risarcibile, con il minimo non indennizzabile assoluto di €. 500,00.
FURTO - RAPINA - ESTORSIONE DI BENI MOBILI, OPERE D’ARTE, VALORI, DENARO, OGGETTI PREZIOSI, TITOLI DI CREDITO
Definizioni
I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
◼Locali contenenti le cose stesse: I fabbricati e/o le porzioni di fabbricato e/o singoli spazi dei fabbricati e/o costruzioni in genere (compresi tombini e pozzetti) – anche prefabbricate - appositamente attrezzati per la custodia in sicurezza degli enti assicurati dotati sia di tetto, solai, pareti perimetrali (anche se costituenti tramezzatura con altri locali) di adeguata robustezza, che di mezzi di protezione e chiusura tali da non consentire il libero accesso agli addetti non autorizzati.
◼Oggetti d'arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, vasellame, i libri e i manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli e cose aventi valore artistico ed affettivo.
◼Beni mobili: si intendono: impianti e dotazioni, attrezzature, macchinario (compresi congegni mobili, impianti scenici, impianti di palcoscenico, conduttori, trasformatori elettrici, impianti ed attrezzature di pompaggio in genere, etc.), mobilio, arredamento (compreso quello di sala, soppalchi, corridoi, foyer, ridotti, caveaux, etc.), sipari, palcoscenico comunque costruito, sottopalco comunque costruito, cassa armonica comunque costruita, utensili, merci e scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, macchine per ufficio, insegne luminose, tabelle e cartelli (anche a palo e/o esterne), tende parasole esterne, macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri e quanto necessario al funzionamento dell’attività del Contraente ed in genere all’esercizio dell’attività teatrale ed artistica e di tutti gli altri servizi forniti, nulla escluso od eccettuato anche se non specificatamente indicato.
◼Valori: valori, denaro, effetti cambiari e titoli di credito, buoni pasto ed oggetti preziosi in genere.
Oggetto della polizza e descrizione dei beni assicurati
La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro le perdite ed i danni materiali e diretti arrecati da furto, rapina ed estorsione come di seguito specificate, ai beni mobili, alle opere d’arte, ai costumi, alle scenografie, ai cimeli artistici ed ai valori, anche di terzi, che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, all’interno dei locali condotti dal Contraente comunque e dovunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente che si impegna ad esibire a richiesta della Società Assicuratrice ed in particolare:
- il Teatro Biondo Stabile di Palermo
- Uffici, depositi, laboratori ed altre dipendenze variamente ubicate.
Somme assicurate
La garanzia di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo assicurativo annuo, nella forma a primo rischio assoluto, sopra la totalità dei beni sopra descritti.
Limite di risarcimento:
Resta convenuto che la Società assicuratrice per ogni sinistro non risarcirà somma maggiore di:
- € 10.000,00= per furto di valori custoditi in cassetti o mobili chiusi a chiave;
- € 80.000,00= per furto di valori custoditi in mezzi forti
- € 10.000,00= per rapina di valori, elevati ad:
⮚ € 80.000,00 durante la vendita (o prevendita) di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli teatrali e/o le manifestazioni artistiche in genere presso i teatri condotti dal Contraente
L’assicurazione è estesa, limitatamente ai valori, fino alla concorrenza di € 10.000,00, elevati ad:
⮚ € 30.000,00 durante la vendita (o prevendita) di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli teatrali e/o le manifestazioni artistiche in genere presso i teatri condotti dal Contraente
ai danni ed alle perdite connesse al:
- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sulle persone, dipendenti del Contraente, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate del servizio esterno portavalori:
- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni e dipendenti e/o soci e/o collaboratori a qualsiasi titolo del Contraente od il Contraente stesso;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.
a) L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
b) Per “servizio esterno” si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.
c) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto del valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse dalla stessa Società Assicuratrice, l’assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
Franchigia frontale:
Ove non diversamente convenuto il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro. Le franchigie di importo superiore ad € 500,00 assorbiranno tale importo.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO - RAPINA - ESTORSIONE
Art. 1 - Rischio assicurato. - La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
b) violandone le difese esterne costituite dalle pareti, dai solai, dal tetto dei locali e da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro, mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
L’assicurazione è prestata alla condizione che l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga forzando i suddetti mezzi di protezione e di chiusura di aperture dei locali stessi verso l’esterno situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).
Qualora l’introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni non conformi a quelle sopra descritte o con la rottura di solo vetro non antisfondamento, la Società assicuratrice risarcirà il danno liquidato a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
È tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre.
d) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
e) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo o gli atti vandalici commessi dai malfattori.
L’assicurazione, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro, vale anche per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture, dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) e/o estorsione (consegna di cose mediante violenza alla persona o minaccia) anche se iniziata dall’esterno, purchè la consegna o la sottrazione delle cose assicurate sia avvenuta nei locali del Contraente o in quelli ad essi equiparati.
Art. 2 - Esclusioni. - Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
⚫ da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
⚫ da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
⚫ da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
⚫ da persone legate alI’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
Ad esplicitazione, integrazione ed eventuale deroga delle condizioni tutte di polizza, la garanzia è pienamente operante anche se:
- l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
- risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche dei locali, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione od il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato
- il danno o la perdita sia avvenuta in occasione e/o conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse; in tal caso la garanzia verrà prestata sotto detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 5.000,00
Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia alI’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta alI’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge Io consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il ricupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto Io scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato od il Contraente deve altresì:
1) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
2) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
3) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.
le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx.
In ottemperanza alla Legge 244/2007 Art. 3 Commi 19 e 23 – Divieto di ricorso alle clausole compromissorie nei contratti pubblici, quando si verifichi disaccordo fra le Parti o fra i Periti, anche parziale, le decisioni sui punti controversi saranno oggetto di decisione dell’autorità giudiziaria a cui potrà adire il Contraente.
In tal caso la Società assicuratrice nell'attesa che la quantificazione dell’indennizzo definitivo sia determinato in sede giudiziaria, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, anche tramite il suo Perito, entro 15 giorni dalla data di formalizzazione del disaccordo, salvo eventuale conguaglio successivo, in base all’esito del procedimento giudiziario di cui sopra.
Art. 18 - Mandato dei Periti. - l Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformati alle disposizioni contrattuali.
l risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
l risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) dei Periti concordi sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale e valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
l Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità
Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno.- “Beni mobili”
L'ammontare del danno e dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, ne dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Valore delle merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise
Per le merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise si stima il valore in relazione alla loro natura e qualità, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate al costo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo da quanto sopra il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.
Oggetti d’arte, costumi, scenografie e cimeli artistici - biblioteche
L’ ammontare del danno oggetti d’arte, costumi, scenografie e cimeli artistici si determina nel seguente modo:
▪ in caso di danno totale:
stimando il valore artistico e/o culturale della cosa assicurata colpita da sinistro al momento del sinistro stesso;
▪ in caso di danno parziale:
a) stimando il valore artistico e/o culturale della cosa assicurata colpita da sinistro al momento del sinistro stesso;
b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per riportare la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
c) nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro - e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro - si stima anche l'eventuale deprezzamento subito dalla cosa danneggiata.
L’ammontare del danno, pari alla somma dell'importo stimato come al punto b) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al punto c) non può in ogni caso essere superiore al valore di stima della cosa assicurata.
Un danno si considera totale anche quando le spese di restauro, calcolate come al punto b), addizionate alla svalutazione di cui al punto c), eguagliano o superano il valore di stima della cosa assicurata.
Resta inteso che il deprezzamento di cui al punto c) verrà riconosciuto nella misura massima del 25% del valore di stima della cosa danneggiata.
Qualora la cosa assicurata sia composta da due o più pezzi costituenti una serie o collezione, in caso di perdita totale di uno o più componenti, sino alla metà del numero dei pezzi della serie o collezione, verrà riconosciuto a titolo di indennizzo, tra valore dei singoli pezzi e deprezzamento, un importo massimo non superiore al 50% del valore complessivo della cosa assicurata.
Qualora tale perdita riguardasse oltre la metà dei pezzi costituenti l’opera o la collezione, verrà riconosciuto un indennizzo proporzionale al valore complessivo della cosa assicurata.
Per tutti gli altri danni che riguardino pezzi di una serie o collezione, verranno ammessi al risarcimento i costi e le spese di ripristino e restauro con un deprezzamento comunque non eccedente il limite massimo del 20% del valore della cosa assicurata.
Qualora si assicuri una biblioteca, viene convenuto fra le parti che:
a) la Società Assicuratrice, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati, e che l'assicurazione non potrà mai intendersi estesa ai complementi dell'opera i quali si trovassero altrove che nei locali colpiti dal sinistro, o che fossero da consegnare in dipendenza di impegni in corso;
b) la Società Assicuratrice non pagherà per un solo volume (oppure per una sola pietra litografica o per una tavoletta stereotipa o per un rame con incisione) più di €. 1.500,00;
c) i libri e i manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli ed in genere le cose aventi valore storico o d'arte, non sono indennizzabili in forza della presente clausola in quanto equiparati ad oggetti d’arte.
Art. 21 - Titoli di credito. - Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Societa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Societa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
L'Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
Spetta in particolare e/o Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.