MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi. 2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. 3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi. 4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati. 5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. 6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento. 7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo. 8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, avvertire senza indugio l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza, specificando . Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a di 18 mesi, tale periodo mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutiviconsecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti prima dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.
4. Nei Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’aziendagravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a di 30 mesi mesi, durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ulteriori dodici mesimesi non è dovuto alcun trattamento retributivo. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere su richiesta l’aspettativa dell’interessato è concessa l'aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta il seguente trattamento economico: ▪ per i primi sei mesi (3 giorni di carenza a carico dell’azienda +177 giorni sussidiati dall’INPS) l’azienda garantirà un trattamento economico complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi compresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS dall'INPS per determinare l’indennità l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento l'evento morboso. L’importo L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360360 (30 x 12). Quest’ultimo Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno l'anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 ; ▪ per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con una o due persone a quello indicato al terzo alinea dell’artcarico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 43, punto 1. del presente accordop. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
86. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: ▪ decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l’aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi; ▪ superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all’esonero definitivo dal servizio.
7. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. all'articolo 29 dell’alldell'all. A) al R.D. n.148/31X.X. x. 000/00, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda l'azienda darà applicazione all’accordo all'accordo nazionale 27 giugno 1986 “"Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”". Ove richiesto dall’aziendadall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, ricollocato di sottoporsi all’esame all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’aziendadell'azienda.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertireAd integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 31 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, salvo giustificato impedimentoal personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), l'azienda prima dell'inizio di cui all’art. 25 del suo orario presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di lavoro e comunque entro il primo cui all’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto; nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF. A decorrere dall’8° giorno di assenzamalattia, specificando il recapito in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrisposta anche l’indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalatopresente contratto, se diverso dalla propria abitazionenelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi31 del CCNL Mobilità/Area AF.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui Per il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per le quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedentemalattia professionale.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo Ove non sussista disponibilità di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia impiego in relazione a diversi eventi morbosialtra figura professionale, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 32 può essere utilizzato temporaneamente in una delle figure professionali del livello professionale inferiore per la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale per la quale è idoneo nel livello professionale di appartenenza.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, al può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l’idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale ha l’obbligo di cui all’allconseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base il superamento dei corsi di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalidue anni.
6. Le voci fisse Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di paga in cui è iniziato l’evento morbosoal punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell’art. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AF riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. Dopo i primi 6 mesiIn caso di recupero della piena idoneità, al lavoratore assente per malattia termine o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al terzo alinea dell’art. precedente punto 4, punto 1. del presente accordoil lavoratore viene reintegrato nei compiti della figura professionale originaria.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, avvertire senza indugio l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza, specificando . Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a di 18 mesi, tale periodo mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutiviconsecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti prima dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.
4. Nei Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’aziendagravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a di 30 mesi mesi, durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ulteriori dodici mesimesi non è dovuto alcun trattamento retributivo. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere su richiesta l’aspettativa dell’interessato è concessa l'aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta il seguente trattamento economico: per i primi sei mesi (3 giorni di carenza a carico dell’azienda +177 giorni sussidiati dall’INPS) l’azienda garantirà un trattamento economico complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi compresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS dall'INPS per determinare l’indennità l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento l'evento morboso. L’importo L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360360 (30 x 12). Quest’ultimo Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno l'anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 ; per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con una o due persone a quello indicato al terzo alinea dell’artcarico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 43, punto 1. del presente accordop. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
86. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l’aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi; superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all’esonero definitivo dal servizio.
7. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. all'articolo 29 dell’alldell'all. A) al R.D. n.148/31X.X. x. 000/00, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda l'azienda darà applicazione all’accordo all'accordo nazionale 27 giugno 1986 “"Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”". Ove richiesto dall’aziendadall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, ricollocato di sottoporsi all’esame all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’aziendadell'azienda.
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Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda avvertire senza indugio l’azienda prima dell'inizio dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza, specificando . Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda il certificato cer- tificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda all’azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati certifi- cati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a di 18 mesi, tale periodo mesi si intende riferito ri- ferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutiviconsecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti pri- ma dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.
4. Nei Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente debitamen- te certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’aziendagravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a di 30 mesi mesi, durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione sarà corrisposta un tratta- mento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ulteriori dodici mesimesi non è dovuto alcun trattamento retri- butivo. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere su richiesta dell’interessato è concessa l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta il seguente trattamento economico: - per i primi sei mesi (3 giorni di carenza a carico dell’azienda +177 giorni sus- sidiati dall’INPS) l’azienda garantirà un trattamento economico complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi compresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità l’in- dennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso compen- so che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360360 (30 x 12). Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 ; - per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribu- zione di riferimento, se solo o con una o due persone a quello indicato al terzo alinea dell’artcarico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 43, punto 1. del presente accordop. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
86. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si in- tendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 24 dell’all. A) del X.X. 0 gennaio 1931, n. 148: - decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di ma- lattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Diret- tore, l’aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi; - superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all’esonero definitivo dal servizio.
7. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. all’articolo 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31X.X. x. 000/00, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, ricollocato di sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado gra- do di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertireAd integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, salvo giustificato impedimentoal personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), l'azienda prima dell'inizio di cui all’art. 25 del suo orario presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di lavoro e comunque entro il primo cui all’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto; nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF. A decorrere dall’8° giorno di assenzamalattia, specificando il recapito in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrisposta anche l’indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalatopresente contratto, se diverso dalla propria abitazionenelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi32 del CCNL Mobilità/Area AF.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui Per il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedentemalattia professionale.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo Ove non sussista disponibilità di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia impiego in relazione a diversi eventi morbosialtra figura professionale, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 32 può essere utilizzato temporaneamente in una delle figure professionali del livello professionale inferiore per la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per la quale è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, al può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l’idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale ha l’obbligo di cui all’allconseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base il superamento dei corsi di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalidue anni.
6. Le voci fisse Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di paga in cui è iniziato l’evento morbosoal punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell’art. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AF riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. Dopo i primi 6 mesiIn caso di recupero della piena idoneità, al lavoratore assente per malattia termine o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al terzo alinea dell’art. precedente punto 4, punto 1. del presente accordoil lavoratore viene reintegrato nei compiti della figura professionale originaria.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertireAd integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL delle Attività Ferroviarie, salvo giustificato impedimentoal personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), l'azienda prima dell'inizio di cui all’art. 28 del suo orario presente accordo;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di lavoro e comunque entro il primo cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo, nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 26 del CCNL. A decorrere dall’8° giorno di assenzamalattia, specificando il recapito in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore viene corrisposta anche l’indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalatopresente accordo, se diverso dalla propria abitazionenelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi26 del CCNL.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui Per il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in profili professionali diversi del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedentemalattia professionale.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo Ove non sussista disponibilità di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia impiego in relazione a diversi eventi morbosialtro profilo professionale, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 31 può essere utilizzato temporaneamente in uno dei profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura/profilo professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per i quali è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, al può essere utilizzato in altro profilo professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per il quale conservi l’idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale ha l’obbligo di cui all’allconseguire le abilitazioni previste per il profilo professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base il superamento dei corsi di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalidue anni.
6. Le voci fisse Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di paga in cui è iniziato l’evento morbosoal punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell’art. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento63 (Retribuzione) del CCNL riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. Dopo i primi 6 mesiIn caso di recupero della piena idoneità, al lavoratore assente per malattia termine o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al terzo alinea dell’art. precedente punto 4, punto 1. il lavoratore viene reintegrato nei compiti del presente accordoprofilo professionale originario.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda l’azienda prima dell'inizio dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno gior- no di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda all’azienda entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologicheoncolo- giche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente egual- mente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa l’aspet- tativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione con- servazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre no- vembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento tratta- mento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate con- siderate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma som- ma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento dell’e- vento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato ri- proporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità modali- tà di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato de- terminato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi sot- toporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra so- pra è a carico dell’azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertireavvertire i preposti aziendali unicamente tramite chiamata telefonica o fax in azienda ovvero tramite interposta persona, salvo giustificato impedimento, l'azienda di norma prima dell'inizio dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e comunque documentato impedimento o accertata forza maggiore, inviando all’azienda, entro il primo 2° giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data o l’infortunio non sul lavoro. Quanto sopra si applica anche in caso di inizio della continuazione, ovvero di insorgenza di una nuova malattia e la relativa prognosi.
2senza soluzione di continuità. L'eventuale prosecuzione dello stato In mancanza di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo caso di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto oltre 5 giorni è tenuto a presentare una dichiarazione medica attestante l’inesistenza di pericolo di contagio. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per un tutto il periodo di comporto secco (relativomalattia, quindidalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, ad un solo evento morboso) pari devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente documentati. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà l’intero trattamento economico, parziale o totale a 18 mesicarico dell’Azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di più assenze per malattia infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in relazione azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 53. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a diversi eventi morbosi, titolo gratuito durante l’assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalideve essere preventivamente comunicato all’azienda.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Samples: Partnership Agreement
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. (applicato con modalità art. 7 Accordo di confluenza; pag. 86)
1. Il lavoratore ammalatosi malato deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda avvertire di norma l’azienda prima dell'inizio dell’inizio del suo orario di lavoro lavo- ro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore lavora- tore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavo- ratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare pre- ventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a dispo- sizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguen-
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto posto, con il riconosci- mento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo supe- riore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto secco di 12 mesi; duran- te tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (relativoRetribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribu- zione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), quindi, ad un solo evento morbosod) pari a 18 del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i succes- sivi 3 mesi.
7. Nel caso di più assenze per malattia malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 36 mesi consecutivi.
48. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla il 100% della retribuzione di cui ai punti 5al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi e senza ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per gli ulteriori dodici i successivi 12 mesi.
9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, perduran- do lo stato di malattia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salu- te della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata su- periore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente comma sarà elevato fino a 16 mesi. Trascorso il predetto L’azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privaticomporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
510. L’indennità I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 36.
11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale il trattamento di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base fine rapporto e l’indennità sostitutiva di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalipreavviso.
612. Le voci fisse e continuative corrisposte Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per 12 o 14 mensilità i quali sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli prescritte specifiche abilitazioni, nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.compa-
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il La malattia e l'infortunio non sul lavoro che causano l'assenza del lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda prima dell'inizio del suo devono essere comunicate all'azienda entro il normale orario di lavoro e comunque entro il primo del giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui si verifica l'assenza stessa, salvo il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazionecaso di giustificato impedimento. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza Inoltre il lavoratore deve inviare all'azienda consegnare o far pervenire all'azienda, al più presto possibile e comunque non oltre il 3° giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2o l'infortunio non sul lavoro. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità inidoneità al lavoro servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici medici, che il lavoratore deve inviare consegnare o far pervenire all'azienda entro il secondo 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità e le relative conseguenze economiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300/70, si concorda quanto segue:
3. Il 1) il lavoratore assente per malattia ha diritto o infortunio è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per consentire l'effettuazione di eventuali visite di controllo.
2) Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali.
3) Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per motivi inerenti la malattia, preventivamente comunicate alla azienda.
4) Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti costituisce inadempienza contrattuale ad ogni effetto e alle disposizioni dell'INPS. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. Al termine della malattia o dell'infortunio non sul lavoro il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
A) Conservazione del posto durante l'assenza. In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non sia causata da eventi colposi imputabili al lavoratore, l'azienda garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, sino ad un solo evento morbosomassimo di:
(a) pari giorni 215 lavorativi fino a 18 mesi. Nel caso 6 anni di più assenze anzianità
(b) giorni 260 lavorativi oltre 6 anni di anzianità L'obbligo per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo l'azienda di conservazione del posto (cesserà comunque al raggiungimento, nell'arco degli ultimi 1.095 giorni, di un limite massimo complessivo rispettivamente di 215 giorni lavorativi per le anzianità fino a 6 anni e di 260 giorni lavorativi per le anzianità oltre 6 anni. Da tale trattamento di comporto massimo sono escluse quelle assenze per sommatoriamalattia che, per la loro frammentarietà, configurino ipotesi di applicazione dell'art. 3, legge n. 604/66. Non daranno corso al raggiungimento del periodo di comporto, come sopra previsto, al fine della conservazione del posto, le degenze ospedaliere debitamente certificate, per un periodo massimo complessivo di giorni 65 lavorativi. Le assenze dal lavoro per malattia e infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsto. Al lavoratore che si ammali o si infortuni dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di licenziamento è dovuto il trattamento economico indicato alla lett. B) è pari fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, sono dovute al lavoratore non in prova le normali indennità previste per il caso di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, questi può risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo TFR. Nel caso in cui le assenze per malattia o infortunio configurino casi particolarmente gravi per natura e durata, il lavoratore, potrà usufruire, previa richiesta scritta, da inoltrare anche per il tramite della RSU, di un periodo di aspettativa non superiore a 18 6 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in prorogabile con le medesime modalità, una sola volta per un arco temporale di 42 mesi consecutivipari periodo.
4B) Trattamento economico durante l'assenza. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, Durante il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente punto 3.viene assicurato al lavoratore non in prova, assente per malattie o infortuni non professionali, un trattamento economico complessivo fino ad un massimo pari a: -all'intera retribuzione per i primi 65 giorni lavorativi, 2/3 di essa per i successivi 65 giorni lavorativi e alla metà di essa per ulteriori 85 giorni lavorativi per anzianità fino a 6 anni; -all'intera retribuzione per i primi 85 giorni lavorativi, 2/3 di essa per i successivi 65 giorni lavorativi e alla metà di essa per ulteriori 110 giorni lavorativi per anzianità oltre 6 anni. Qualora il periodo di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente venisse superato per cause di degenze ospedaliere, il trattamento economico per il periodo eccedente fino ad un massimo di giorni 65 lavorativi è pari al 50% della retribuzione. In caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, con ricorso alla CIG, al lavoratore con contratto già ammalato o che si ammali durante il periodo di CIG, appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione o sospensione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione delle quote INPS, fino a raggiungere l'80% delle percentuali di retribuzione sopra indicate, al lordo dei contributi dovuti per legge. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (determinato il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo a carico dell'azienda è limitato al periodo indennizzato dall'INPS. Per i lavoratori senza carichi di famiglia per i quali l'INPS, in caso di ricovero ospedaliero, corrisponde i 2/5 delle normali indennità, l'azienda integrerà tali indennità come se tale riduzione non dovesse essere applicata, cioè con esclusione del personale un importo pari a quello previsto per i lavoratori con carichi di famiglia. La malattia sopravvenuta durante un periodo di ferie, le sospende in caso di ricovero ospedaliero. Nota a verbale. Le Parti si incontreranno in sede di Commissione paritetica di cui all’allal capitolo I, punto 1.2), per esaminare eventuali altre casistiche di sospensione delle ferie congiuntamente valutate come significative. ASono escluse dalle integrazioni aziendali dei trattamenti INPS le malattie conseguenti ad attività che implichino l'obbligo di assicurazione da parte del lavoratore o di terzi. In tali casi il lavoratore dovrà darne comunicazione all'azienda contemporaneamente alla consegna della relativa certificazione medica. Nota a verbale. Le Parti convengono di determinare in sede di Commissione paritetica di cui al capitolo I, punto 1.2), l'elenco delle attività per cui si applica la normativa di cui al comma precedente. Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e di infortunio, di cui al presente articolo, con i trattamenti previsti dalla disciplina vigente in materia, e tenuto conto dell'art. 42, verrà assicurato il trattamento economico di cui alla precedente lett. B) all’A.N. 27 novembre 2000) assente mediante integrazione dell'indennità corrisposta dagli istituti assicurativi. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia e dell'infortunio non sul lavoro, nonché del relativo trattamento economico da parte dell'INPS e al rispetto da parte del lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze per malattia o infortunio (qualora il medico di controllo non trovi il lavoratore ammalato durante le fasce convenute, questi perderà il trattamento economico a carico dell'azienda per l'intero periodo di malattia), nonché alla presentazione dei seguenti documenti: -certificato medico indicante la data d'inizio, di prosecuzione e di chiusura della incapacità di lavoro redatto sugli appositi moduli e contenente le seguenti indicazioni:
(a) data del rilascio;
(b) prognosi;
(c) specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione. E' diritto dell'azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli istituti assicurativi sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore. Quanto convenuto nel presente articolo, in merito alla conservazione del posto nonché al trattamento economico ad esso afferente, non si applica ai soggetti che abbiano raggiunto l'età e i requisiti per la pensione. Nel caso in cui l'infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base sia ascrivibile a responsabilità di calcolo utilizzata dall’INPS terzi, l'azienda anticiperà, a titolo di prestito non oneroso, il risarcimento per determinare l’indennità mancata retribuzione erogato dal terzo responsabile, nei limiti di malattia a suo caricoquantità e durata di integrazione economica previste per il caso di malattia. Il lavoratore dovrà attivarsi nei confronti del terzo responsabile e/o della Compagnia assicuratrice al fine di conseguire nei tempi più rapidi possibili la liquidazione di quanto dovuto. Nel caso che venga accertato che non vi sia stata, in tutto o in parte, responsabilità di terzi, con esclusioneconseguente annullamento o riduzione del risarcimento, comunquequanto corrisposto dall'azienda a titolo di prestito verrà considerata retribuzione, di qualsiasi compenso che sia classificato per la parte eccedente l'eventuale risarcimento, agli effetti contributivi e remunerato sotto la voce straordinario, fiscali. Dichiarazione delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6Parti. Le voci fisse Parti dichiarano di aver convenzionalmente trasformato le dizioni espresse in anni e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo in mesi in giorni lavorativi al fine di paga in cui è iniziato l’evento morbosoevitare eventuali difficoltà interpretative del testo contrattuale. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma Nota a verbale. Al fine di quanto percepito ai predetti titoli favorire una più corretta gestione organizzativa dell'azienda, nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificatorisulti oggettivamente possibile, con le modalità il lavoratore comunicherà la propria assenza entro la prima ora del proprio orario di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’aziendalavoro.
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi malato deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda avvertire di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto secco di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (relativoRetribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), quindid) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, ad un solo evento morboso) il periodo di comporto sarà pari a 18 mesi15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 36 mesi consecutivi.
48. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla il 100% della retribuzione di cui ai punti 5al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi e senza ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per gli ulteriori dodici i successivi 12 mesi.
9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente comma sarà elevato fino a 16 mesi. Trascorso il predetto L'azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privaticomporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è comunque considerato utile ad alcun effetto contrattuale.
510. L’indennità I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 36.
11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale il trattamento di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base fine rapporto e l’indennità sostitutiva di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalipreavviso.
612. Le voci fisse e continuative corrisposte Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per 12 o 14 mensilità i quali sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli prescritte specifiche abilitazioni, nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà l'azienda individuerà, soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla della legge 12 marzo 199912.3.1999, n. 68, 68 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica del regolamento attuativo di cui sopra è a carico dell’aziendaal DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertireAd integrazione di quanto previsto al punto 6 del- l’art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mo- bilità/Area AF, salvo giustificato impedimentoal personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulte- riore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), l'azienda prima dell'inizio di cui all’art. 25 del suo orario presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di lavoro e comunque entro il primo cui al- l’art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente con- tratto; nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF. A decorrere dall’8° giorno di assenzamalattia, specificando il recapito in aggiunta alla retri- buzione di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrisposta anche l’indennità di utilizza- zione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalatopresente contratto, se diverso dalla propria abitazionenelle misure previste al ripetuto punto 6 dell’art. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi32 del CCNL Mobilità/Area AF.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui Per il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavora- tiva del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di apparte- nenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedentemalattia professionale.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo Ove non sussista disponibilità di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia impiego in relazione a diversi eventi morbosialtra fi- gura professionale, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 32 può essere utilizzato temporaneamente in una delle figure professionali del livello professionale inferiore per la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale nel medesimo livello pro- fessionale di appartenenza per la quale è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inido- neo a svolgere le mansioni affidategli, al può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di ap- partenenza o del livello inferiore per la quale conservi l’ido- neità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale ha l’obbligo di cui all’allconseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea uti- lizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualifica- zione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base il su- peramento dei corsi di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalidue anni.
6. Le voci fisse Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello pro- fessionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di paga in cui è iniziato l’evento morbosoal punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell’art. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AF riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effet- tivamente svolte.
7. Dopo i primi 6 mesiIn caso di recupero della piena idoneità, al lavoratore assente per malattia termine o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al terzo alinea dell’art. prece- dente punto 4, punto 1. del presente accordoil lavoratore viene reintegrato nei compiti della figura professionale originaria.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore, al fine di consentire gli adeguamenti organiz- zativi necessari, deve avvertireavvertire i preposti aziendali unicamente tramite chiamata telefonica o fax in azienda ovvero tramite interposta persona, salvo giustificato impedimento, l'azienda di norma prima dell'inizio dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e comunque documentato impedimento o accertata forza maggio- re, inviando all’azienda, entro il primo 2° giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data o l’infortunio non sul lavoro. Quanto sopra si applica anche in caso di inizio della continuazione, ovvero di insorgenza di una nuova malattia e la relativa prognosi.
2senza soluzione di continuità. L'eventuale prosecuzione dello stato In mancanza di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo caso di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto oltre 5 giorni è tenuto a presentare una dichiarazione medica attestante l’inesistenza di pericolo di contagio. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per un tutto il periodo di comporto secco (relativomalattia, quindidalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, ad un solo evento morboso) pari devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente documentati. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà l’intero trattamento economico, parziale o totale a 18 mesicarico dell’Azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di più assenze per malattia infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in relazione azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 57. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a diversi eventi morbosi, titolo gratuito durante l’assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalideve essere preventivamente comunicato all’azienda.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi malato deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda avvertire l’azienda di norma prima dell'inizio dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve dovrà co- municare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente. Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (me- dico o struttura curante non convenzionati con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che ven- gono certificati da strutture di pronto soccorso, problemi tec- nici di trasmissione del certificato telematico, insorgenza dello stato patologico all’estero) il lavoratore, ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di ma- lattia, dovrà inviare all'azienda all’azienda, entro il suddetto termine di 3 giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la malattia da cui risulti prognosi e la data di inizio della malattia e la relativa prognosio dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
2. L'eventuale L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio ri- prendere servizio, e deve essere attestata da successivi certificati medici che dal certificato me- dico telematico del quale il lavoratore deve inviare all'azienda dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo entro il secondo se- condo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. La comunicazione dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1 il lavoratore, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà in- viare all’azienda, entro il suddetto termine di due giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo della stessa o di altra località ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato mo- tivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 59 del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione con- servazione del posto posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione re- tributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professio- nale, per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 di 12 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, ; durante tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari eco- nomico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legisla- tive e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a quello indicato riferimento la retribuzione di cui al terzo alinea punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 468 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% del tratta- mento economico complessivo netto, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità prendendo a riferi- mento la retribuzione di cui all’art. 29 dell’all. Aal punto 1.1 ed alle lettere c) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.e
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi malato deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda avvertire di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto secco di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (relativoRetribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), quindid) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, ad un solo evento morboso) il periodo di comporto sarà pari a 18 mesi15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 36 mesi consecutivi.
48. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla il 100% della retribuzione di cui ai punti 5al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi e senza ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per gli ulteriori dodici i successivi 12 mesi.
9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente comma sarà elevato fino a 16 mesi. Trascorso il predetto L'azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privaticomporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è comunque considerato utile ad alcun effetto contrattuale.
510. L’indennità I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 36.
11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale il trattamento di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base fine rapporto e l’indennità sostitutiva di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalipreavviso.
612. Le voci fisse e continuative corrisposte Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per 12 o 14 mensilità i quali sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli prescritte specifiche abilitazioni, nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà l'azienda individuerà, soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla della legge 12 marzo 199912.3.1999, n. 68, 68 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica del regolamento attuativo di cui sopra al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo. ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
21.1 Al punto 6 e al punto 8 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell’Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.
21.2 Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a carico dell’aziendasvolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in profili professionali diversi del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
21.3 Ove non sussista disponibilità di impiego in altro profilo professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 1 può essere utilizzato temporaneamente in uno dei profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura/profilo professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per i quali è idoneo.
21.4 Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altro profilo professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per il quale conservi l’idoneità.
21.5 In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l’obbligo di conseguire le eventuali abilitazioni previste per il profilo professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.
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Samples: Contratto Aziendale
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda prima dell'inizio del suo orario L'assenza e la prosecuzione di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della assenza per malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS deve essere comunicata, anche telefonicamente, all'azienda entro 4 ore dall'inizio del normale orario per determinare l’indennità di malattia a suo caricoi lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per salvo il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazionigiustificato impedimento, al fine di verificare il grado consentire all'azienda stessa di riduzione della propria capacità lavorativaprovvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Il costo della visita medica Alla comunicazione farà seguito entro due giorni dalla data del rilascio, ai sensi e nei modi di legge, l'invio del certificato medico. Xxxxx restando gli obblighi di comunicazione di cui sopra al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza comunicando al datore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite posta elettronica o con le diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di trasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto a carico dell’aziendarecapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’azienda entro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. Così come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal successivo regolamento del 26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico, fatte salve le disposizioni regionali, dal quale risulti che gli stessi non presentino pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Al lavoratore non in prova compete il seguente trattamento.
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti. Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti. Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte della Azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il guadagno medio di cottimo), aumentata del premio di produzione (per gli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 15, parte A, commi 7 e 8), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti: - 100% per i primi 6 mesi; - 50% per ulteriori 6 mesi;
b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti: - 100% per i primi 8 mesi; - 50% per ulteriori 4 mesi. Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il sopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più eventi morbosi. Per il lavoratore cui si applica la parte I e II del presente contratto il trattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso. Resta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il trattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o 13a mensilità, dedurrà i ratei di gratifica natalizia o 13a mensilità relativi ai periodi di assenza di cui trattasi. L'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. Xxxxx restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo, in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 30° giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i sei mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b). Il lavoratore ammalatosi deve avvertiretrattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, salvo giustificato impedimentoprovinciali, l'azienda prima dell'inizio regionali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti trattamenti. Le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, da comunicarsi alla Azienda all'inizio del suo normale orario di lavoro della stessa giornata in cui si verificano e comunque entro - in caso di giustificato motivo - non oltre il primo giorno successivo, dovranno essere documentate, salvo casi di assenza, specificando forza maggiore mediante certificazione redatta dal medico della competente struttura sanitaria su apposito modulo da inoltrare all'Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazioneterzo giorno dall'inizio della malattia. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante In caso di Tbc la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2certificazione concernente l'assenza verrà rilasciata dall'INPS. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità inidoneità al lavoro servizio deve essere comunicata all'azienda all'Azienda di norma entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e la scadenza dell'iniziale periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Detta prosecuzione deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda consegnare o far pervenire all'Azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato per malattia e infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.
3. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si considera ingiustificato. L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per un tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel domicilio noto al datore di comporto secco (relativolavoro, quindidisponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesianche se domenicale o festivo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19. Nel caso in cui disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di più assenze controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'Azienda darà comunicazione alle RSU, e mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per malattia in relazione a diversi eventi morbosivisite, il periodo prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per le visite di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organicontrollo, di assenze dovute a malattie oncologichecui il lavoratore darà preventiva informazione all'Azienda. Il lavoratore che, sclerosi multipladurante le facce orarie come sopra definite, distrofia muscolarenon sia reperito al domicilio noto al datore di lavoro, morbo fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nonché per comprovate cause di Xxxxxxforza maggiore, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali decade dal diritto al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi 18 mesi 10 giorni e senza retribuzione del 50% per gli ulteriori dodici mesil'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e il fatto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabili ai sensi degli artt. Trascorso 71, 94 e 116. Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privatitrattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo. Chiarimenti a verbale.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante 1) Per i primi 6 mesi di conservazione lavoratori cui si applica la parte I e II del posto presente contratto i ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all’allall'art. A18 (tredicesima mensilità o gratifica natalizia) all’A.N. 27 novembre 2000) assente non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.
2) Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, nel rispetto delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura esigenze dell'impresa e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per singoli lavoratori, il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in servizio o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia, punto 1. del presente accordoentro il giorno precedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’aziendadall'azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa l'aspettativa per motivi privati.
1 Analogo accordo è stato sottoscritto da Faisa-Cisal e UGL-Autoferrotranvieri 2 Comma 148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.
5. L’indennità L'indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’allall'all. A) all’A.N. all'A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS dall'INPS per determinare l’indennità l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento l'evento morboso. L’importo L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno l'anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’artdell'art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’artall'art. 29 dell’alldell'all. A) al R.D. n.148/31n.148 del 1931, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda l'azienda darà applicazione all’accordo all'accordo nazionale 27 giugno 1986 “"Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”". Ove richiesto dall’aziendadall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’aziendadell'azienda.
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Samples: Accordo Sul Trattamento Di Malattia
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, avvertire senza indugio l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza, specificando . Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a di 18 mesi, tale periodo mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutiviconsecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti prima dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.
4. Nei Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’aziendagravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a di 30 mesi mesi, durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ulteriori dodici mesimesi non è dovuto alcun trattamento retributivo. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere su richiesta l’aspettativa dell’interessato è concessa l'aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta il seguente trattamento economico: • per i primi sei mesi (3 giorni di carenza a carico dell’azienda +177 giorni sussidiati dall’INPS) l’azienda garantirà un trattamento economico complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi compresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS dall'INPS per determinare l’indennità l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento l'evento morboso. L’importo L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360360 (30 x 12). Quest’ultimo Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno l'anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 ; • per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con una o due persone a quello indicato al terzo alinea dell’artcarico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 43, punto 1. del presente accordop. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
86. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: • decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore,l’aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi; • superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all’esonero definitivo dal servizio.
7. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. all'articolo 29 dell’alldell'all. A) al R.D. n.148/31X.X. x. 000/00, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda l'azienda darà applicazione all’accordo all'accordo nazionale 27 giugno 1986 “"Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”". Ove richiesto dall’aziendadall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, ricollocato di sottoporsi all’esame all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’aziendadell'azienda.
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Samples: Contratto Nazionale
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il ) In caso di infortunio o malattia non sul lavoro il lavoratore ammalatosi deve avvertireavvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica e-mail o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, salvo giustificato impedimento, l'azienda entro la prima dell'inizio ora del suo normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e comunque entro documentato impedimento a cause di forza maggiore, al fine di consentire all'impresa stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi.
2) Il lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria, anche nei casi di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità.
3) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato Impedimento, l'assenza è considerata ingiustificata e possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al presente contratto.
4) Il lavoratore deve rendersi reperibile nel proprio domicilio fin dal primo giorno di assenzaassenza e per tutto il periodo di malattia, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalatosecondo gli orari previsti dalle vigenti disposizioni, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data al fine di inizio della malattia e la relativa prognosiconsentire le visite mediche di controllo.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato 5) Le variazioni di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro indirizzo durante il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedentemalattia o infortunio non sul lavoro devono essere comunicate tempestivamente all’impresa.
3. 6) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente documentati.
7) Il lavoratore assente non in periodo di prova o preavviso, nei casi di Interruzione del servizio per malattia o infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo i seguenti periodi:
a. 270 giorni di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari calendario per anzianità fino a 18 mesi. Nel 5 anni;
b. 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 15 anni.
8) In caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosiassenze, il periodo i periodi di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in indicati sono riferiti ad un arco temporale di 42 mesi consecutivi24 mesi.
4. Nei casi di donazione di organi, di 9) Le assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta lavoro, regolarmente certificate, sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, nei limiti del periodo di conservazione del posto.
10) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento economico pari alla somma integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di quanto comunque percepito da parte degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo caricoprevidenziali o assistenziali, con esclusionecalcolato sulla normale retribuzione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.tale da fargli raggiungere complessivamente:
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato a. in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento di durata inferiore o pari a quello indicato 8 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 4" giorno e, limitatamente al terzo alinea dell’art. 4, punto primo evento morboso ln ragione d'anno di calendario (1. del presente accordo° gennaio – 31 dicembre) anche il 100% per i primi 3 giorni di malattia.
8. Nei casi b. in cui sia eventualmente accertato caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 1° giorno e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) fino al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.180° giorno;
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MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertireAd integrazione di quanto previsto al punto 6 dell'art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, salvo giustificato impedimentoal personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:
a) elemento retributivo individuale (ERI), l'azienda prima dell'inizio di cui all'art. 25 del suo orario presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di lavoro e comunque entro il primo cui all'art. 26 del presente contratto;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto:
d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto; nelle misure previste allo stesso punto 6 dell'art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF. A decorrere dall'8° giorno di assenzamalattia, specificando il recapito in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalatopresente contratto, se diverso dalla propria abitazionenelle misure previste al ripetuto punto 6 dell'art. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi32 del CCNL Mobilità/Area AF.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno in cui Per il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedentemalattia professionale.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo Ove non sussista disponibilità di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia impiego in relazione a diversi eventi morbosialtra figura professionale, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.
4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 32 può essere utilizzato temporaneamente in uno delle figure profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per la quale è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, al può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l'idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale ha l'obbligo di cui all’allconseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base il superamento dei corsi di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendalidue anni.
6. Le voci fisse Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
a) la retribuzione di paga in cui è iniziato l’evento morbosoal punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell'art. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AF riferita alla figura professionale originaria;
b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. Dopo i primi 6 mesiIn caso di recupero della piena idoneità, al lavoratore assente per malattia termine o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al terzo alinea dell’art. precedente punto 4, punto 1. del presente accordoil lavoratore viene reintegrato nei compiti della figura professionale originaria.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi malato deve avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda avvertire l’azienda di norma prima dell'inizio dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente. Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (medico o struttura curante non convenzionati con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso, problemi tecnici di trasmissione del certificato telematico, insorgenza dello stato patologico all’estero) il lavoratore, ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all'azienda all’azienda, entro il suddetto termine di 3 giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la malattia da cui risulti prognosi e la data di inizio della malattia e la relativa prognosio dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
2. L'eventuale L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio servizio, e deve essere attestata da successivi certificati medici che dal certificato medico telematico del quale il lavoratore deve inviare all'azienda dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. La comunicazione dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1 il lavoratore, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di due giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo della stessa o di altra località ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 59 del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto secco di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (relativoRetribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% del trattamento economico complessivo netto, quindiprendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, ad un solo evento morboso) il periodo di comporto sarà pari a 18 mesi15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 36 mesi consecutivi.
48. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3.6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore con contratto il 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a tempo indeterminato (con esclusione del personale riferimento la retribuzione di cui all’all. Aal punto 1.1 ed alle lettere c) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso. L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”. Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.e
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Samples: CCNL Della Mobilità
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO. 1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire, salvo giustificato impedimento, avvertire senza indugio l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza, specificando . Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a di 18 mesi, tale periodo mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutiviconsecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti prima dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.
4. Nei Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’aziendagravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a di 30 mesi mesi, durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ulteriori dodici mesimesi non è dovuto alcun trattamento retributivo. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere su richiesta l’aspettativa dell’interessato è concessa l'aspettativa per motivi privati.
5. L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un il seguente trattamento economico pari alla somma degli istituti economico: economici nazionali ed aziendali ricompresi compresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS dall'INPS per determinare l’indennità l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento l'evento morboso. L’importo L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360360 (30 x 12). Quest’ultimo Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno l'anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 ; per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con una o due persone a quello indicato al terzo alinea dell’artcarico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 43, punto 1. del presente accordop. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
86. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l’aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi; superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all’esonero definitivo dal servizio.
7. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. all'articolo 29 dell’alldell'all. A) al R.D. n.148/31X.X. x. 000/00, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda l'azienda darà applicazione all’accordo all'accordo nazionale 27 giugno 1986 “"Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”". Ove richiesto dall’aziendadall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, ricollocato di sottoporsi all’esame all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’aziendadell'azienda.
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