Malattia e infortunio. Non Sul Lavoro 1. Il lavoratore malato deve avvertire di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi. 2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. 3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4. 4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: ‐ dalle ore 10 alle ore 12Antimeridiane; ‐ dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL. 6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni. 7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi. 8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c),
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia e infortunio. Non Sul Lavoro
1In caso di assenza per malattia o incidente, salvo casi di comprovato impedimento, deve essere data immediata comunicazione al Rettore. In caso di malattia, il certificato del proprio medico curante (certificato “rosso” del Servizio Sanitario Nazionale) deve essere spedito entro le 48 ore dall’evento sia alla Società sia alla sede zonale dell’INPS di appartenenza del dipendente. Chiunque voglia potrà consegnare direttamente in Istituto la certificazione di malattia o di infortunio, entro il termine stabilito di giorni 2 (due) dalla data di rilascio. Il lavoratore malato deve avvertire Ricevimento sarà a disposizione per ricevere la corrispondenza in busta chiusa con specificato il contenuto (“CERTIFICATO MEDICO”) e il nome del mittente. La busta, e solo essa, dovrà essere prodotta in doppia copia. Sarà cura del Ricevimento vistare la copia della busta per l’avvenuta ricezione apponendo un timbro e la data di norma l’azienda prima dell'inizio ricevimento. La corrispondenza in oggetto dovrà essere recapitata tramite posta interna al Rettore. Si rammenta al personale addetto alla somministrazione di cibi e bevande, l’obbligo, al momento del suo orario rientro dopo malattie superiori a 5 (cinque) giorni, di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda presentare al Rettore il certificato medico attestante la malattia da cui dal quale risulti la data l’assenza di inizio della malattia malattie infettive e la relativa prognosi.
2contagiose. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: ‐ dalle ore 10 alle ore 12Antimeridiane; ‐ dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il In caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari dovrà essere data immediata comunicazione al 100% della retribuzione Rettore al fine di cui al punto 1.1 ed provvedere alle lettere c)comunicazioni agli organi competenti. Inoltre, d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione come previsto dalle norme emanate dall’INAIL riguardo alla certificazione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)infortunio, d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% l’obbligo di presentare certificato che attesti l’idoneità fisica alla ripresa del lavoro. Tutti coloro che non osserveranno gli obblighi sanitari elencati non potranno riprendere servizio, fino alla avvenuta regolazione della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorniloro posizione.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c),
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Samples: Regolamento Di Istituto
Malattia e infortunio. Non Sul Lavoro
1. Il lavoratore malato deve avvertire di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo ) In caso di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: ‐ dalle ore 10 alle ore 12Antimeridiane; ‐ dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione il dipendente dovrà avvertire immediatamente il responsabile designato dalla IS.
2) Se l’assenza si protrae per più di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 tre giorni, il periodo dipendente dovrà inviare il certificato medico alla IS entro il quarto giorno. Il certificato medico deve inoltre essere presentato in caso di comporto sarà pari assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze. Le uscite di casa durante la malattia, l’infortunio e la convalescenza devono essere autorizzate dal medico e figurare espli- citamente sul certificato medico. Dopo tre assenze per ragioni di salute non superiori ai tre giorni, il dipendente dovrà produrre il certificato medi- co per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso dell’anno. La IS potrà ordinare delle visite mediche di controllo a 15 mesi mezzo di un medico di sua fiducia. In caso di mancato avviso e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)mancata presentazione del certificato medico, d) del punto 1.2 dell’artl’assenza è considerata arbitraria. 63 (Retribuzione)Le assenze arbitra- rie sono dedotte dallo stipendio. Nel computo dei periodi In caso di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore certificati a 35 giornitempo indetermi- nato la IS può richiedere periodicamente la conferma dello stesso.
73) Il dipendente che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze, è tenuto ad annunciare immediatamente il caso e trasmettere il relativo cer- tificato medico alla direzione della IS. Nel In caso di più assenze per malattiamancata segnalazione o presentazione del certificato medico, anche la malattia o l’infortunio sono com- putati come vacanze. Non sono presi in relazione a diversi eventi morbosiconsiderazione i casi di infortunio che consentono di muoversi liberamente o con lievi limitazioni, come pure la malattia inferiore ai tre giorni. Se il suddetto periodo dipendente considera l’infortunio co- me interruzione delle vacanze, la IS può chiedergli (se le condizioni di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale sa- lute lo consentono) di 36 mesi consecutivirientrare al domicilio.
8. Nei casi 4) In caso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo incapacità lavorativa parziale il certificato medico dovrà preci- sare le modalità di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere csvolgimento del lavoro (lavoro ridotto per tutta la gior- nata oppure orario ridotto), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c),.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia e infortunio. Non Sul Lavoro
1Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conser- vazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Il lavoratore malato deve avvertire Qualora trattasi di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario infortunio occorso in occasione di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: ‐ dalle ore 10 alle ore 12Antimeridiane; ‐ dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivoma- lattia professionale riconosciuta, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha il diritto alla conservazione del posto, con posto si protrae di altri 12 mesi. Trascorso il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto cui sopra, il datore di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine indennità sostitutiva del periodo di comporto risulti preavviso ed al trattamento di durata superiore a 40 giornifine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del con- tinuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L’impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di comporto preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 50 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giu- stificato impedimento, l’assenza sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto ad esibire il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giornicertificato medico.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c),
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Malattia e infortunio. Non Sul Lavoro
1. Il In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore malato - al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari - deve avvertire di norma l’azienda i preposti aziendali tramite chiamata telefonica o fax ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio dell’inizio del suo normale orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui si verifica l’assenza - fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore. Ai sensi della Legge n. 183/2010 il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio non è più tenuto a procedere all’invio cartaceo del certificato di malattia alla propria azienda in quanto spetterà direttamente al medico di base di trasmettere per via informatica all'Inps il certificato, tramite un sistema operativo chiamato Sac (Sistema di accoglienza centrale). All’azienda è riconosciuta la facoltà di richiedere al lavoratore in malattia il numero di protocollo identificativo del certificato inviato on line dal medico all’INPS; tale obbligo di comunicazione potrà essere ottemperato dal lavoratore anche a mezzo e-mail ovvero sms. Qualora nel periodo di malattia o infortunio cadano delle festività, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL che deve essere attestata corrisposta dal datore di lavoro in misura tale da successivi certificati medici che raggiungere complessivamente il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza 100% della retribuzione di fatto di cui all’art. 56 del periodo presente Contratto. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza. Il lavoratore malato non può allontanarsi Eventuali necessità di assentarsi dal luogo recapito comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari ovvero ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia debba recarsi o infortunio non sul lavoro deve essere prontamente comunicato all’azienda. Qualora durante le fasce orarie di reperibilità presso il recapito comunicato all’INPS, il lavoratore non venga trovato dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche e non vi sia alcun giustificato motivo, il lavoratore perderà l’intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell’azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in altra localitàcui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui al successivo punto 4.
4all’art. 62. Il lavoratore è tenuto non in prova, che debba interrompere il servizio a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: ‐ dalle ore 10 alle ore 12Antimeridiane; ‐ dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso causa di forza maggiore malattia o di giustificato motivoinfortunio non sul lavoro, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha avrà diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione seguenti periodi:
a) 180 giorni di cui al punto 1.1 ed alle lettere c)calendario in un anno solare, d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine comprensivi del periodo di comporto risulti malattia;
b) per la malattie di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 particolari gravità (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolarecirrosi epatica) la conservazione del posto può arrivare a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro, morbo di Xxxxxx ovvero cui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell’attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed inoltre i periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il aspettativa non verranno considerati ai fini del calcolo del periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove decida di procedere al licenziamento del lavoratore, è tenuta a corrispondergli il 100% trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Qualora non vi sia licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e della retribuzione indennità di cui anzianità. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato la conservazione del posto cessa al punto 1.1 ed alle lettere c), d) sopraggiungere della data di scadenza del punto 1.2 dell’arttermine apposto al contratto medesimo. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione Il periodo di cui al punto 1.1 ed alle lettere c),malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
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Malattia e infortunio. Non Sul Lavoro
1. Il lavoratore malato deve avvertire Le parti convengono di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante rinviare la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: ‐ dalle ore 10 alle ore 12Antimeridiane; ‐ dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente punto articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004. Nelle more si tiene conto delle assenze dovute ai periodi applicherà la disciplina contrattuale previgente di degenza ospedaliera continuativa seguito riportata. “ In caso di durata superiore a 35 giorniassenza per malattia ed infortunio la lavoratrice o il lavoratore deve informare immediatamente, di xxxxx, prima dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore a) il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di cui assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al punto 1.1 ed netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili l’integrazione va corrisposta in base alle lettere c), dnorme di legge. L’Amministrazione può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di ventiquattro mesi complessivi nell'arco di un triennio.
b) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70Il 100% della retribuzione globale in caso di cui assenza per infortunio sul lavoro. In caso di patologie gravi, che richiedano terapie salvavita, e di altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico-legale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (come, ad esempio, le malattie cardiovascolari, l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica ed altre similari per gravità), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dall’ASL o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione. Il dipendente affetto da malattie gravi (quali cancro, malattie cardiovascolari, tubercolosi, malattia mentale, poliomielite ed AIDS) ha diritto, a domanda, di fruire, in aggiunta al punto 1.1 periodo massimo di comporto previsto dal presente articolo, di un anno di aspettativa non retribuita, frazionabile in trimestri. Al termine di detta aspettativa, in caso di mancato rientro in servizio, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli di aspettativa non retribuita, non riducono proporzionalmente le ferie e sono computati ai fini della progressione giuridica ed alle lettere c),economica ed al trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente che, durante l’assenza per malattia, dimori in un luogo diverso da quello abituale comunicato all’Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. In caso di modifiche normative o di accordi interconfederali a livello nazionale, le parti si impegnano a ritrovarsi per valutare i cambiamenti da apportare alla presente disciplina.
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