Infortunio sul lavoro e malattia professionale Clausole campione

Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38. 2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente. 3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1. 4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3. 5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'articolo 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38. 2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall'INAIL. In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha l'obbligo di informare l'azienda tempestivamente ed entro le 24 ore dall'evento. L'azienda anticipa l'intero trattamento economico previsto dall'INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL. In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l'azienda può surrogarsi nei diritti dell'infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Art. 30 – Tutele previdenziali‌
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'lNAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente comma, si fa comunque riferimento agli artt. 52 e 242 del D.P.R. n. 1124/1965.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In presenza di infortunio sul lavoro subito dalla lavoratrice e dal lavoratore, sarà conservato il posto di lavoro e maturerà l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto Assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio diretto superiore affinché l’Istituzione possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce previste per legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente comprovante l’infortunio competente. La lavoratrice ed il lavoratore riconosciuto e assistito per l’infortunio sul lavoro dall’INAIL, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, sarà riconosciuto un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto Assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione, fatto salvo quanto già concordato a livello di singole Istituzioni. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione attraverso la normale retribuzione mensile. La corresponsione dell’integrazione è comunque subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore, nel caso in cui il riconoscimente avviene dopo aver corrisposto la normale retribuzione e l'Ente Assicuratore non dovesse riconoscere il danno subito, alla lavoratrice e al lavoratore saranno trattenute le somme eventualmente corrisposto, salvo l'attivazione della procedura di danno subito da parte dell'Istituzione..
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea, senza interruzione dell’anzianità, che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Resta salvo quanto previsto dalla legge n. 419/1975 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL. Per la malattia professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’ INAIL e comunque non oltre il periodo previsto dall’articolo 54 comma 3 lettera c). 2. In caso d’infortunio sul lavoro, anche se esso consente la continuazione dell’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Ente tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dall’evento. 3. L’ Ente anticipa l’intero trattamento economico previsto dall’INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall’INAIL. 4. Per le prestazioni economiche a carico dell’INAIL anticipate dall’ Ente, il dipendente è tenuto a fare avere al proprio Ente gli assegni relativi a dette prestazioni non appena sono a lui rimessi dall’INAIL stesso. 5. In caso d’infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l’ Ente può rivalersi nei diritti dell’infortunato fino alla concorrenza della somma erogata. 6. Per il trattamento dei dipendenti affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il lavoratore do- mestico ha diritto alla conservazione del posto per gli stessi periodi previsti in caso di malattia. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’Inail, nei seguenti termini: ▪ entro 24 ore, se è stato mortale; ▪ entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, se il lavoratore non è guaribile entro 3 giorni. In questo caso, il datore di lavoro deve corri- spondere al lavoratore la normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, mentre l’ Inail - a partire dal quarto giorno – versa un’ in- dennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media convenziona- le stabilita con decreto ministeriale. Se, invece, il lavoratore è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro non è tenuto a farne denuncia all’INAIL, ma deve pagare la normale retribu- zione.