Infortunio sul lavoro e malattia professionale Clausole campione

Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'articolo 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38. 2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall'INAIL. In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha l'obbligo di informare l'azienda tempestivamente ed entro le 24 ore dall'evento. L'azienda anticipa l'intero trattamento economico previsto dall'INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL. In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l'azienda può surrogarsi nei diritti dell'infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Art. 30 – Tutele previdenziali‌
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, e di malattia professionale il lavoratore interessato deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, tramite comunicazione, anche nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, il superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge, fornendo i riferimenti identificativi (n. progressivo, data di rilascio, giorni di prognosi) del certificato medico telematico già trasmesso all’Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni. A tale specifico riguardo analoga comunicazione dovrà essere resa dal lavoratore nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'lNAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente comma, si fa comunque riferimento agli artt. 52 e 242 del D.P.R. n. 1124/1965.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’ INAIL e comunque non oltre il periodo previsto dall’articolo 54 comma 3 lettera c).
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. In presenza di infortunio sul lavoro subito dalla lavoratrice e dal lavoratore, sarà conservato il posto di lavoro e maturerà l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto Assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio diretto superiore affinché l’Istituzione possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce previste per legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente comprovante l’infortunio competente. La lavoratrice ed il lavoratore riconosciuto e assistito per l’infortunio sul lavoro dall’INAIL, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, sarà riconosciuto un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto Assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione, fatto salvo quanto già concordato a livello di singole Istituzioni. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione attraverso la normale retribuzione mensile. La corresponsione dell’integrazione è comunque subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore, nel caso in cui il riconoscimente avviene dopo aver corrisposto la normale retribuzione e l'Ente Assicuratore non dovesse riconoscere il danno subito, alla lavoratrice e al lavoratore saranno trattenute le somme eventualmente corrisposto, salvo l'attivazione della procedura di danno subito da parte dell'Istituzione..