Common use of Malattie professionali Clause in Contracts

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Assicurazione, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: Polizza Di Assicurazione, www.ags.vr.it, Polizza Di Responsabilita’

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: Polizza Di Assicurazione, Polizza Di Assicurazione, www.comune.pisa.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data . Il massimale di cessazione garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non valeSocietà:

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Samples: www.comune.moncalieri.to.it, asti.etrasparenza2.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata magistratura, escluse le malattie conseguenti a contagio da HIV, la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in giudicatoqualunque forma o misura l’amianto. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: www.rivierabassafriulana.utifvg.it, www.ardiss.fvg.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori Di Lavoro

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca per comportamenti colposi posti in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesioneessere non oltre 12 mesi prima dalla decorrenza, ma che si siano manifestate durante il tempo dell’assicurazione o entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La lavoro Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera Cig

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca e conseguenti a fatti posti in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, essere in data non antecedente al 30.09.2003 ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: www.provincia.mantova.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura con sentenza passata in giudicatomagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste di risarcimento avanzate per malattie si manifestino durante la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia validità temporale dell'assicurazione o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: www.irst.emr.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: www.unitus.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: www.regione.sardegna.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza polizza, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: presidenza.governo.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori prestatori di Lavoro lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n. 482/1975 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute riconosciute, dalla magistratura, come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicatoo dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di risarcimento avanzate fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavorodurante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale:

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali (o da causa di servizio) dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione L’estensione spiega i suoi effetti per a condizione che le richieste malattie insorgano e si manifestino durante il periodo di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza validità della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 e non oltre 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La Il massimale di garanzia non valeindicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

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Samples: www.uniud.it