Committenza lavori Clausole campione

Committenza lavori la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
Committenza lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l’esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi;
Committenza lavori. La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l’abitazione (dimora abituale o non abituale) indicata in polizza; sono, comunque, esclusi i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all’impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all’impresa appaltatrice.
Committenza lavori. Premesso che l’Assicurato può subappaltare parte dei lavori, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’Assicurato. L’assicurazione comprende anche la committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell’attività esercitata dall’Assicurato. Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per lo stesso rischio la presente polizza, fermi i limiti massimi previsti dal contratto, opera per la parte di danno eccedente quella assorbibile dalle altre assicurazioni.
Committenza lavori. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge 528/97 in aggiunta al D.Lgs. 494/96, successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata. Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
Committenza lavori. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l’attività esercitata.
Committenza lavori. La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 250.000,00.
Committenza lavori la responsabilità derivante all’Assicurato/Contraente in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c.. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
Committenza lavori. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicura- to quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l’attività esercitata. L’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si inten- de valida anche per le inesatte interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS e che possono indurre l’Assicurato in posizione irregolare.
Committenza lavori. Per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti l’Abitazione assicurata, purchè tali lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti da impresa titolare di una Polizza propria. Tale estensione verrà prestata a secondo rischio, cioè per l’eventuale parte di danno non coperta dalla Polizza dell’impresa, ed entro i limiti di indennizzo indicati nell’Allegato 1. Si intendono comunque esclusi i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per vizi dei p rogetti da esso forniti all’Impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da p arte di persone estranee all’impresa appaltatrice.