Malattie tropicali - Malaria Clausole campione

Malattie tropicali - Malaria. La garanzia è estesa alle malattie tropicali, intendendosi come tali quelle diagnosticate dai medici curanti, fino a concorrenza delle somme assicurate e con un massimo indennizzo di 250.000,00 euro. La malaria si intende parificata alle malattie tropicali. Si conviene che non si darà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente derivante da malattie tropicali quando questa sia di grado inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà pari o superiore al 15% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente, senza tener conto della Tabella di cui all’Art. 16. La validità di questa garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia preventivamente sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi dove si reca. In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è rimessa al Collegio dei Medici secondo la procedura prevista all’Art. 36.
Malattie tropicali - Malaria. La garanzia è estesa, limitatamente al caso Invalidità Permanente, alle malattie tropicali, intendendosi come tali quelle diagnosticate dai medici curanti, fino a concorrenza della somma assicurata e con un massimo Indennizzo di
Malattie tropicali - Malaria. A parziale deroga dell’Art. 20 – Oggetto dell’Assicurazione, lettera c), limitatamente alle sole garanzie Morte disposizioni di legge in materia, fino a concorrenza delle somme assicurate e con il massimo di euro e/o Invalidità Permanente (qualora operanti), la garanzia è estesa alle malattie tropicali, previste dalle 150.000,00 per sinistro. La malaria si intende parificata alle malattie tropicali. Si conviene che non si darà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente derivante da malattie tropicali quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente, senza tener conto di quanto previsto all’Art. 58 – Criteri di liquidazione dell’invalidità permanente e relative franchigie. e che si sia preventivamente sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi del paese in cui si è recato. La validità di questa garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato si trovi in perfette condizioni di salute In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è rimessa al Collegio dei Medici secondo la procedura prevista all’Art. 64 - Controversie: arbitrato irrituale.
Malattie tropicali - Malaria. La garanzia si intende estesa anche al caso di Invalidità Permanente derivante dal contagio di malattie tropicali e/o da malaria, che siano state diagnosticate dai medici curanti. Per tale garanzia la Società corrisponderà un indennizzo fino al limite massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non si procederà ad alcun indennizzo qualora il grado di Invalidità Permanente accertata sia pari od inferiore al 15%. Se superiore, si applica la tabella di indennizzo di seguito indicata: - 10% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 16% ed il 27%; - 25% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 28% ed il 37%; - 40% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 38% ed il 47%; - 55% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 48% ed il 60%; - 70% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 61% ed il 69%; - 100% del capitale assicurato per Invalidità pari o superiori al 70%. L’indennizzo è subordinato alla condizione obbligatoria che l’Assicurato fosse in perfette condizioni di salute nel momento in cui si sia recato all’estero. Occorre inoltre che l’Assicurato si sia sottoposto a tutta la profilassi prevista dalle Autorità sanitarie dei paesi ospitanti. In caso di divergenza sulla diagnosi della Malattia la decisione verrà presa dal Collegio medico sulla base della procedura prevista dall’Art. 2.30.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).