Malattie tropicali. L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali che potessero contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali si devono intendere: Amebiasi, Bilharziosi, Dermotifo, Dissenteria batterica, Febbre itteroemoglobinurica, Meningite cerebro- spinale epidemica, Vaiolo, Febbre ricorrente africana, Infezione malarica perniciosa. L’estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in buone condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. L’Assicurazione è soggetta all’applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l’Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l’Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l’indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione, viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia. Per tale estensione di garanzia la somma assicurata per la Invalidità Permanente si intende stabilità in € 250.000,00.
Malattie tropicali. La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente da infortunio, alle malattie tropicali, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria.
Malattie tropicali. La garanzia di cui alla presente polizza è estesa anche ai casi di invalidità permanente conseguenti a malattie tropicali contratte nel periodo di validità della copertura assicurativa e manifestatesi entro 90 giorni dalla scadenza della stessa. Per malattie tropicali si intendono quelle previste dal Decreto Ministeriale 07/02/1938 n. 281 e successive modifiche e integrazioni, dalle quali l’Assicurato fosse colpito. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Morte e € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Invalidità Permanente. La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta dalla società in contanti anziché sotto forma di rendita; La Contraente dichiara che al momento della stipula della Polizza gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.
Malattie tropicali. La presente estensione di garanzia è valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila). Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.
Malattie tropicali. L'assicurazione si intende estesa alle Malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di €500.000,00= Morte e di €500.000,00= Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo all'indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato. Il Contraente dichiara che gli assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi
Malattie tropicali. La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni. La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute o che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.
Malattie tropicali. Se previsto dal CCNL o dal CIA, la copertura Infortuni viene estesa all’invalidità permanente conseguente a malattia tropicale per le categorie Dirigenti e Quadri direttivi. La garanzia viene prestata fino all’importo di 500.000 euro, nel limite della somma assicurata per Invalidità Permanente indicata nel modulo di polizza. • Esempio 1 per categoria Dirigenti: Somma assicurata: 150.000 euro Danno quantificato da Tabella INAIL: 50% Indennizzo = 75.000 euro • Esempio 2 per categoria Dirigenti: Somma assicurata: 150.000 euro Danno quantificato da Tabella INAIL: 66% Indennizzo = 150.000 euro
Malattie tropicali. 3.10 Spese di rimpatrio
Malattie tropicali. La garanzia si intende estesa alle conseguenze (morte o Invalidità Permanente) delle Malattie tropicali previste dal Decreto Ministeriale 14/01/1938 XVI e successive modificazioni. La presente estensione è soggetta all’applicazione di una Franchigia relativa del 20% per il caso morte e per il caso Invalidità Permanente. L’accertamento e la liquidazione degli eventuali postumi di Invalidità sono effettuati in Italia. La Compagnia prende in considerazione soltanto i Sinistri avvenuti durante il periodo di validità della copertura e che siano stati denunciati non oltre 30 giorni dalla scadenza contrattuale.
Malattie tropicali. La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità per- manente da infortunio, alle malattie tropicali, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria. La presente estensione di garanzia è valida sino alla concor- renza della somma assicurata per il caso di invalidità perma- nente da infortunio e con un massimo indennizzo pari ad euro 100.000 (centomila).