Malattie tropicali. L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali che potessero contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali si devono intendere: Amebiasi, Bilharziosi, Dermotifo, Dissenteria batterica, Febbre itteroemoglobinurica, Meningite cerebro- spinale epidemica, Vaiolo, Febbre ricorrente africana, Infezione malarica perniciosa. L’estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in buone condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. L’Assicurazione è soggetta all’applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l’Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l’Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l’indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione, viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia. Per tale estensione di garanzia la somma assicurata per la Invalidità Permanente si intende stabilità in € 250.000,00.
Malattie tropicali. La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente da infortunio, alle malattie tropicali, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria.
Malattie tropicali. L’assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di Euro 500.000,00 per Morte ed Euro 500.000,00 per Invalidità Permanente. La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non sia farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado di invalidità permanente residuo.
Malattie tropicali. La garanzia si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 150.000,00= (Euro Centocinquantamila/00) per il caso Morte e di € 180.000,00=(Euro Centottantamila/00) per il caso di invalidità permanente. La somma assicurata per Invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 18%. Pertanto, non si farà luogo all’indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 18% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 18% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado d’Invalidità Permanente residuato. La presente estensione di garanzia si intende valida purché l’assicurato si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi.
Malattie tropicali. La garanzia di cui alla presente polizza è estesa anche ai casi di invalidità permanente conseguenti a malattie tropicali contratte nel periodo di validità della copertura assicurativa e manifestatesi entro 90 giorni dalla scadenza della stessa. Per malattie tropicali si intendono quelle previste dal Decreto Ministeriale 07/02/1938 n. 281 e successive modifiche e integrazioni, dalle quali l’Assicurato fosse colpito. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Morte e € 500.000,00 (cinquecentomila) per la garanzia Invalidità Permanente. La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta dalla società in contanti anziché sotto forma di rendita; La Contraente dichiara che al momento della stipula della Polizza gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.
Malattie tropicali. La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni. La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute o che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.
Malattie tropicali. Se previsto dal CCNL o dal CIA, la copertura Infortuni viene estesa all’invalidità permanente conseguente a malattia tropicale per le categorie Dirigenti e Quadri direttivi. La garanzia viene prestata fino all’importo di 500.000 euro, nel limite della somma assicurata per Invalidità Permanente indicata nel modulo di polizza. • Esempio 1 per categoria Dirigenti: Somma assicurata: 150.000 euro Danno quantificato da Tabella INAIL: 50% Indennizzo = 75.000 euro • Esempio 2 per categoria Dirigenti: Somma assicurata: 150.000 euro Danno quantificato da Tabella INAIL: 66% Indennizzo = 150.000 euro
Malattie tropicali. Spese di rimpatrio
Malattie tropicali. La garanzia viene estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizione di legge in materia. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni. La presente estensione di garanzia si intende valida purchè l’assicurato si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi.
Malattie tropicali. La garanzia è estesa alle malattie tropicali di cui gli Assicurati fossero colpiti durante il soggiorno all'estero, con l’intesa che per malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.1938 n. 281 e successive modifiche e integrazioni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: amebiasi, bilhriarosi, dermofito, dissenteria batterica, febbre ittero- emoglobinurica, meningite cerebro-spinale epidemica, vaiolo, febbre ricorrente africana, infezione malarica perniciosa. Rimane inteso che:
1. la garanzia è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi;
2. la valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta dalla società in contanti anziché sotto forma di rendita;
3. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per la garanzia infortuni e con un massimo di € 500.000,00 per il caso Morte e € 500.000,00 per il caso Invalidità Permanente.
4. non si fa luogo ad indennizzo quando il grado di Invalidità Permanente è pari o inferiore al 20% (ventipercento); se invece l’Invalidità Permanente risulta superiore a detta percentuale, l’indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;
5. il periodo utile massimo per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma delle presenti disposizioni per il rischio delle malattie tropicali viene fissato in due anni dal giorno della denuncia della malattia.