MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE Clausole campione

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE. Il mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, salvo quanto previsto dall’art. 20. In questo caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresa. Qualora il pagamento del Premio venga interrotto successivamente, ovvero una volta che siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, la copertura di non autosufficienza resta in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta). La rendita ridotta è pari a: ▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi prima della ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento premi moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate di Premio pagate ed il numero di rate di Premio che intercorrono dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili); ▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi dopo la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento dei premi. Nel caso sia stata attivata alla Decorrenza la copertura accessoria facoltativa, in caso di Riduzione della copertura di non autosufficienza, la copertura accessoria facoltativa decade. Ad ogni Ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita ridotta vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita ridotta, maturata alla Ricorrenza annuale precedente, di un importo pari al prodotto fra la rendita ridotta maturata alla Ricorrenza annuale precedente e la misura annua di rivalutazione come definita al precedente art.3 punto A. A giustificazione del mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre all’Impresa che la stessa non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Età computabile dell’Assicurato alla Decorrenza del contratto: 50 anni Dopo aver pagato 14 annualità di Premio, il Contraente interrompe il pagamento dei premi. rendita mensile maturata alla ricorrenza annua della Decor...
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE. Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo riportati nelle Condizioni Speciali. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diver- samente previsto dalle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE. Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto. Tuttavia, se sono state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata pagamento premi non sia inferiore a cinque anni, o almeno due annualità di premio se detta durata è inferiore a cinque anni, il Contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore di Riduzione. Il capitale ridotto si determina dividendo il valore di Riscatto, calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi, per il coefficiente della tabella preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento. Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A dell’art.1.2, ad ogni anniversario della Data di Decorrenza successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto, in vigore al momento della richiesta del Riscatto, per il coefficiente riportato nella tabella, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può in nessun caso opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza ne provveduto all'incasso a domicilio. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE. Art. 9 Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

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  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.