Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.
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Samples: Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia, Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia, Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia
Mancato pagamento. Qualora 6.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei servizi forniti a partire dai debiti più antichi, salva diversa imputazione del Cliente non rispetti i termini da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamentopagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimolegittimerà Optima, oltre al corrispettivo dovutosenza preventiva diffida, la corresponsione degli ad applicare interessi di mora, mora calcolati su base annua, in misura non superiore annua e pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito fissato dalla Banca centrale europea BCE aumentato del 3,5%. Sempre in Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatturefatture emesse, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, Optima ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo sospendere la fornitura di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere tutti i Servizi attivati e a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti punti di Prelievoprelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro 40 giorni solari dall’invio della raccomandata a.r. Conformemente all’arto p.e.c. 3.4 Allegato di costituzione in mora. Come previsto dall’art. 16 dell’Allegato A della delibera n.4/08 AEEGalla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015 e s.m.i. “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale”, i suddetti termini potranno essere ridotti nel caso in cui il nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, Optima proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura.
6.3 Nel caso di morosità di Cliente sia titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione e tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Localemisuratore, prima di procedere alla della sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) verrà effettuata una riduzione della potenza disponibile; una volta al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del Servizio di dispacciamento e del Servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi dieci quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente permangatitolare di un punto di riconsegna disalimentabile, verrà effettuata qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 “Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 29 luglio 2011. A seguito della chiusura del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, Optima avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione Amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna oggetto di chiusura. In caso di Cessazione Amministrativa per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Optima trasmetterà al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
6.4 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura ai sensi non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del precedente comma Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del presente articolodeposito cauzionale. In qualsiasi momento successivo al ricevimento caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione risoluzione del servizio di somministrazione di energia elettrica, Contratto con il Cliente potrà comunicare ad EXERGIAOptima ha il diritto: a) per i servizi energetici, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronicadi richiedere al Distributore, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio l’estinzione della propria responsabilità di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.prelievo
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Samples: Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi
Mancato pagamento. Qualora 6.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti a partire dai debiti più antichi, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatture emesse, Optima ha facoltà di sospendere la fornitura del Servizio qualora il Cliente non rispetti i termini provveda al pagamento entro 40 giorni solari dall’invio della raccomandata a.r. o pec di pagamento, EXERGIA ha costituzione in mora.
6.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi moroso il pagamento di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale eventuali corrispettivi di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%sospensione e di riattivazione della fornitura. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura La procedura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di energia elettrica mancati pagamenti da parte del Cliente per uno importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o più Punti eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di Prelievopersistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A seguito della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui risoluzione del Contratto con il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima Optima ha il diritto di procedere alla sospensione disattivare i canali con conseguente perdita della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. numerazione.
6.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa costituzione in mora di cui al presente articolo ed precedente 6.2 e anche succes- sivamente successivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettricaServizio, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIAOptima, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazioneServizio. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso inadempiente, maggiorati di euro 5,00 dovuti per la sospensione gestione della fornitura pratica da parte di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08Optima.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Comunicazione, Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Comunicazione, Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Comunicazione Elettronica
Mancato pagamento. Qualora 6.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti a partire dai debiti più antichi, salva diversa imputazione del Cliente non rispetti i termini da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamentopagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimolegittimerà Optima, oltre al corrispettivo dovutosenza preventiva diffida, la corresponsione degli ad applicare interessi di mora, calcolati su base annua, in misura mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in inferiori a € 100,00.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatturefatture emesse, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, Optima ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo sospendere la fornitura di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere tutti i Servizi attivati e a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEGprelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella costituzione in cui il mora che comunica al Cliente sia l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro 25 giorni solari (40 giorni solari per le utenze in media e alta tensione) dalla ricezione della relativa comunicazione tramite raccomandata a.r. o p.e.c. .
6.3 Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione e tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Localemisuratore, prima di procedere alla della sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) verrà effettuata una riduzione della potenza disponibile; una volta al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” alla delibera ARERA ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi dieci ulteriori quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente permangatitolare di un punto di riconsegna disalimentabile, verrà effettuata qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 “Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 29 luglio 2011. A seguito della chiusura del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, Optima avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione Amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna oggetto di chiusura. In caso di Cessazione Amministrativa per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Optima trasmetterà al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
6.4 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura ai sensi non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del precedente comma Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del presente articolodeposito cauzionale. In qualsiasi momento successivo al ricevimento caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione risoluzione del servizio di somministrazione di energia elettrica, Contratto con il Cliente potrà comunicare ad EXERGIAOptima ha il diritto: a) per i servizi energetici, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronicadi richiedere al Distributore, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio l’estinzione della propria responsabilità di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.prelievo
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Samples: Servizio Integrato
Mancato pagamento. Qualora 6.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei servizi forniti a partire dai debiti più antichi, salva diversa imputazione del Cliente non rispetti i termini da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamentopagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimolegittimerà Optima, oltre al corrispettivo dovutosenza preventiva diffida, la corresponsione degli ad applicare interessi di mora, mora calcolati su base annua, in misura non superiore annua e pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito fissato dalla Banca centrale europea BCE aumentato del 3,5%% e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a euro 100,00. Sempre in Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatturefatture emesse, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, Optima ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo sospendere la fornitura di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere tutti i Servizi attivati e a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEGprelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella costituzione in cui mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro 25 giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione tramite raccomandata a.r. o p.e.c. . A tal proposito, il Cliente sia elegge domicilio all’indirizzo pec o, in mancanza, all’indirizzo di fornitura principale, indicato nel contratto.
6.3 Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione e tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Localemisuratore, prima di procedere alla della sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) verrà effettuata una riduzione della potenza disponibile; una volta al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del Servizio di dispacciamento e del Servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi dieci ulteriori quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente permangatitolare di un punto di riconsegna disalimentabile, verrà effettuata qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 “Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 29 luglio 2011. A seguito della chiusura del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, Optima avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione Amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna oggetto di chiusura. In caso di Cessazione Amministrativa per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Optima trasmetterà al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
6.4 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura ai sensi non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del precedente comma Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del presente articolodeposito cauzionale. In qualsiasi momento successivo al ricevimento caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione risoluzione del servizio di somministrazione di energia elettrica, Contratto con il Cliente potrà comunicare ad EXERGIAOptima ha il diritto: a) per i servizi energetici, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronicadi richiedere al Distributore, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio l’estinzione della propria responsabilità di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.prelievo
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Samples: Contratto Di Servizio
Mancato pagamento. Qualora 9.1 Salvo diversamente pattuito, il Cliente si obbliga a corrispondere i corrispettivi dovuti in ragione del presente Contratto entro il termine di 15 giorni dalla data della fattura o, se diverso, nel termine di scadenza ivi indicato. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non rispetti i termini concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamentopagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimolegittimerà Optima, oltre al corrispettivo dovutosenza preventiva diffida, la corresponsione degli ad applicare interessi di moramora di cui al D.lgs. 231 del 2002 per i Clienti Business. Per i Clienti privati, il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora calcolati su base annua, in misura non superiore annua e pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito fissato dalla Banca centrale europea BCE aumentato del 3,5%. Sempre in Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
9.2 In caso di mancato pagamento delle fatturefatture emesse, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, Optima ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo sospendere la fornitura di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere tutti i Servizi attivati e a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEGprelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella costituzione in cui mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro 25 giorni solari (40 giorni solari per le utenze in media e alta tensione) dalla ricezione della relativa comunicazione tramite raccomandata a.r. o pec . A tal proposito, il Cliente sia elegge domicilio all’indirizzo pec o, in mancanza, all’indirizzo di fornitura principale, indicato nel contratto.
9.3 Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione e tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Localemisuratore, prima di procedere alla della sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) verrà effettuata una riduzione della potenza disponibile; una volta al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera ARERA ARG/ elt 4/08 “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” e s.m.i. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi dieci quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Optima procederà a sospendere la fornitura.
9.4 Nel caso di morosità del Cliente permangatitolare di un punto di riconsegna disalimentabile, verrà effettuata qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.5 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura ai sensi non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del precedente comma Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del presente articolodeposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.6 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa costituzione in mora di cui al presente articolo ed e anche succes- sivamente successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del servizio di somministrazione di energia elettricaServizio, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIAOptima, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazioneServizio. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione della fornitura e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’artla diversa disciplina prevista dall’art. 18 Allegato 19 dell’Allegato A della alla delibera AEEG ARERA ARG/elt n. 4/084/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti 72.1 In difetto di pagamento entro i termini di pagamentocui all’art.69 e fatti salvi i casi di cui ai seguenti artt.70 e 71, EXERGIA ha diritto sarà applicata automaticamente sulle fatturazioni successive, e senza necessità di richiedere al Cliente medesimocomunicazione preventiva alcuna:
72.2 A titolo di franchigia, oltre al corrispettivo dovutonei confronti degli Utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette del servizio idrico integrato negli ultimi 24 mesi, la corresponsione degli interessi in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni dalla scadenza, non viene applicata alcuna indennità di mora.
72.3 Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, calcolati su base annuaqualora l’Utente abbia tempestivamente e adeguatamente segnalato al Gestore il ritardato o il mancato ricevimento della bolletta.
72.4 Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, in misura non superiore al tasso ufficiale e di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione.
72.5 Il Gestore, in caso di mancato adempimento, invia all’Utente, mediante PEC o raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all’Utente in aggiunta all’indennità di mora sopra specificata.
72.6 In caso di perdurante grave inadempimento da parte dell’Utente nel pagamento delle fatture, EXERGIAdecorso il termine previsto nel sollecito, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorniGestore ha diritto di procedere alla riduzione, ha facoltà ove possibile, o alla sospensione della fornitura dell’acqua, alla risoluzione unilaterale del contratto di in- cassare fornitura ed al recupero dei crediti tramite riscossione coattiva in tutto o unica rata secondo le disposizioni previste dall'art. 1186 CC.
72.7 Nelle more di specifici provvedimenti dell’Autorità in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8merito, limitatamente al debito scaduto comprensivo in considerazione della normativa attualmente vigente e delle misure di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche tutela previste dal preceden- te commaDPCM 29 agosto 2016, EXERGIA le utenze domestiche residenti in condizioni di disagio economico sociale come definite dalla deliberazione dell’Autorità 897/2017/R/idr non possono attualmente essere disalimentabili. Non sono altresì disalimentabili le utenze pubbliche non disalimentabili di cui all’art.10.
72.8 Il Gestore ha facoltàsempre il diritto di suggellare o rimuovere il contatore nel caso di gravi inadempimenti, previo invio al Cliente tra i quali quando:
72.9 Prima di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale procedere con la sospensione della fornitura il Gestore si attiverà per inoltrare idoneo preavviso pari ad almeno 20 giorni al fine di energia elettrica evitare eventuali danni derivanti all'utente dalla sospensione.
72.10 L’Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell’erogazione, rimanendo il Gestore esonerato da ogni responsabilità civile e penale per uno eventuali danni a cose o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08persone che da ciò potessero derivare.
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Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%7.1. Sempre in Nel caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora da parte della Cartiera di quanto dovuto entro il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà termine di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del cui al precedente art. 86, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere l’Impianto provvederà a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa mettere in mora a mezzo la Cartiera inadempiente, concedendo un termine di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazionemessa in mora per adempiere alla propria obbligazione. Copia della lettera di messa in mora dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.
7.2. Resta inteso che in pendenza del termine per il pagamento, l’Impianto avrà il diritto di richiedere non consegnare il materiale, in espressa deroga a quanto previsto al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievoprecedente art. Conformemente all’art5.
7.3. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEGLe Parti stabiliscono che, nel caso in cui il Cliente termine di cui al precedente art. 7.1 sia connesso in bassa tensione infruttuosamente decorso, a fronte di espresso accordo tra le Parti, nonché ai sensi e sussistano le condizioni tecniche del Misuratoreper gli effetti di cui all'art. 1197 c.c., EXERGIA richiederà la Cartiera provvederà al Distributore Locale, prima pagamento di procedere alla sospensione quanto dovuto mediante il trasferimento della fornituraproprietà di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020, di ridurre cui è titolare, giacente presso l’Impianto. Resta inteso che l’Impianto avrà diritto a vedersi trasferita la potenza ad un livello proprietà di una quantità di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 sino alla concorrenza del proprio credito. Il valore da attribuirsi a carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 sarà pari al quindici valore medio risultante dal Xxxxxxx pubblicato dalla CCIAA di Milano il mese precedente l'operazione, relativo alla voce 1.02 per cento la raccolta congiunta e alla voce 1.04 per la raccolta selettiva, cui andranno detratti i costi di lavorazione, che rimarranno ad esclusivo carico dell’Impianto, e determinati esattamente nei valori indicati nel precedente art. 6.4. Resta inteso che la presente fattispecie troverà applicazione nel caso in cui il valore sopracitato risulti superiore ai corrispettivi di cui al precedente art. 6.4 Qualora il valore di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 da trasferire all’Impianto sia inferiore al credito vantato dall’Impianto stesso, quest’ultimo potrà agire verso la Cartiera per il recupero del maggiore importo.
7.4. L’Impianto dichiara e dà atto che con il trasferimento della Proprietà di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 in luogo del pagamento non avrà più nulla a pretendere nei confronti della Xxxxxxxx, salvo quanto previsto all’art. 7.3, ultimo capoverso. Resta altresì inteso che dalla data di trasferimento della proprietà, l’Impianto subentrerà, senza vincolo alcuno di solidarietà, alla Cartiera negli obblighi ambientali esistenti anche nei confronti di Comieco.
7.5. L’Impianto si impegna a comunicare a Comieco, entro e non oltre 2 (15%due) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibiledall’operazione, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma le quantità di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 acquisiti in esecuzione del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione Comieco si obbliga a riconoscere all’Impianto i corrispettivi di messa sua competenza previsti nell'art. 6 per aver reso la carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 il materiale ceduto dalla Cartiera all’Impianto in mora di cui al applicazione del presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08articolo.
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Samples: Servizi
Mancato pagamento. Qualora il 6.1 Il Cliente non rispetti i termini si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di pagamentoscadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre incluso in caso di mancato contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti. Il mancato/parziale pagamento delle fatturefatture entro la data di scadenza, EXERGIAlegittimerà Optima, qualora senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il ritardo sia superiore recupero del credito non inferiori a 5 (cinque) giorni€ 100,00.
6.2 Qualora, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagatarimasta insoluta, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEGprelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospen- sione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in cui il mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione e tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Localemisuratore, prima di procedere alla della sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) verrà effettuata una riduzione della potenza disponibile; una volta al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito www.autorita. xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi dieci quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente permangatitolare di un punto di riconsegna disalimentabile, verrà effettuata qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
6.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura ai sensi non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del precedente comma Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del presente articolodeposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risolu- zione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
6.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa costituzione in mora di cui al presente articolo ed e anche succes- sivamente successivamente all’eventuale sospensione riduzione di potenza o so- spensione del servizio di somministrazione di energia elettricaServizio, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIAOptima, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax a.r., fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazioneServizio. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della fornitura pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’artla diversa disciplina prevista dall’art. 18 Allegato 19 dell’Allegato A della alla delibera AEEG ARG/elt n. 4/084/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
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Mancato pagamento. Qualora 6.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti a partire dai debiti più antichi, salva diversa imputazione del Cliente non rispetti i termini da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamentopagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimolegittimerà Optima, oltre al corrispettivo dovutosenza preventiva diffida, la corresponsione degli ad applicare interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore mora di cui al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%D.lgs. Sempre in 231/02.
6.2 In caso di mancato pagamento delle fatturefatture emesse, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, Optima ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo sospendere la fornitura di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere tutti i Servizi attivati e a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti punti di Prelievoprelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro 40 giorni solari dall’invio della raccomandata a.r. Conformemente all’arto p.e.c. 3.4 Allegato di costituzione in mora. Come previsto dall’art. 16 dell’Allegato A della delibera n.4/08 AEEGalla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015 e s.m.i. “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale”, i suddetti termini potranno essere ridotti nel caso in cui il nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, Optima proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura.
6.3 Nel caso di morosità di Cliente sia titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione e tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Localemisuratore, prima di procedere alla della sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) verrà effettuata una riduzione della potenza disponibile; una volta al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” alla delibera ARERA ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi dieci quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente permangatitolare di un punto di riconsegna disalimentabile, verrà effettuata qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 “Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 29 luglio 2011. A seguito della chiusura del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, Optima avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione Amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna oggetto di chiusura. In caso di Cessazione Amministrativa per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Optima trasmetterà al Distributore: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
6.4 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura ai sensi non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del precedente comma Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del presente articolodeposito cauzionale. In qualsiasi momento successivo al ricevimento caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione risoluzione del servizio di somministrazione di energia elettrica, Contratto con il Cliente potrà comunicare ad EXERGIAOptima ha il diritto: a) per i servizi energetici, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronicadi richiedere al Distributore, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio l’estinzione della propria responsabilità di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.prelievo
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