Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00. 9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011. 9.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto. 9.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
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Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cegid, decorsi quindici 15 (quindici) giorni dalla riduzione dall’invio, mediante lettera raccomandata, della potenza disponibilediffida ad adempiere (qualora il Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a seguito della ricezione della predetta diffida), Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha Cegid si riserva il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 Optima si riserva comunque sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare gli Hardware e/o i Software di Terzi nonché ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto e/o di risolvere di diritto il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, impregiudicato ogni altro mezzo di tutela di cui Cegid possa avvalersi nei confronti del Cliente per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Inoltre, Cegid potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno di ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per i costi sostenuti da Cegid per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente. Qualora le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cegid potrà richiedere al Cliente moroso un ulteriore indennizzo dietro presentazione di prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente dimostri di essere soggetto a liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza. Il mancato pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare scaduta dà diritto a Cegid di esigere il pagamento di tutte le altre fatture in essere, ancorché non ancora scadute. Tutte le spese sopportate da Cegid a causa del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità rifiuto da parte della banca del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il pagare gli importi dovuti dal Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizioa Cegid, il Cliente potrà comunicare ad Optima, saranno a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicataCliente.
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Samples: General Conditions for Hardware, Third Party Software and Related Services, General Conditions for Hardware, Third Party Software and Related Services
Mancato pagamento. 9.1 6.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato dapprima a saldo dei costi una tantum se dovuti in virtù del Contratto e, successivamente, in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi fornitifornit, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso di cui al D.lgs. 231/02 riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5% e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
9.2 6.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/AEEG ARG/ elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 6.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 6.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentoa.r., fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI AEEG ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
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Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al pagamento del totale degli importi indicati Gestore l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in fattura carta semplice deve essere presentata entro la il termine della data di scadenza ivi indicataindicata nell'avviso di pagamento. Non sono ammessi pagamenti parzialiA sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso il Gestore provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti 20 giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49emissione. In caso contrario l'Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso, in difetto di pagamento trascorsi tre giorni dalla scadenza fissata, da considerarsi come ritardo da parte del Cliente decorsi quindici dell'Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, un'indennità di tardato pagamento pari al tasso di interesse legale per gli effettivi giorni dalla riduzione della potenza disponibiledi ritardo. Il Gestore, Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori mancato adempimento, invia all'Utente, mediante raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all'Utente alla prima fatturazione massiva. Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, qualora l'Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente Gestore il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ritardato ricevimento della comunicazione bolletta o, a seguito di costituzione in mora ricezione di successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa. La deroga di cui al precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della bolletta sia stato causato da una condotta (commissiva od omissiva) dell'Utente medesimo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e anche successivamente all’eventuale riduzione completa degli elementi probatori disponibili richiesti dal gestore. Allo scopo di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando migliorare la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione qualità del servizio, maggiorati e di € 5,00 eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione. Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti per la gestione determinerà l'avvio della pratica da parte procedura di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicatarecupero credito dettagliatamente descritta nell'allegato B al presente regolamento.
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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico
Mancato pagamento. 9.1 6.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi fornitiforniti a partire dai debiti più antichi, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 6.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici 15 giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci 10 giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti 20 giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Come previsto dall’art. 16 dell’Allegato A “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” alla delibera AEEGSI 258/2015/R/com pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29/05/2015 i suddetti termini potranno essere ridotti alla metà nel caso in cui nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, Optima proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura.
6.3 Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”“Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A “Testo integrato morosità gas” alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 6.4 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto diritto: a) per i servizi energetici, di richiedere al Distributore locale Distributore, l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 b) per i servizi di comunicazione elettronica, di disattivare i canali con conseguente perdita della numerazione.6.5 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, servizio maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
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Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cegid, decorsi quindici 15 (quindici) giorni dalla riduzione dall’invio, mediante lettera raccomandata, della potenza disponibilediffida ad adempiere (qualora il Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a seguito della ricezione della predetta diffida), Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha Cegid si riserva il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 Optima si riserva comunque sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare i Pacchetti Software nonché ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto (fermo restando che il Cliente si impegna a consentire a Cegid di sospendere i predetti diritti attivando, ove necessario, gli strumenti integrati nei Pacchetti Software per effettuare tale sospensione, in caso di inadempimento del Cliente), e/o di risolvere di diritto il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, impregiudicato ogni altro mezzo di tutela di cui Cegid possa avvalersi nei confronti del Cliente per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Inoltre, Cegid potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno di ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per le spese di riscossione sostenute da Cegid. Qualora le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cegid potrà richiedere al Cliente moroso un ulteriore indennizzo dietro presentazione di prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente dimostri di essere soggetto a liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza. Il mancato pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare scaduta dà diritto a Cegid di esigere il pagamento di tutte le altre fatture in essere, ancorché non ancora scadute. Tutte le spese sopportate da Cegid a causa del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità rifiuto da parte della banca del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il pagare gli importi dovuti dal Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizioa Cegid, il Cliente potrà comunicare ad Optima, saranno a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicataCliente.
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Samples: Licensing Agreements
Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cedat 85, decorsi quindici 15 (quindici) giorni dalla riduzione dall’invio, mediante PEC, della potenza disponibilediffida ad adempiere (qualora il Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a seguito della ricezione della predetta diffida), Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha Cedat 85 si riserva il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 Optima si riserva comunque sospendere immediatamente il diritto del Cliente di accedere al Servizio e a ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto e/o di risolvere il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, impregiudicato ogni altro mezzo di tutela di cui Cedat 85 possa avvalersi nei confronti del Cliente per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Inoltre, Xxxxx 85 potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno di ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per i costi sostenuti da Cedat 85 per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente. Qualora, le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cedat 85 potrà richiedere al Cliente moroso un ulteriore indennizzo dietro la presentazione di prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente dimostri di essere soggetto a liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza. Il mancato pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare scaduta dà diritto a Cedat 85 di esigere il pagamento di tutte le altre fatture in essere, ancorché non ancora scadute. Tutte le spese sopportate da Cedat 85 a causa del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità rifiuto da parte della banca del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il pagare gli importi dovuti dal Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizioa Cedat 85, il Cliente potrà comunicare ad Optima, saranno a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicataCliente.
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Samples: Saas Agreement
Mancato pagamento. 9.1 a) Il Cliente si impegna al mancato pagamento del totale degli importi indicati in anche di una sola fattura costituisce inadempimento grave e autorizza il venditore a sospendere ulteriori consegne o a considerare immediatamente risolto il contratto per inadempienza dell'acquirente, con riserva di ogni diritto a pretendere il risarcimento dei danni. Analogamente, qualora il contratto preveda una forma di pagamento posticipato e l'acquirente non paghi entro la data i termini o presenti reclamo su una partita già consegnata, il venditore avrà facoltà di scadenza ivi indicatarevocare tale condizione e richiedere il pagamento anticipato per le successive consegne. Non sono ammessi pagamenti parzialiQualora l'acquirente non soddisfi tale richiesta, incluso in caso di contestazione della fatturail venditore potrà risolvere il contratto, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le partiriservandosi il diritto a pretendere il risarcimento dei danni. In caso applicazione della Direttiva Europea n. 2000/35/EC del 29 giugno 2000 saranno esigibili di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato diritto le penalipattuite per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data l’ipotesi di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optimaritardato pagamento, senza necessità di preventiva diffidamessa in mora e senzapregiudizioper la promozione di eventuali azioni finalizzate ad ottenere il risarcimento dannio il riconoscimento degli interessi, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo far corso giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati epagamento riportata sulla fattura, nel caso in cui gli importi dovuti vengano pagati dopo tale data. Il saggio di fornitura interesse applicabile è pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alla più recente operazione di gas, la chiusura del punto rifinanziamento effettuata dalla stessa maggiorato di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione(10) punti percentuali. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento L'emissione da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxvenditore delle fatture relative a tali penali avverrà su base semestrale.
b) Qualora la situazione finanziaria dell'acquirente desti preoccupazioni giustificate, il venditore si riserva il diritto, per gli ordini in data 30 gennaio 2008corso, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. di esigerne il pagamento in contanti o anticipato.
c) In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare spedizioni scaglionate dei prodotti oggetto di un punto ordine o di riconsegna disalimentabileaccordo, qualora non sia possibile eseguire le fatture corrispondenti alle singole consegne risultano pagabili alle rispettive scadenze, senza attendere la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione consegna della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.itotalità dei prodotti oggetto dell'ordine o dell'accordo., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
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Samples: General Conditions of Sale
Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 231 del 2002 per i Clienti Business. Per i Clienti privati, il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5% e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € euro 100,00. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARERA ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”“Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49e s.m.i. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, Optima procederà a sospendere la fornitura. Come previsto dall’art. 16 dell’Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015 “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale”, i suddetti termini potranno essere ridotti alla metà nel caso in cui nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, Optima proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura.
9.3 Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 9.4 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 9.5 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARERA ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna Qualora l’Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al pagamento del totale degli importi indicati Gestore l’eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in fattura carta semplice deve essere presentata entro la il termine della data di scadenza ivi indicataindicata nell’avviso di pagamento. Non sono ammessi pagamenti parzialiA sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso il Gestore provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti 20 giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49emissione. In caso contrario l’Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso, in difetto di pagamento trascorsi tre giorni dalla scadenza fissata, da considerarsi come ritardo da parte del Cliente decorsi quindici dell’Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, un’indennità di tardato pagamento pari al tasso di interesse legale per gli effettivi giorni dalla riduzione della potenza disponibiledi ritardo. Il Gestore, Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori mancato adempimento, invia all’Utente, mediante notifica o raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all’Utente alla prima fatturazione massiva. Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, qualora l’Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente Gestore il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ritardato ricevimento della comunicazione bolletta o, a seguito di costituzione in mora ricezione di successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa. La deroga di cui al precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della bolletta sia stato causato da una condotta (commissiva od omissiva) dell’Utente medesimo. Ai fini dell’applicazione del presente articolo articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e anche successivamente all’eventuale riduzione completa degli elementi probatori disponibili richiesti dal gestore. Allo scopo di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando migliorare la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione qualità del servizio, maggiorati e di € 5,00 eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione. Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti per la gestione determinerà l’avvio della pratica da parte procedura di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicatarecupero credito dettagliatamente descritta nell’allegato B al presente regolamento.
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Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, in data 30 gennaio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente decorsi quindici giorni dalla riduzione della potenza disponibile, Optima procederà a sospendere la fornitura. Nel caso di morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Optima ha il diritto di ricorrere all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall’Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 ”Testo integrato morosità gas” e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 29 luglio 2011.
9.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.n.
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