CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN LICENZA E SERVIZI CORRELATI
CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN LICENZA E SERVIZI CORRELATI
PREMESSO CHE
Cegid commercializza pacchetti software di cui è proprietaria, nonché pacchetti software progettati e sviluppati da terzi. I pacchetti software offerti da Cegid sono progettati per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di clienti di Cegid. Il Cliente desidera dotarsi di nuovi strumenti informatici e utilizzare un Pacchetto Software offerto da Cegid per lo svolgimento della propria attività aziendale.
Cegid, in conformità all’obbligo di informare e consigliare i propri clienti, ha comunicato al Cliente una proposta commerciale e/o la Documentazione illustrativa dei Pacchetti Software al Cliente, che il Cliente dichiara di aver letto. È responsabilità del Cliente, in particolare sulla base di queste informazioni, assicurarsi che i Pacchetti Software siano conformi alle esigenze e ai requisiti specifici del Cliente. A tal fine, prima di concludere il Contratto, il Cliente può richiedere a Cegid qualsiasi informazione integrativa e/o assistere a una dimostrazione dei Pacchetti Software, dopodiché il Cliente riconosce di essere stato adeguatamente informato in merito suddetti prodotti. Eventuali specifiche o documenti predisposti dal Cliente che indichino richieste aggiuntive non saranno in nessun caso presi in considerazione da Cegid ai fini del Contratto, salvo espresso consenso di Cegid prima della sottoscrizione del Contratto, con l’intesa che eventuali specifiche concordate o richieste aggiuntive saranno allegate al Contratto. Eventuali richieste particolari da parte del Cliente di modificare i Pacchetti Software per conformarsi maggiormente alle esigenze del Cliente possono essere soddisfatte da Cegid solo nell’ambito dei Servizi Professionali che non rientrano nelle presenti Condizioni Generali per la Concessione in Licenza e Servizi Correlati. Il Cliente riconosce che i Servizi Professionali proposti da Cegid sono necessari per il corretto utilizzo dei Pacchetti Software. È responsabilità del Cliente valutare se utilizzare i Servizi Professionali offerti da Cegid.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1. DEFINIZIONI
Ai fini dell’attuazione delle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato indicato di seguito, sia al singolare che al plurale.
Ambiente Tecnico | indica il sistema informatico (inclusi software, hardware, reti di comunicazione, ecc.) del Cliente prima della consegna e dell’integrazione dei Pacchetti Software e/o del Software di Terzi. L’Ambiente Tecnico, al fine di consentire il corretto funzionamento del Pacchetto Software in normali condizioni d’uso, deve rispettare i Prerequisiti Tecnici. |
Cliente | indica la persona fisica o giuridica identificata come tale nel “Modulo d’Ordine” o nell’ordine online e che sottoscrive il “Modulo d’Ordine” o l’ordine online per i propri scopi commerciali o professionali. |
Contratto | indica alternativamente: - un insieme di documenti complessivamente composti da: la “Descrizione degli Articoli Ordinati”, il “Modulo d’Ordine” e il “Mandato SEPA” (qualora presente), le presenti Condizioni Generali per la Concessione in Licenza e Servizi Correlati, nonché i Termini di Servizio e i Prerequisiti Tecnici e ogni altra condizione generale applicabile agli elementi ordinati cui si fa riferimento nella “Descrizione degli Articoli Ordinati”; o - un ordine effettuato online convalidato da un firmatario autorizzato del Cliente e che includa o faccia riferimento alla “Descrizione degli Articoli Ordinati” (con l’indicazione della quantità e del prezzo di tali articoli), il “Mandato SEPA” (qualora presente), le presenti Condizioni Generali, nonché i Termini di Servizio e i Prerequisiti Tecnici e ogni altra condizione generale applicabile agli elementi ordinati cui si fa riferimento nella “Descrizione degli Articoli Ordinati”. Le presenti Condizioni Generali, i Termini di Servizio e i Prerequisiti Tecnici possono essere consultati e scaricati dal sito Cegid (xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/) e su richiesta possono anche essere inviati al Cliente. |
Cegid raccomanda al Cliente di leggere le presenti Condizioni Generali, i Termini di Servizio e i Prerequisiti Tecnici, utilizzando quest’ultimo strumento di accesso che è sempre disponibile. | |
Controllata | indica qualsiasi controllata del Cliente ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile autorizzata all’utilizzo dei Pacchetti Software e/o software di terzi e/o a fruire del Servizio fornito da Cegid al Cliente alle condizioni del Contratto. Le controllate che, in via diretta o indiretta (tramite intermediari), esercitano un’attività in concorrenza con Cegid non sono considerate Controllate. |
Data di Efficacia | indica la data di entrata in vigore del Contratto, indicata nella pagina di sottoscrizione del “Modulo d’Ordine”. |
Dati del Cliente | indica le informazioni (compresi i Dati Personali), di cui il Cliente è proprietario e/o titolare del trattamento e che il Cliente inserisce, compila, trasmette, raccoglie, memorizza e/o tratta in relazione all’esecuzione del Contratto. |
Dati Personali | indica i dati di natura personale che il Cliente tratta in relazione all’esecuzione del Contratto, come definiti nel Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“GDPR” tali norme sono di seguito designate “Norme Applicabili”). |
Documentazione | indica le informazioni messe a disposizione da Cegid che descrivono le modalità di utilizzo del Pacchetto Software. |
Hardware | indica l’apparecchiatura informatica secondo quanto indicato nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” nel “Modulo d’Ordine” o nel modulo d’ordine online, o qualsiasi altro hardware equivalente. |
Pacchetti Software | indica il Pacchetto Software Cegid e/o il Pacchetto Software dell’Autore. |
Pacchetto Software Cegid | indica il/i pacchetto/i software standard di cui all’Allegato 1 al Contratto di Licenza (Condizioni Finanziarie e Ambito di Utilizzo), progettato/i e sviluppato/i da Cegid, insieme alla Documentazione. Il Cliente riconosce che il Pacchetto Software Cegid può essere consigliato unicamente per il Paese in cui il Cliente ha acquistato il relativo Pacchetto Paese (come definito, qualora presente, nei Termini di Servizio), come specificato nell’Allegato 1 al Contratto di Licenza (Condizioni Finanziarie e Ambito di Utilizzo). |
Pacchetto Software dell’Autore | indica il/i pacchetto/i software standard di cui all’Allegato 1 al Contratto di Licenza (Condizioni Finanziarie e Ambito di Utilizzo), progettato/i e sviluppato/i da soggetti diversi da Cegid e rispetto al/ai quale/i Cegid detiene un diritto di distribuzione in virtù del quale Cegid può concedere al Cliente il diritto di utilizzare i suddetti Pacchetti Software dell’Autore. |
Prerequisiti Tecnici | indica l’ultima versione dell’elenco delle caratteristiche dell’Ambiente Tecnico raccomandate da Cegid e adattate all’utilizzo dei Pacchetti Software, che devono essere implementate e rispettate dal Cliente affinché il Pacchetto Software funzioni secondo le normali condizioni di utilizzo. I Prerequisiti Tecnici possono essere di volta in volta modificati da Cegid e l’ultima versione aggiornata sarà disponibile sul sito web di Cegid, che è costantemente accessibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/ o a qualsiasi altro indirizzo web che Cegid comunicherà al Cliente. È responsabilità del Cliente aggiornare le proprie tecnologie informatiche, hardware e software, secondo le eventuali modifiche apportate ai Prerequisiti Tecnici. |
Servizio | indica i servizi di assistenza e/o manutenzione forniti da Cegid al Cliente in relazione all’Hardware o al Software di Terzi, come descritti nei Termini di Servizio. Il Servizio non può essere prestato da Cegid a meno che il Cliente non disponga dei supporti informatici necessari a consentire a Cegid di intervenire tramite assistenza remota. |
Servizio Completo | indica un contratto di finanziamento tramite un partner commerciale terzo. |
Servizi Professionali | indica i servizi professionali di Cegid per l’installazione, la configurazione e l’adozione dell’Hardware e/o del software di terzi offerti da Cegid e acquistati dal Cliente nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” la quale è soggetta a distinte condizioni generali per la fornitura di Servizi Professionali. |
Termini di Servizio | indica il documento che descrive le condizioni specifiche relative alla fornitura dei servizi. In funzione del livello dei servizi offerti possono essere proposti diversi Termini di Servizio. Nell’ambito dei relativi Termini di Servizio, alcuni servizi possono essere soggetti a disposizioni concernenti la durata, la fatturazione e la responsabilità che deroghino e prevalgano sulle presenti condizioni generali. |
Utente | indica qualsiasi persona fisica autorizzata dal Cliente a utilizzare o ad accedere ai Pacchetti Software in esecuzione del Contratto, come ulteriormente indicato nell’Articolo 4.3 (Licenze). |
ARTICOLO 2. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO - FINALITÀ
2.1. Accettazione del Contratto
Si presuppone che il Cliente abbia letto il Contratto e lo abbia debitamente accettato senza riserve. Il Contratto si considera accettato dalla successiva tra la data di sottoscrizione del modulo d’ordine o la data di sottoscrizione del Mandato SEPA o, quando il Cliente conclude un ordine online, facendo riferimento alle presenti Condizioni Generali e dando atto dell’accettazione dell’intero Contratto.
Eventuali modifiche delle presenti Condizioni Generali per la Concessione in Licenza e Servizi Correlati devono essere debitamente accettate e sottoscritte dalle Parti, in mancanza, qualsiasi modifica o alterazione apportata alla sezione prestampata del Contratto (ossia “Modulo d’Ordine”, “Descrizione degli Articoli Ordinati”) dovrà ritenersi nulla e inefficace.
Il Contratto può essere accettato dal Cliente a distanza, e il Cliente riconosce che i fax che riportano la firma di uno dei rappresentanti del Cliente o di persone autorizzate che vengano ricevuti da Cegid costituiscano prova di un contratto valido e possono quindi essere fatti valere da Cegid. L’accettazione del Contratto in via telematica ha tra le Parti il medesimo valore probatorio di un contratto cartaceo. I registri informatizzati conservati negli archivi delle Parti sono custoditi nel rispetto di ragionevoli misure di salvaguardia e costituiscono una prova valida delle comunicazioni tra le Parti. L’archiviazione dei documenti contrattuali avviene su un supporto sicuro e duraturo idoneo a essere validamente prodotto come prova.
2.2. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali disciplinano i termini e le condizioni in base alle quali Cegid concederà al Cliente il diritto di utilizzare i Pacchetti Software e/o erogherà al Cliente i relativi Servizi ai sensi del Contratto.
ARTICOLO 3. DATA DI EFFICACIA - DURATA
Il Contratto è valido a decorrere dalla Data di Efficacia.
Le licenze d’uso dei Pacchetti Software hanno la durata indicata all’Articolo 4 (Diritti Concessi).
Salvo quanto diversamente stabilito nei Termini di Servizio o in un Servizio Completo, il Servizio è erogato per un periodo iniziale di 36 (trentasei) mesi (il “Periodo Iniziale”), a decorrere dalla consegna (o dal download) dei Pacchetti Software.
Il Servizio sarà prorogato per periodi consecutivi di 12 (dodici) mesi (i “Periodi di Servizio”), salvo che una delle Parti, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza di un Periodo di Servizio, non comunichi l’intenzione di non estendere il Periodo di Servizio, nel qual caso il Servizio scadrà al termine del Periodo di Servizio in corso.
Cegid, in qualsiasi momento nel corso dell’erogazione del Servizio al Cliente (anche durante il Periodo Iniziale), può comunicare al Cliente, con preavviso di almeno 1 (un) anno, la propria decisione di cessare il Servizio con riferimento a determinati Pacchetti Software. Tale cessazione non pregiudicherà l’erogazione da parte di Cegid del Servizio in relazione a qualsiasi altro Pacchetto Software.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LICENZA
ARTICOLO 4. DIRITTI CONCESSI
4.1. Proprietà dei Pacchetti Software
Cegid è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Pacchetti Software Cegid, e detiene la relativa Documentazione e gli aggiornamenti forniti in esecuzione del Servizio. Cegid dichiara di avere il diritto di distribuire e/o concedere in sub- licenza i Pacchetti Software dell’Autore erogati al Cliente ai sensi del Contratto, i quali rimangono di proprietà dei rispettivi terzi fornitori. Nessun diritto di proprietà relativo ai Pacchetti Software viene trasferito al Cliente nell’esecuzione del Contratto. I Pacchetti Software forniti ai sensi del Contratto rimangono di proprietà di Cegid o dei suoi terzi fornitori.
4.2. Diritto di utilizzare i Pacchetti Software
Impregiudicate le disposizioni del Contratto e il pagamento integrale da parte del Cliente del corrispettivo indicato nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” e nel “Modulo d’Ordine” o nel modulo d’ordine online, Cegid concede al Cliente il diritto personale, non esclusivo, non trasferibile e non cedibile di utilizzare i Pacchetti Software di cui alla “Descrizione degli Articoli Ordinati” o nel modulo d’ordine online. Il diritto di utilizzo è concesso secondo le condizioni e nei limiti indicati nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” e nel “Modulo d’ordine” o nel modulo d’ordine online.
Il diritto d’uso dei Pacchetti Software è concesso al Cliente a decorrere dalla data in cui i Pacchetti Software sono resi disponibili per l’intera durata della protezione legale prevista dalla normativa sul diritto d’autore, secondo le leggi che disciplinano la proprietà intellettuale.
4.3. Licenze
Ove non diversamente specificato, il diritto di utilizzare i Pacchetti Software è concesso al Cliente, a seconda delle offerte:
- per un determinato numero di Utenti nominati (ovvero gli Utenti aventi un nome utente e una password personale);
- per un determinato numero di sistemi logici o fisici (ad esempio, punti vendita, mobile, tablet digitale, ecc.); e/o
- per ogni altra unità di lavoro espressa in quantità, soglie o massimali,
come stabilito nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” o nel modulo d’ordine online e, ove applicabili, nei Termini di Servizio.
L’eventuale aumento del numero di Utenti e/o dei sistemi logici o fisici e/o delle unità di lavoro è soggetto all’esplicito consenso di Cegid e, se del caso, al pagamento di un supplemento del prezzo applicato.
Il Cliente riconosce e accetta che l’oggetto del diritto di utilizzo concesso per ogni Pacchetto Software ai sensi del Contratto costituisce una concessione unica ed indivisibile.
Le Controllate del Cliente possono utilizzare i Pacchetti Software e/o usufruire del Servizio erogato da Cegid al Cliente ai sensi del Contratto, alle medesime condizioni del Cliente. Il Cliente deve comunicare il contenuto del Contratto alle proprie Controllate che intendano utilizzare i Pacchetti Software e/o usufruire dei Servizi. Il Cliente si impegna a garantire che le proprie Controllate rispettino la totalità degli obblighi previsti dal Contratto e, in particolare, che utilizzino i Pacchetti Software secondo i termini del Contratto; il relativo utilizzo non dovrà superare i limiti o le soglie fissate nella “Descrizione degli Articoli Ordinati”. Il Cliente dichiara e garantisce che le proprie Controllate rispetteranno le disposizioni del Contratto; eventuali violazioni del Contratto da parte delle proprie Controllate saranno ritenute violazioni da parte del Cliente.
In caso di inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto da parte di una delle Controllate del Cliente, Cegid potrà rivolgersi direttamente al Cliente per ottenere un risarcimento senza necessità di una formale comunicazione alla Controllata interessata.
Qualsiasi Controllata che per qualsiasi motivo cessi di essere una Controllata secondo quanto descritto in precedenza perderà immediatamente e automaticamente il diritto di utilizzare il Pacchetto Software e/o di usufruire dei Servizi previsti dal Contratto. La licenza d’uso del Pacchetto Software può essere concessa a tale società a condizione che venga stipulato con Cegid un contratto di licenza per il Pacchetto Software che, in particolare, stabilisca le condizioni finanziarie (inclusi i costi) della licenza. Il Servizio può anche essere erogato a tale società a condizione che sia stipulato con Cegid un contratto di manutenzione che preveda, in particolare, le condizioni finanziarie per l’erogazione dei Servizi.
4.4. Limiti alla concessione del diritto di utilizzo
Ai sensi dell’articolo 64-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. “Legge sul diritto d’autore”), e impregiudicate le disposizioni relative al Servizio, Cegid si riserva il diritto di correggere eventuali errori nei Pacchetti Software. L’autore interessato si riserva il diritto di correggere eventuali errori nei Pacchetti Software dell’Autore. Il Cliente si asterrà da qualsiasi correzione di errori, modifica, adattamento o traduzione dei Pacchetti Software.
Nell’ambito dei diritti concessi da Cegid al Cliente, il Cliente si impegna a non violare in alcun modo, direttamente o indirettamente, i diritti di proprietà di Cegid o dell’autore dei Pacchetti Software dell’Autore. Pertanto, il Cliente si asterrà in particolare:
- dall’utilizzo dei Pacchetti Software in modo non conforme alla loro finalità e alle condizioni previste nel Contratto e, in particolare, dall’utilizzo di tale software per finalità non professionali;
- dall’eliminazione di qualsiasi indicazione relativa al diritto d’autore, ai marchi o a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che possa essere visualizzata nei Pacchetti Software;
- dal disattivare, aggirare o comunque compromettere le misure tecniche di protezione di cui il Pacchetto Software sia dotato e da qualsiasi tentativo di tale natura;
- dall’effettuare qualsiasi riproduzione o rappresentazione dei Pacchetti Software in qualsiasi forma, in particolare mediante modifica o inclusione in altri software o Pacchetti Software e/o qualsiasi modifica della Documentazione;
- da qualsiasi riproduzione diversa da una copia di backup qualora ciò sia necessario per preservare l’uso dei Pacchetti Software ai sensi dell’articolo 64-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. “Legge sul diritto d’autore”), previa comunicazione a Cegid, e a condizione che qualsiasi copia di backup rimanga di proprietà esclusiva di Cegid, o, per quanto riguarda i Pacchetti Software dell’Autore, dei relativi autori;
- dall’effettuare qualsiasi traduzione, adattamento, disposizione o modifica dei Pacchetti Software;
- nei limiti consentiti dall’articolo 64-quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633, da qualsiasi riproduzione del codice o decompilazione dei Pacchetti Software ai fini dell’interoperabilità, obbligandosi Cegid a inviare al Cliente, entro un termine ragionevole, le informazioni necessarie per l’interoperabilità dei Pacchetti Software con il sistema informatico del Cliente in essere alla data di conclusione del Contratto. Qualora, nonostante le informazioni comunicate da Cegid, l’interoperabilità non sia possibile e appaia necessario che il Cliente riproduca il codice o decompili i Pacchetti Software per renderli interoperabili con altri software o Pacchetti Software, tale riproduzione o decompilazione può essere effettuata dal Cliente esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
▪ che Cegid sia stata previamente informata di queste operazioni;
▪ che le attività siano limitate alle parti dei Pacchetti Software necessarie per l’interoperabilità;
▪ che le operazioni siano effettuate dal Cliente stesso o da un terzo autorizzato, il quale agisca per conto del Cliente e sia identificato nelle informazioni fornite a Cegid; e
▪ che il Cliente si impegni ad astenersi dall’utilizzare le informazioni acquisite nel corso delle suddette operazioni per scopi diversi dall’interoperabilità, escludendo la creazione, la produzione o la vendita di software la cui realizzazione e i cui principi di base siano simili ai Pacchetti Software;
- dal mettere a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, e distribuire e commercializzare i Pacchetti Software con qualsiasi modalità (cessione, noleggio, prestito, deposito, uso condiviso, “application service provider”, ecc.) e per qualsiasi motivo, sia gratuitamente che a titolo oneroso, salvo previa espressa autorizzazione scritta di Cegid o autorizzazione espressamente prevista nei Termini di Servizio. Qualora condivida un sito con terzi, il Cliente si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire che tali terzi non possano utilizzare o accedere ai Pacchetti Software;
- dalla divulgazione di qualsiasi contenuto correlato; e
- dal trasferimento, a qualsiasi titolo, del suo diritto di utilizzo.
Il Cliente garantisce il rispetto delle presenti disposizioni da parte del proprio personale e degli Utenti.
Il Cliente è consapevole che qualsiasi utilizzo contrario ai diritti di proprietà intellettuale di Cegid e/o degli autori dei Pacchetti Software dell’Autore, come concessi ai sensi del presente articolo, espone il Cliente alla cessazione immediata del diritto di utilizzare i Pacchetti Software imposta da Cegid, nonché all’avvio di un’azione civile nei suoi confronti, oltre a qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dalla violazione del diritto d’autore.
Il Cliente rimane in ogni caso responsabile nei confronti di Cegid per qualsiasi violazione dei suddetti obblighi, sia essa causata dai suoi atti o da quelli dei suoi dipendenti, fornitori di servizi o di qualsiasi altro soggetto che agisca per suo conto.
ARTICOLO 5. CONSEGNA - INSTALLAZIONE
5.1. I Pacchetti Software saranno consegnati sotto forma di codice oggetto su supporto fisico all’indirizzo indicato nel Modulo d’Ordine (intestazione: Nome del Cliente e luogo) o nel modulo d’ordine online o tramite un link per il download. Il Cliente sarà l’unico responsabile dell’installazione dei Pacchetti Software nonché della loro implementazione, salvo che stipuli con Cegid un contratto per l’erogazione di Servizi Professionali.
5.2. Il Cliente accetterà i Pacchetti Software al momento della consegna, nella misura in cui tali Pacchetti Software siano conformi al relativo ordine. Qualora il Cliente non comunichi per iscritto a Cegid il motivo della non conformità dei Pacchetti
Software entro 2 (due) giorni dalla consegna o dal download, i Xxxxxxxxx Software si riterranno irrevocabilmente accettati senza riserve da parte del Cliente. Il rifiuto da parte del Cliente di una consegna dopo la data indicata sarà inefficace e Cegid avrà il diritto di esigere dal Cliente il pagamento dell’importo totale dell’ordine. Salvo quanto predetto, se il Cliente ha concluso con Cegid un contratto per l’installazione dei Pacchetti Software, in luogo del presente articolo si applicano le condizioni per l’accettazione dei Pacchetti Software descritte nelle condizioni generali dei Servizi Professionali.
5.3. Cegid rimarrà proprietaria di qualsiasi supporto fisico contenente i Pacchetti Software insieme a tutta la relativa Documentazione fino a quando il Cliente non avrà effettuato il pagamento integrale (incluso il capitale e ogni altra spesa correlata). Il Cliente assume il rischio di ogni perdita, danno, distruzione e ogni responsabilità connessa a qualsiasi tipo di danno sugli articoli consegnati; il Cliente dovrà stipulare una polizza assicurativa, per un importo massimo pari al valore dei prodotti consegnati nel giorno in cui si sono verificati la perdita, la distruzione o il danno, con efficacia dalla data di consegna degli articoli fino all’integrale pagamento degli importi dovuti nei confronti di Cegid.
ARTICOLO 6. USO DEI PACCHETTI SOFTWARE
Il Cliente è il solo responsabile (i) dell’uso dei Pacchetti Software messi a disposizione del Cliente da parte di Cegid ai sensi del Contratto, nonché (ii) dell’uso dei Pacchetti Software da parte di qualsiasi Utente. L’utilizzo dei risultati ottenuti dal Cliente e dai suoi Utenti attraverso il funzionamento dei Pacchetti Software è sotto il controllo e la direzione esclusiva del Cliente. Inoltre, il Cliente sarà il solo responsabile in relazione:
- a qualsiasi decisione passata, presente o futura del Cliente di acquistare da terzi hardware, pacchetti software e qualsiasi altro software da utilizzare unitamente ai Pacchetti Software. Pertanto, Cegid non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’eventuale incompatibilità di qualsiasi software di terzi con i Pacchetti Software, né per qualsivoglia conseguente malfunzionamento;
- alla gestione del progetto di installazione e manutenzione dei sistemi informatici che il Cliente sceglie di affidare a più fornitori di servizi;
- al rispetto dei Prerequisiti Tecnici (attuali e futuri) al fine di evitare conseguenze dannose quali lentezza dei tempi di elaborazione, blocchi/guasti o alterazioni dei Dati del Cliente. Pertanto, Cegid non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti dal Cliente a causa dell’utilizzo dei Pacchetti Software congiuntamente a software e/o hardware incompatibile o non conforme ai Prerequisiti Tecnici;
- a eventuali conseguenze che incidano sui Pacchetti Software, derivanti dalla modifica da parte del Cliente della relativa installazione o del relativo ambiente; e
- a qualsiasi configurazione dei Pacchetti Software da parte del Cliente, compreso il conseguente malfunzionamento dei Pacchetti Software, ad eccezione dei casi in cui Cegid esegua le configurazioni nel corso dell’esecuzione dei Servizi Professionali.
Il Cliente riconosce che, nella misura massima consentita dalla legge, Cegid non è responsabile per la qualità, la disponibilità o l’affidabilità delle reti di telecomunicazione (indipendentemente dalla natura di tali reti) o di come il trasferimento dati o l’accesso a internet possano essere influenzati da tali reti, anche laddove il fornitore di servizi internet sia stato raccomandato da Cegid. Cegid inoltre non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti dal Cliente derivanti da:
- un uso dei Pacchetti Software non conforme (i) alla Documentazione che accompagna i Pacchetti Software, (ii) al Contratto o (iii) a qualsiasi istruzione che Cegid abbia impartito al Cliente in merito a tale uso;
- un uso dei Pacchetti Software con altro software e/o hardware che non sia compatibile o non sia conforme ai Prerequisiti Tecnici; oppure
- qualsiasi operazione condotta da un terzo in relazione ai Pacchetti Software che non sia stata preventivamente autorizzata da Cegid.
Durante gli interventi di Cegid, il Cliente sarà il custode dell’hardware, dei pacchetti software, dei Dati del Cliente, dei file, dei programmi e/o delle banche dati.
ARTICOLO 7. SERVIZI WEB
Cegid pubblicizza un insieme di funzioni e caratteristiche accessibili mediante servizi web. Se nell’ambito dell’ordine il Cliente acquisisce il diritto di utilizzare tali servizi web, Cegid fatturerà al Cliente il numero di Utenti nominati che possono
accedere a tali servizi (dispositivi mobili, terminali, ecc.) e/o per unità di lavoro impiegate. Le unità di lavoro e/o numero di Utenti nominati sono indicati nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” o nel modulo d’ordine online.
ARTICOLO 8. MISURE TECNICHE PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DELL'USO DEI PACCHETTI SOFTWARE CEGID
Cegid si riserva il diritto di integrare nel Pacchetto Software Cegid il/i seguente/i strumento/i al fine di garantire che l’utilizzo dei Pacchetti Software Cegid da parte del Cliente sia conforme ai termini del Contratto: (i) uno strumento di controllo; e/o
(ii) una richiesta di chiave di attivazione della licenza. Il Cliente non può eludere o disabilitare questi strumenti.
Se nei Pacchetti Software Cegid è prevista una richiesta di chiave di attivazione della licenza, il Cliente deve inserire e aggiornare la chiave di attivazione della licenza per i Pacchetti Software Cegid interessati, i quali non funzioneranno senza una chiave di attivazione valida e aggiornata.
ARTICOLO 9. CONTROLLO
Una volta all’anno, Cegid potrà svolgere un controllo presso la sede del Cliente, ovvero a distanza al fine di verificare che il Cliente utilizzi correttamente la licenza e rispettivi i termini del Contratto. Al fine di consentire un controllo efficace, il Cliente si impegna ad autorizzare Cegid ad acquisire qualsiasi informazione rilevante attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio e altri meccanismi di sicurezza inseriti nel Pacchetto Software Cegid.
Cegid darà comunicazione scritta al Cliente almeno 15 (quindici) giorni prima del controllo. La comunicazione scritta del controllo comprenderà (i) l’identità dell’ispettore, qualora questi non sia collegato a Cegid, e (ii) l’indicazione dei Pacchetti Software e delle specifiche licenze che saranno oggetto del controllo.
Il Cliente si impegna a collaborare attivamente al controllo, in particolare garantendo a Cegid l’accesso a tutte le informazioni rilevanti e fornendo i mezzi necessari per eseguire il controllo, in particolare attivando, se del caso, gli strumenti di controllo di cui all’Articolo 8 (Misure Tecniche per il Controllo e la Verifica dell’Uso dei Pacchetti Software Cegid). Il Cliente riconosce inoltre che le eventuali spese che il Cliente potrà sostenere durante l’esecuzione del controllo saranno a carico esclusivo del Cliente.
I risultati del controllo saranno ufficializzati in una relazione di controllo redatta da Cegid che sarà inviata al Cliente in modo che il Cliente sia a conoscenza degli esiti e abbia la possibilità di formulare osservazioni entro 7 (sette) giorni. La relazione di controllo comprenderà, se del caso, le necessarie prescrizioni.
Qualora il Cliente contesti la relazione di controllo, le Parti convengono di adoperarsi per comporre la controversia in via bonaria prima di adire le vie legali.
Qualora la relazione di controllo riveli che il Cliente abbia superato i limiti consentiti dell’uso di una licenza concessa al Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente pagherà l’ammontare delle royalties dovute per l’uso in eccesso unitamente ai corrispettivi dovuti per i periodi relativi all’uso in eccesso, nonché gli eventuali corrispettivi sostenuti da Cegid in relazione al controllo. Inoltre, qualora il Cliente si sia avvalso di funzionalità od opzioni cui non aveva diritto, il Cliente pagherà tutti i corrispettivi alla tariffa corrente.
Il Cliente si impegna a pagare tutti i predetti importi entro 30 (trenta) giorni dalla fattura. Qualora il Cliente non adempia nel termine indicato nel presente articolo, Cegid potrà risolvere il Contratto, revocando così le licenze qui concesse e instaurando ogni procedimento giudiziario che Cegid ritenga opportuno. Tutte le informazioni riguardanti il Cliente acquisite durante lo svolgimento del controllo saranno considerate Informazioni Riservate (come di seguito definite), e potranno essere utilizzate da Cegid solo in relazione al controllo, all’eventuale liquidazione dei conti finanziari e/o in relazione ad un procedimento giudiziario.
ARTICOLO 10. MISURE ANTIFRODE
Il Cliente garantisce che utilizzerà i Pacchetti Software e i software di terzi forniti da Cegid in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, in particolare in materia fiscale.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
ARTICOLO 11. SERVIZI
Il Servizio è descritto nei Termini di Servizio.
Al fine di consentire la corretta erogazione dei Servizi, il Cliente deve rispettare le normali condizioni d’uso dei Pacchetti Software, nonché qualsiasi raccomandazione impartita da Cegid.
Al fine di evitare conseguenze negative (come tempi di elaborazione lenti, blocchi/guasti di sistema, alterazione dei Dati del Cliente o altre conseguenze negative indesiderate) il Cliente è responsabile del rispetto dei Prerequisiti Tecnici. Pertanto, il Cliente riconosce che il mancato rispetto dei Prerequisiti Tecnici può esonerare, nella misura massima consentita dalla legge, Cegid da tutti o parte dei suoi obblighi contrattuali nei confronti del Cliente.
Il Cliente è l’unico responsabile di tutti i mezzi (strumenti, metodi, configurazioni, ecc.) utilizzati dal Cliente che non siano né forniti né messi a disposizione da Cegid ai sensi del Contratto. Il Cliente è inoltre responsabile di eventuali problemi derivanti dall’incompatibilità dei prodotti esterni integrati dal Cliente agli articoli ordinati ai sensi del Contratto e Cegid non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o guasti che possano derivare da pratiche non conformi ai Prerequisiti Tecnici.
Il Cliente riconosce che l’utilizzo dei Pacchetti Software con hardware, software o sistemi diversi da quelli raccomandati da Cegid nell’ambito dei Prerequisiti Tecnici può comportare conseguenze negative (come tempi di elaborazione lenti, blocchi/guasti di sistema, alterazione dei Dati del Cliente o altre conseguenze negative indesiderate). È pertanto responsabilità del Cliente assicurarsi che l’hardware e il software del Cliente siano aggiornati per essere conformi alle eventuali modifiche apportate ai Prerequisiti Tecnici. Il Cliente deve comunicare a Cegid, mediante lettera raccomandata, ogni modifica che il Cliente apporti al suo hardware o sistema operativo e, più in generale, ogni modifica che il Cliente apporti al suo sistema. Cegid si riserva il diritto di addebitare al Cliente i costi connessi a ogni intervento che Cegid deve eseguire per ricercare le cause di qualsiasi evento imprevisto derivante da atti diversi (i) da quelli cagionati da Cegid o (ii) che siano il risultato dei servizi che Cegid eroga.
Il Cliente riconosce di essere responsabile di eventuali modifiche apportate all’installazione dei prodotti forniti da Cegid o all’ambiente in cui tali prodotti sono installati, ad eccezione dei casi in cui il Cliente abbia stipulato un contratto per l’esecuzione da parte di Cegid dei Servizi Professionali.
Il Cliente riconosce che l’introduzione di nuovi strumenti informatici in un’azienda richiede la predisposizione delle strutture tecniche, dell’organizzazione del lavoro e degli Utenti. Il Cliente dichiara di possedere le competenze necessarie per l’utilizzo dei Pacchetti Software e di essere stato pienamente informato da Cegid in ordine al necessario rispetto di tutti i Prerequisiti Tecnici. Il Cliente è consapevole del fatto di poter incaricare Cegid della formazione relativa all’uso dei Pacchetti Software, qualora il Cliente lo desideri.
ARTICOLO 12. SVILUPPI
Il Cliente prende atto che modifiche legislative o regolamentari possono, in qualsiasi momento, rendere obsolete le funzionalità dei Pacchetti Software. Cegid (a condizione che il Cliente abbia aderito ai Servizi e alle condizioni previste nei Termini di Servizio) aggiornerà il Pacchetto Software al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legali, a condizione che gli aggiornamenti non richiedano la riscrittura di una parte significativa dei Pacchetti Software esistenti.
Il Cliente riconosce che i progressi tecnologici, i cambiamenti nella legislazione e le modifiche nelle richieste della clientela possono comportare l’aggiornamento dei Pacchetti Software Cegid o dei Pacchetti Software dell’Autore da parte di Cegid o del terzo fornitore dei Pacchetti Software dell’Autore, i quali possono comportare l’aggiornamento dei Prerequisiti Tecnici. Di conseguenza, le dotazioni del Cliente nella loro configurazione iniziale potrebbero non supportare più gli aggiornamenti dei Pacchetti Software. Al verificarsi di tale circostanza, Cegid declina ogni responsabilità.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 13. PREZZI E FATTURAZIONE
13.1. Prezzi
I prezzi sono indicati nella “Descrizione degli Articoli Ordinati” e nel “Modulo d’Ordine”, oppure nel modulo d’ordine online. Tutti i prezzi indicati sono al netto dell’IVA e di tutti gli altri oneri, tasse, imposte, dazi o canoni dovuti dal Cliente ai sensi della normativa in vigore alla data di emissione della fattura di Cegid e sono esclusivamente a carico del Cliente.
Il costo delle comunicazioni tra Cegid e il Cliente al di fuori dell’Italia sarà a carico del Cliente e sarà oggetto di fatturazione supplementare.
13.2. Fatturazione dei Pacchetti Software
I Pacchetti Software saranno fatturati al momento della consegna.
13.3. Fatturazione dei Servizi
I Servizi sono fatturati secondo le disposizioni del “Modulo d’Ordine” o del modulo d’ordine online e devono essere pagati in anticipo con cadenza annuale, trimestrale o mensile.
Con riferimento agli ordini online, salvo diversa indicazione nei Termini di Servizio, il Servizio sarà fatturato anticipatamente con cadenza mensile.
La prima fattura per i Servizi sarà inviata al momento della consegna dei Pacchetti Software da parte di Cegid, in quanto si presume che tale consegna corrisponda alla data di fatturazione delle licenze d’uso. Cegid fatturerà i Servizi sulla base di periodi di calendario (mesi, trimestri, anni) e non di periodi di anniversario. Se del caso, la prima e/o l’ultima fattura saranno calcolate su base proporzionale.
Impregiudicato quanto diversamente previsto nei Moduli d’Ordine e nei Termini di Servizio, Cegid si riserva il diritto di fatturare annualmente in anticipo il servizio ove l’importo dei servizi ordinati dal Cliente sia inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) annuali (al netto delle imposte).
Inoltre, qualora il Cliente abbia aderito ai Servizi Cegid in base a diversi contratti, Cegid si riserva altresì il diritto di emettere nei confronti del Cliente un’unica fattura per tutti i servizi ordinati ai sensi del Contratto, nonché per i Servizi ordinati in base ad altri contratti; la predetta fattura potrà essere emessa annualmente se l’importo cumulativo di tali fatture sia inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) annuali (al netto delle imposte).
Qualora il Cliente abbia stipulato più contratti con Cegid e due o più contratti abbiano periodi di fatturazione diversi, Cegid si riserva il diritto di fatturare congiuntamente i Servizi previsti da tutti i contratti con un periodo di fatturazione unif orme, con l’intesa che il periodo di fatturazione uniforme deve corrispondere al periodo di fatturazione del contratto il cui importo in euro è più elevato.
Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a tutti i Servizi ad eccezione dei Servizi (i) con regimi di pagamento variabili, che sono fatturati posticipatamente con cadenza mensile, o (ii) disciplinati da Termini di Servizio che prevedono accordi di pagamento personalizzati.
13.4. Revisione del prezzo
Durante il periodo di validità del Contratto, Cegid può modificare i prezzi del Contratto una volta ogni anno solare. Qualora il Cliente rifiuti un aumento di prezzo, il Cliente ha il diritto di interrompere il Servizio interessato dalla revisione del prezzo inviando una comunicazione a Cegid, mediante lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura recante il nuovo prezzo. Se il Cliente esercita regolarmente tale diritto, i Servizi continueranno ad essere erogati al Cliente in base al prezzo precedente fino alla fine del 5° (quinto) mese successivo alla data di emissione della fattura recante l’aumento del prezzo.
ARTICOLO 14. PAGAMENTO
14.1. Pagamento dei Pacchetti Software
Qualora il corrispettivo totale dovuto dal Cliente a Cegid per gli articoli ordinati (esclusi i Servizi) sia inferiore o uguale a euro 1.500 (euro millecinquecento), il Cliente dovrà corrispondere a Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, l’intero corrispettivo dovuto al netto delle imposte.
Qualora il corrispettivo totale degli articoli ordinati (esclusi i Servizi) sia superiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) al netto delle imposte, il Cliente dovrà corrispondere a Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, tramite bonifico bancario o addebito diretto, un anticipo minimo pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo totale dovuto per gli articoli ordinati (esclusi i Servizi); tale anticipo non potrà essere inferiore a euro 1.500 (euro millecinquecento) al netto delle imposte. Con riferimento agli ordini online, il Cliente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento anticipato.
A meno che il pagamento non sia già stato eseguito dal Cliente secondo le predette disposizioni, il Cliente dovrà pagare gli importi di ogni fattura (esclusi i Servizi) emessa da Cegid, senza riduzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico bancario o addebito diretto. Con riferimento agli ordini online, il Cliente dovrà pagare gli importi di ogni fattura (esclusi i Servizi) emessa da Cegid, anticipatamente tramite carta di credito ovvero, senza riduzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, tramite addebito diretto.
Senza pregiudizio delle predette disposizioni, con riferimento al primo ordine online effettuato da parte di un nuovo Cliente, il Cliente dovrà pagare anticipatamente le fatture dovute a Cegid, senza riduzioni, con carta di credito.
14.2. Pagamento dei Servizi
Tutti gli importi dovuti a Cegid in relazione ai Servizi (compresi i Servizi ordinati online) dovranno essere pagati dal Cliente tramite addebito diretto, senza riduzioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il Cliente si impegna a fornire le proprie coordinate bancarie (IBAN e BIC) e a compilare il Mandato SEPA in forma cartacea o
elettronica. Qualora venga utilizzato il Mandato SEPA, e qualora il Cliente sottoscriva successivamente più Contratti e scelga di pagare Cegid con addebito diretto ogni volta che un pagamento sia dovuto, il Cliente accetta che a ciascuno dei contratti si applichi un’unica autorizzazione di addebito diretto, il cui importo potrà variare nel tempo in ragione della sottoscrizione di nuovi contratti e della risoluzione dei contratti esistenti. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a tutti i Servizi, ad eccezione dei Servizi disciplinati dai Termini di Servizio che hanno disposizioni personalizzate relative ai termini di pagamento.
14.3. Usi del Cliente
Qualora il Cliente desideri che, per il pagamento delle fatture emesse ai sensi del Contratto, Cegid si attenga a particolari modalità in uso presso il Cliente (ad esempio, l’inserimento di un riferimento particolare su ogni fattura o l’implementazione di un particolare processo di comunicazione relativo a tali fatture, ecc.), il Cliente deve comunicare a Cegid tali peculiarità prima della sottoscrizione del Contratto in modo che Cegid possa tener conto di tali richieste e potenzialmente includere tali particolari disposizioni nell’ambito di specifiche condizioni generali del Contratto. La mancata comunicazione da parte del Cliente a Cegid prima della sottoscrizione non costituirà in nessun caso giustificato motivo di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente delle fatture dovute a Cegid.
14.4. Mancato pagamento
In caso di mancato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cegid, decorsi 15 (quindici) giorni dall’invio, mediante lettera raccomandata, della diffida ad adempiere (qualora il Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a seguito della ricezione della predetta diffida), Cegid si riserva il diritto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare i Pacchetti Software nonché ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto (fermo restando che il Cliente si impegna a consentire a Cegid di sospendere i predetti diritti attivando, ove necessario, gli strumenti integrati nei Pacchetti Software per effettuare tale sospensione, in caso di inadempimento del Cliente), e/o di risolvere di diritto il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, impregiudicato ogni altro mezzo di tutela di cui Cegid possa avvalersi nei confronti del Cliente per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento.
Inoltre, Cegid potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno di ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per le spese di riscossione sostenute da Cegid. Qualora le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cegid potrà richiedere al Cliente un ulteriore indennizzo dietro presentazione di prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente dimostri di essere soggetto a liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza.
Il mancato pagamento da parte del Cliente di una fattura scaduta dà diritto a Cegid di esigere il pagamento di tutte le altre fatture in essere, ancorché non ancora scadute.
Tutte le spese sopportate da Cegid a causa del rifiuto da parte della banca del Cliente di pagare gli importi dovuti dal Cliente a Cegid, saranno a carico del Cliente.
14.5. Generale
Cegid si riserva il diritto di stabilire le modalità di imputazione dei pagamenti parziali effettuati dal Cliente agli importi dovuti dal Cliente a Cegid.
Il Cliente non potrà porre in essere alcuna compensazione con gli importi allo stesso dovuti da Cegid ai sensi del Contratto, o di qualsiasi altro contratto in essere tra le Parti, senza il preventivo consenso scritto di Cegid.
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 15. DATI DEL CLIENTE
15.1 Dati Personali
Le disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei Dati Personali sono riportate all’Allegato Policy di Protezione dei Dati Personali, che prevale sulle presenti Condizioni Generali.
15.2 Backup dei Dati del Cliente
Il Cliente è l’unico responsabile del backup dei Dati del Cliente e riconosce che sia responsabilità del Cliente (i) effettuare copie di backup dei Dati del Cliente durante tutte le fasi di esecuzione del progetto, con frequenza regolare e adeguata alla sua attività commerciale, e (ii) verificare regolarmente il contenuto dei backup effettuati.
Prima di qualsiasi intervento da parte di Cegid, il Cliente si impegna a effettuare un backup di tutti i Dati del Cliente. Durante gli interventi di Cegid, il Cliente sarà il custode dell’hardware, dei pacchetti software, dei Dati del Cliente, dei file, dei programmi o delle banche dati e, di conseguenza, Cegid non potrà essere responsabile del loro danneggiamento o della loro distruzione, totale o parziale.
Le operazioni di recupero o ricostruzione di Dati del Cliente, di programmi o file persi o deteriorati esulano dall’oggetto del Contratto.
ARTICOLO 16. COLLABORAZIONE
L’esatto adempimento del Contratto e la corretta prestazione del Servizio presuppongono una fattiva e costante collaborazione in buona fede tra le Parti. Pertanto, ciascuna Parte è tenuta:
- ad impegnarsi attivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa pregiudicare e/o ostacolare l’adempimento degli obblighi dell’altra Parte;
- a fornire, entro una data stabilita di comune accordo, tutte le informazioni e i documenti necessari per l’esecuzione del Contratto; e
- ad avvisare l’altra Parte il più rapidamente possibile in caso di difficoltà e concordare la migliore soluzione possibile nel più breve tempo possibile.
Le Parti si riuniranno con la frequenza necessaria per garantire la regolare esecuzione del Contratto e segnatamente per verificare l’esatta e corretta prestazione del Servizio.
In particolare, il Cliente è responsabile della comunicazione a Cegid di (i) tutte le informazioni relative al Cliente necessarie per la corretta prestazione dei Servizi erogati e (ii) eventuali difficoltà di cui venga a conoscenza o delle difficoltà ragionevolmente prevedibili durante l’esecuzione dei Servizi in virtù della conoscenza che il Cliente ha del proprio settore di attività.
Inoltre, il Cliente si avvarrà di Utenti competenti, qualificati e formati per tutta la durata del Contratto.
ARTICOLO 17. SICUREZZA
Il Cliente è responsabile dell’adozione di tutte le misure necessarie per (i) garantire la sicurezza, la riservatezza e l’integrità di tutti i Dati del Cliente coinvolti direttamente o indirettamente durante l’utilizzo dei Pacchetti Software, e (ii) assicurare la tempestiva attuazione di tutte le misure necessarie per il backup e il recupero dei Dati del Cliente.
A tale riguardo, il Cliente è l’unico responsabile del backup dei Dati del Cliente e riconosce che sia responsabilità del Cliente:
- effettuare backup regolari dei Dati del Cliente durante l’utilizzo quotidiano dei Pacchetti Software e/o software di terzi e durante la prestazione dei Servizi; e
- verificare regolarmente il contenuto dei backup effettuati.
Il Cliente dovrà altresì adottare tutte le misure necessarie alla protezione del proprio sistema informatico, in particolare contro virus, worm e altri sistemi di intrusione ostili.
Le disposizioni relative alla sicurezza dei dati personali sono riportate all’Allegato 4 al Contratto di Licenza (Policy della Protezione dei Dati Personali).
ARTICOLO 18. RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE
18.1 Responsabilità
L’obbligazione di Cegid di adempiere tutti i propri obblighi secondo i migliori standard professionali ed utilizzando la massima diligenza possibile, è un’obbligazione di mezzi.
Nella misura più ampia consentita per legge, Cegid è responsabile esclusivamente per i danni diretti e prevedibili derivanti da una violazione dei suoi obblighi contrattuali; la responsabilità di Cegid non si estende ai danni derivanti da un evento
che non sia strettamente connesso all’inesatta o alla mancata esecuzione del Contratto. Per espresso accordo tra le Parti, i danni indiretti per i quali Cegid non può essere ritenuta responsabile includono: perdita operativa, mancato guadagno od ogni altra perdita finanziaria derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Pacchetti Software da parte del Cliente o dalla mancata fornitura dei Servizi, danno reputazionale e qualsiasi perdita o danneggiamento delle informazioni per cui Cegid non può essere ritenuta responsabile. Eventuali danni subiti da terzi costituiscono un danno indiretto e non danno luogo a risarcimento.
Nella misura più ampia consentita per legge, qualora Cegid sia ritenuta responsabile a seguito della mancata o inesatta esecuzione del Contratto, o per qualsiasi altra causa ad essa imputabile, il Cliente potrà esigere un risarcimento il cui importo complessivo (a titolo di capitale, interessi e spese) sarà limitato ai danni diretti e prevedibili subiti dal Cliente e che in ogni caso non potrà essere superiore:
- per i Pacchetti Software: agli importi pagati dal Cliente a Cegid per le licenze d’uso dei prodotti (Pacchetti Software) nei 12 (dodici) mesi antecedenti al verificarsi dell’evento dannoso che ha determinato la responsabilità di Cegid; e
- per i Servizi: agli importi pagati dal Cliente a Cegid per i Servizi fruiti negli ultimi 12 (dodici) mesi antecedenti al verificarsi dell’evento dannoso che ha determinato la responsabilità di Cegid.
Le Parti riconoscono che i prezzi del Contratto riflettono la ripartizione dei rischi previsti nel Contratto e l’assetto economico perseguito dalle Parti, e che il Contratto non sarebbe stato concluso alle presenti condizioni senza le limitazioni di responsabilità ivi previste. Le Parti convengono espressamente che le predette limitazioni di responsabilità resteranno valide anche successivamente alla cessazione del Contratto.
18.2 Assicurazione
Cegid si impegna a mantenere in vigore una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale a copertura dei danni che possano verificarsi durante l’esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 19. GARANZIE PER LA LICENZA
19.1 Garanzie relative ai Pacchetti Software Cegid
19.1.1. Garanzia sulla titolarità del diritto
Cegid difenderà e manleverà il Cliente da eventuali rivendicazioni di terzi per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi che possano derivare dall’utilizzo del Pacchetto Software Cegid, per l’intero periodo in cui il Cliente ha il diritto di utilizzare il Pacchetto Software Cegid.
L’obbligo di Cegid ai sensi del presente Articolo 19.1.1 è subordinato:
- al fatto che il Cliente comunichi tempestivamente per iscritto a Cegid eventuali pretese e/o azioni di cui sia a conoscenza relative alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi relativi a uno o più Pacchetti Software Cegid;
- al fatto che il Cliente fornisca le informazioni e l’assistenza che possa ragionevolmente necessitare o richiedere Cegid;
- al fatto che il Cliente riconosca a Cegid il controllo esclusivo sulla difesa e sulla composizione della controversia.
Qualora Cegid riceva avviso di una rivendicazione di violazione o ritenga che vi sia il rischio che il Pacchetto Software Cegid possa essere soggetto a simili rivendicazioni, Cegid potrà, alternativamente, a proprie spese e discrezione:
- ottenere il diritto per il Cliente di continuare ad utilizzare il Pacchetto Software Cegid; oppure
- sostituire il Pacchetto Software Cegid con un altro pacchetto software (o, qualora applicabile, con la documentazione necessaria) non oggetto di alcuna azione per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; oppure
- modificare il Pacchetto Software Cegid per evitare eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Cegid si impegna a risarcire i danni che il Cliente sia condannato a pagare in forza di una sentenza definitiva che il Cliente comunichi a Cegid, entro le limitazioni di responsabilità di cui all’Articolo 18.1 (Responsabilità) del Contratto.
La predetta garanzia sulla titolarità del diritto non è applicabile al Pacchetto Software Cegid qualora:
- il Pacchetto Software Cegid sia stato utilizzato in un modo non espressamente autorizzato dal Contratto;
- il Pacchetto Software Cegid sia stato modificato dal Cliente o da un terzo che agisca per conto del Cliente;
- il Cliente continui ad utilizzare il Pacchetto Software Cegid nonostante sia stato avvisato da Cegid dell’esistenza di una presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi o qualora Cegid abbia fornito un aggiornamento che consentirebbe al Cliente di prevenire la presunta violazione.
19.1.2. Garanzia di conformità
Cegid garantisce, per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data di consegna o di download, che ogni aspetto rilevante del Pacchetto Software Cegid sarà conforme alla Documentazione.
Cegid, nei limiti massimi consentiti dalla legge, non garantisce che i Pacchetti Software Cegid siano esenti da qualsiasi difetto, anomalia o guasto, tuttavia si impegna esclusivamente a porre rimedio, con la ragionevole diligenza possibile, a eventuali difetti riscontrabili nei Pacchetti Software Cegid rispetto alla Documentazione.
La garanzia di conformità dei Pacchetti Software Cegid è espressamente limitata alla loro conformità alla Documentazione e non sarà estesa ad una garanzia di conformità alle esigenze o attività specifiche di un Cliente. Cegid non garantisce che il Pacchetto Software abbia la capacità di conseguire gli obiettivi o i risultati che il Cliente può aver previsto e/o di eseguire operazioni specifiche che possano essere state alla base della decisione del Cliente di utilizzare i Pacchetti Software Cegid. Il Cliente, o qualsiasi rappresentante nominato dal Cliente, è pertanto responsabile dell’adeguatezza del Pacchetto Software Cegid alle proprie esigenze o alla specifica attività nel territorio in cui viene utilizzato il Pacchetto Software Cegid.
Nei limiti massimi consentiti dalla legge, sono espressamente escluse tutte le altre garanzie diverse da quelle indicate nel presente articolo.
19.2 Garanzie relative ai Pacchetti Software dell’Autore
Qualora i Pacchetti Software dell’Autore siano forniti come parte integrante del Contratto, essi avranno le medesime garanzie alle stesse condizioni dei Pacchetti Software Cegid.
19.3 Garanzie fornite dal Cliente
Il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne Cegid da qualsiasi azione da parte di terzi derivante o correlata all’utilizzo da parte di Cegid di qualsiasi pacchetto software o software che il Cliente abbia messo a disposizione di Cegid ai sensi del Contratto. A tale riguardo, il Cliente dovrà pagare tutti i danni subiti da Cegid.
ARTICOLO 20. RISOLUZIONE
20.1. Risoluzione del Contratto per inadempimento
Impregiudicati gli altri diritti e mezzi di tutela previsti dal Contratto, ciascuna Parte può risolvere il Contratto per inadempimento essenziale del Contratto ad opera dell’altra Parte.
La risoluzione del Contratto produrrà i suoi effetti 3 (tre) mesi dopo il ricevimento da parte della Parte inadempiente di una lettera raccomandata contenente i dettagli dell’inadempimento, salvo che la Parte inadempiente non dimostri di aver posto rimedio all’inadempimento prima della scadenza del predetto periodo di preavviso.
In caso di risoluzione del Contratto, il Cliente cesserà immediatamente ogni utilizzo dei Pacchetti Software e provvederà a distruggere e/o restituire a Cegid nel più breve tempo possibile, secondo le indicazioni di Cegid, tutte le copie del Pacchetto Software. Tale distruzione e/o restituzione dovrà essere effettuata a spese del Cliente e il Cliente dovrà fornire a Cegid prova scritta che la distruzione e/o restituzione sia stata effettivamente completata secondo le indicazioni di Cegid e che non ha conservato alcuna copia del Pacchetto Software, dei codici sorgente, della documentazione o di qualsiasi altra informazione riservata in qualsiasi forma.
20.2. Risoluzione del Servizio per inadempimento
Impregiudicati gli altri diritti e mezzi di tutela previsti dal Contratto, ciascuna Parte può risolvere il Servizio per inadempimento essenziale, debitamente comprovato dall’altra Parte, di una delle obbligazioni essenziali in relazione al Servizio che renda la prosecuzione del Servizio impossibile o inutile.
La risoluzione del Servizio produrrà i suoi effetti 3 (tre) mesi dopo il ricevimento, da parte della Parte inadempiente, di una lettera raccomandata contenente i dettagli dell’inadempimento, salvo che la Parte inadempiente non dimostri di aver posto rimedio all’inadempimento.
20.3. Effetto della risoluzione
In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a Cegid (i) gli importi di eventuali fatture scadute alla data della risoluzione, e (ii) un indennizzo pari a tutte le mensilità non ancora fatturate per il Servizio fino alla data di scadenza del Contratto.
ARTICOLO 21. FORZA MAGGIORE
Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le
Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: malfunzionamenti dei gestori di telefonia e di telecomunicazioni ove i malfunzionamenti non siano cagionati da strumenti tecnici utilizzati da Cegid.
Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la Parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle proprie obbligazioni.
Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la Parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore.
La Parte che invochi la presente disposizione si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione.
Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il Servizio senza alcuna responsabilità dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Qualora l’impedimento sia permanente, le Parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del codice civile.
In caso di risoluzione del Servizio per un evento di forza maggiore, Cegid si impegna a utilizzare le risorse a sua disposizione per recuperare il maggior numero possibile di Dati del Cliente.
ARTICOLO 22. RISERVATEZZA
Tutti i documenti, i dati (compresi i Dati del Cliente), i prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale ed indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i termini e le condizioni del Contratto, saranno considerati riservati (di seguito le “Informazioni Riservate”).
Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che (i) erano in possesso del Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante, a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, (ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e legalmente acquisite dal Destinatario a prescindere dal Contratto.
Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi estranei all’esecuzione del Contratto, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non le divulgherà a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate comunicate e che rispettino gli obblighi di cui al presente articolo.
In deroga a quanto precede, il Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico; a condizione, tuttavia, che il Destinatario, salvo che non sia vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare.
Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e manleverà la Parte Divulgante per il danno patito.
Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui al presente articolo per l’intera durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto.
A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. Nessuna Parte, in nessun caso, potrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
ARTICOLO 23. SUBAPPALTO
Il Cliente accetta che Cegid possa liberamente, anche senza previe formalità, subappaltare tutti o alcuni dei suoi obblighi derivanti dal Contratto. In caso di subappalto, Cegid rimane l’unica responsabile del rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi imposti dal Contratto.
Le Parti convengono che le disposizioni relative ai subresponsabili ai sensi delle Norme Applicabili siano inserite nell’Allegato 4 al Contratto di Licenza (Policy di Protezione dei Dati Personali).
ARTICOLO 24. CESSIONE
Il Cliente può cedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o meno, il Contratto, compresi i diritti e gli obblighi da esso previsti, previo consenso scritto di Cegid.
Ai sensi dell’articolo 1407 del codice civile, Cegid può cedere o trasferire liberamente il Contratto, inclusi i diritti e gli obblighi ivi previsti. All’atto dell’espressione del consenso o a seguito della notificazione ovvero al momento dell’accettazione della cessione da parte del Cliente, Cegid sarà libera da ogni obbligo derivante dal Contratto e non sarà ritenuta responsabile in solido per l’esecuzione del Contratto da parte del cessionario.
ARTICOLO 25. NORMATIVE
25.1. Normativa Sociale
Cegid si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che le siano applicabili in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, ed in particolare a fornire al Cliente, su richiesta, tutti i certificati che il Cliente abbia il diritto di richiedere. I dipendenti di Cegid devono rimanere dipendenti di Cegid in ogni momento. I dipendenti di Cegid svolgono le loro funzioni, sotto la direzione, la supervisione e la responsabilità di Cegid, che sarà responsabile, per l’intera durata del Contratto, della loro gestione amministrativa, contabile e sociale.
25.2. Conformità
ll Cliente dichiara che non potrà intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che possa integrare un reato ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di etica e anticorruzione, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la Convenzione OCSE, lo US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e lo UK Xxxxxxx Xxx 0000 (Bribery Act) e non consentirà a nessuna delle sue Controllate o consociate o a nessuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, direttori, dipendenti, appaltatori, rappresentanti o agenti di fare lo stesso.
Il Cliente dichiara in particolare di non utilizzare i fondi aziendali per donazioni, regalie, omaggi o altre spese illegali relative all’attività politica, né effettuare, offrire o autorizzare pagamenti illeciti a funzionari o dipendenti pubblici nazionali o stranieri, in via diretta o indiretta, oppure effettuare, offrire o autorizzare, direttamente o indirettamente, tangenti, rimborsi, pagamenti, traffico di influenze illecite, bustarelle o altri pagamenti illeciti analoghi, in via diretta o indiretta.
Qualora il Cliente venga a conoscenza di una violazione del presente articolo, lo stesso deve informare Cegid entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui venga a conoscenza di tale violazione.
25.3. Esportazioni
Il Cliente si impegna a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni in vigore, compresi, a titolo meramente esemplificativo, in Italia, nel Regno Unito, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti.
ARTICOLO 26. VARIE
26.1. Indipendenza delle Parti
Le Parti sono indipendenti tra loro e opereranno di conseguenza. È esclusa qualsiasi costituzione di agenzie, associazione, partnership o joint ventures.
Ciascuna delle Parti non assumerà impegni o sosterrà oneri o spese per conto o a nome dell’altra Parte.
26.2. Intero accordo
Le Parti riconoscono che il Contratto, unitamente a tutte le altre condizioni ivi incorporate per riferimento, contiene tutte le condizioni convenute tra le Parti in merito all’oggetto del Contratto, e sostituisce tutti gli impegni precedenti, verbali o scritti, pattuiti tra le Parti in merito all’oggetto del Contratto. Il Contratto prevale su ogni altro documento, comprese le condizioni generali di acquisto del Cliente.
26.3. Modifiche
Fatta eccezione per i Termini di Servizio che possono essere modificati da Cegid secondo la procedura definita nell’Allegato 3 al Contratto di Licenza (Termini di Servizio) e i Prerequisiti Tecnici che possono essere aggiornati, il Contratto può essere modificato solo per iscritto e con la sottoscrizione di rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti.
Le Parti hanno valutato i rischi connessi all’esecuzione del Contratto, che accettano, e rinunciano a qualsiasi rinegoziazione delle condizioni, a prescindere dalle circostanze. È pertanto espressamente convenuto tra le Parti che sia esclusa l’applicazione dell’articolo 1467 del codice civile.
26.4 Rubriche
Le rubriche del Contratto sono riportate unicamente allo scopo di facilitare la lettura dei documenti contrattuali. Qualora la rubrica di un paragrafo o di un articolo in un documento contrattuale alteri la comprensione del testo, si ha riguardo esclusivamente al testo del paragrafo o dell’articolo e non alla sua rubrica.
26.5. Nullità parziale
Qualora una qualsiasi disposizione del Contratto o la sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza sia in qualsiasi misura invalida o inapplicabile, ciò non influirà sulla rimanente parte del Contratto, o sulla sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza diversa da quelle interessate dall’invalidità o inapplicabilità. Ogni altra disposizione del Contratto resterà valida e applicata nella misura massima consentita dalla legge.
26.6. Esclusione di rinuncia
Il mancato esercizio da parte di una delle Parti di un diritto ai sensi del Contratto non deve essere interpretato come una rinuncia a tale diritto e non pregiudica il diritto della Parte in questione di avvalersi successivamente di tale diritto.
26.7. Know-how
Ciascuna Parte resta proprietaria del know-how di cui dispone a prescindere dal Contratto o dal know-how che possa acquisire nel corso dell’esecuzione del Contratto e resta libera di utilizzarlo. Cegid è libera di fornire servizi analoghi per conto di altri clienti. Nessuna delle Parti può rivendicare alcun diritto sul know-how dell’altra Parte.
26.8. Riferimento Commerciale
Il Cliente autorizza Cegid a menzionare liberamente il nome del Cliente e a utilizzare e/o riprodurre il logo e/o i marchi del Cliente come riferimento commerciale in documenti commerciali e annunci stampa in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e sui documenti utilizzati e/o predisposti da Cegid nell’ambito del Contratto.
26.9. Controllo del sistema contabile informatizzato
Qualora i Pacchetti Software incorporino applicazioni per la contabilità, la gestione amministrativa o i sistemi di cassa, il Cliente è informato che, in caso di accertamento del suo sistema contabile informatizzato in Italia, Cegid si impegna, per tutta la durata del Servizio, a tenere a disposizione dell’amministrazione fiscale la documentazione necessaria per la comprensione del funzionamento e dell’utilizzo dei Pacchetti Software Cegid.
Cegid si impegna a collaborare con il Cliente in caso di tali accertamenti e ad assistere il Cliente, su sua esplicita richiesta e per un corrispettivo da pattuire, per rispondere a eventuali richieste di informazioni da parte dell’amministrazione fiscale.
ARTICOLO 27. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è disciplinato dal diritto italiano, per quanto attiene sia alle norme formali che sostanziali.
In mancanza di una composizione bonaria della controversia, le parti deferiranno la controversia al Tribunale di Milano, cui è attribuita competenza esclusiva, a prescindere dalla pluralità di convenuti o dall’escussione di garanzie di terzi, anche per i procedimenti d’urgenza e cautelari sia sommari che di parte.
ALLEGATO “Policy di Protezione dei Dati Personali (esclusi i servizi SaaS)”
La presente Appendice si applica al trattamento dei Dati Personali eseguito in esecuzione o comunque nell’ambito del contratto regolante i rapporti tra Cegid e il Cliente.
Si conviene che la presente Appendice si aggiunge ed integra quanto previsto dal Contratto.
1. Principi generali:
1.1 In applicazione delle Norme Applicabili e nell’ambito del Contratto:
- il Cliente è titolare del trattamento dei Dati Personali;
- Cegid è responsabile del trattamento dei Dati Personali, trattando i dati esclusivamente per conto di e solo su documentate direttive del Cliente.
1.2 Le Parti riconoscono che quanto disciplinato nel Contratto costituisce le direttive documentate del Cliente.
Qualsiasi ulteriore direttiva riguardante il trattamento dei dati personali da parte di Cegid deve essere fornita in forma scritta. Qualora le direttive ulteriori si rendano necessarie in ragione della necessità e/o volontà di porre in essere un nuovo trattamento dovrà essere specificata la finalità e indicate le operazioni da compiere. L’ulteriore trattamento verrà posto in essere solo qualora venga accettato il preventivo di Cegid da parte del Cliente.
Qualora, secondo il giudizio di Cegid, una direttiva violi le Norme Applicabili, Cegid si impegna ad informare con qualsiasi mezzo il Cliente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della direttiva.
1.3 Il Cliente riconosce di avere il controllo esclusivo e la conoscenza, in particolare, della provenienza dei Dati Personali trattati per l’esecuzione del Contratto. Pertanto, il Cliente si impegna a rispettare i propri obblighi in qualità di titolare del trattamento dei dati.
1.4 Cegid cancellerà o restituirà a scelta del Titolare, i Xxxx Personali e le sue copie al momento della risoluzione del Servizio o del Contratto, a meno che una qualsiasi delle Norme Applicabili non richieda la conservazione dei Dati Personali.
1.5 Il Cliente deve informare Cegid, al momento della sottoscrizione del Contratto, della persona da contattare per ogni informazione, comunicazione, notifica o richiesta in base alla presente Appendice. Qualora il Cliente non fornisca queste informazioni a Cegid, il firmatario sarà considerato il referente competente per l’esecuzione del contratto.
1.6 Qualora sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, Cegid può trasferire i Dati Personali a condizione che il Cliente sia preventivamente informato in ordine a tale trasferimento. In ogni caso, Cegid non trasferirà i Dati Personali, senza adottare le opportune misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR, all’esterno:
- Dell’Unione europea;
- dello Spazio economico europeo;
- di un paese terzo o territorio che secondo la Commissione europea garantisca un adeguato livello di protezione in applicazione dei regolamenti applicabili, comprese le società che hanno sede negli Stati Uniti d’America certificate secondo il regime di “Privacy-Shield”.
In ogni caso, i Dati Personali affidati a Cegid sono ubicati in uno o più paesi dell’Unione Europea.
2. Sicurezza dei Dati Personali
2.1 Ai sensi dell’articolo 32(1) del GDPR, il Cliente e Cegid si impegnano ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Le misure adottate da Cegid sono elencate in un documento che illustra le misure di salvaguardia, la cui ultima versione è a disposizione del Cliente su richiesta.
2.2 Cegid assicura che le persone incaricate del trattamento dei Dati Personali hanno assunto idonei obblighi di riservatezza.
3. Collaborazione con il Cliente
3.1 Cegid comunicherà al Cliente senza indebito ritardo la ricezione di eventuali richieste, indagini o contestazioni, sia da parte di autorità che di soggetti interessati, relative al trattamento dei dati svolto per conto del Cliente.
In qualità di titolare del trattamento, il Cliente ha la responsabilità in ordine alla risposta da fornire all’interessato e Cegid non risponderà a tali richieste, ma, tenendo conto della natura del trattamento dei Dati Personali, Cegid si impegna, attraverso adeguate misure tecniche e organizzative, per quanto possibile, ad assistere il Cliente nell’adempimento dei suoi obblighi concernenti la risposta a tali richieste.
3.2 Su richiesta scritta, Cegid fornisce al Cliente, a spese di quest’ultimo, tutte le informazioni utili in suo possesso al fine di aiutare il Cliente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, a soddisfare le prescrizioni delle Norme Applicabili relative alla valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati personali effettuata dal Cliente, alla consultazione preventiva dinanzi all’autorità di controllo competente che potrebbe derivarne, alla predisposizione di adeguate misure tecniche ed organizzative ed alla notifica di una violazione di dati personali all’autorità di controllo compente o all’interessato.
4. Notifica della violazione dei dati
4.1. Cegid informerà il Cliente senza indebito ritardo di qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione accidentale o illecita, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, memorizzati o altrimenti trattati (la “Violazione dei Dati”).
4.2. Cegid fornirà al Cliente senza indebito ritardo rispetto alla notifica della Violazione dei Dati e nei limiti del possibile, le seguenti informazioni:
- le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- le categorie e il numero approssimativo di registrazioni di Xxxx Personali interessate;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- la descrizione delle misure adottate o proposte da Cegid per fronteggiare la violazione dei dati, comprese, se del caso, le misure per mitigarne i possibili effetti pregiudizievoli.
5. Subresponsabile
5.1 Cegid può incaricare soggetti subresponsabili del trattamento dei Dati Personali solo nei casi in cui sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto.
5.2. Cegid si impegna in ogni caso a scegliere subresponsabili che forniscano sufficienti garanzie per l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle Norme Applicabili.
5.3. Cegid imporrà ai suoi subresponsabili, sulla base di un contratto, obblighi in materia di protezione dei dati personali almeno equivalenti a quelli stabiliti nel Contratto e nelle Norme applicabili. Cegid rimane pienamente responsabile nei confronti del Cliente per l’adempimento degli obblighi da parte del subresponsabile.
5.4. Cegid può incaricare solo un subresponsabile che:
- sia stabilito in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure;
- sia stabilito negli Stati Uniti d’America e sia in possesso della certificazione Privacy Shield, oppure;
- offra una delle adeguate misure di salvaguardia in applicazione dell’articolo 46 del GDPR.
5.5. Su richiesta scritta viene fornito l’elenco dei subresponsabili di Cegid. Cegid si impegna ad informare il Cliente di eventuali integrazioni o sostituzioni di subresponsabili nel più breve tempo possibile. Queste informazioni rappresentano le informazioni al Cliente ai sensi dell’Articolo 1.6.
Il Cliente ha il diritto di opporsi per iscritto a tale integrazione o sostituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni.
L’assenza di obiezioni da parte del Cliente decorso tale termine comporta l’accettazione del subresponsabile.
In caso di obiezione da parte del Cliente, Cegid può fornire al Cliente elementi che potrebbero fare venire meno le sue obiezioni. Qualora il Cliente ribadisca le sue obiezioni, le Parti si impegnano a discutere in buona fede in ordine alla prosecuzione del Contratto.
6. Conformità e controllo
Su richiesta, Cegid invierà al Cliente via e-mail ogni documento necessario per comprovare l’adempimento delle obbligazioni di Cegid in qualità di responsabile del trattamento. Ogni altra modalità per l’invio di tali documenti sarà a carico del Cliente.
Il Cliente può richiedere ulteriori chiarimenti a Cegid qualora i documenti forniti non gli consentano di verificare il rispetto da parte di Cegid degli obblighi assunti ai sensi del Contratto in qualità di responsabile del trattamento. In tal caso, il Cliente deve presentare una richiesta scritta a Cegid, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, motivando e documentando la richiesta di ulteriori chiarimenti. Cegid si impegna a rispondere nel più breve tempo possibile.
Qualora, nonostante la risposta di Cegid, il Cliente contesti la veridicità o la completezza delle informazioni trasmesse o in caso di rischi imminenti per la sicurezza dei Dati Personali, il Cliente può effettuare un controllo in loco, nel rispetto delle seguenti condizioni:
(i) il Cliente presenta una richiesta scritta di controllo in loco a Cegid, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, motivando e documentando la propria richiesta;
(ii) Cegid si impegna a fornire una risposta al Cliente specificando l’ambito e le condizioni del controllo in loco. Poiché la sicurezza del sistema informatico e dei data center di Cegid si basa sul loro accesso limitato, l’ambito del controllo in loco sarà limitato ai trattamenti che consentano a Cegid di gestire il Servizio e/o l’esecuzione degli obblighi contrattuali in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali affidati a Cegid dal Cliente. Il controllo non dovrà superare i 2 (due) giorni lavorativi che saranno fatturati da Cegid al Cliente alle tariffe in vigore al momento del controllo;
(iii) tale controllo può essere effettuato dai revisori interni del Cliente o può essere affidato a qualsiasi fornitore di servizi scelto dal Cliente che non sia in rapporto di concorrenza con Cegid;
(iv) i revisori devono espressamente impegnarsi a non divulgare le informazioni raccolte presso Cegid, indipendentemente da come siano state ottenute. I revisori devono sottoscrivere un patto di riservatezza che va trasmesso a Cegid prima che il controllo abbia luogo.
Resta inteso che tale controllo non deve compromettere il funzionamento del Servizio e/o l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
I revisori mettono a disposizione di Cegid la relazione di controllo prima di concluderla, in modo che Cegid possa formulare eventuali osservazioni. La relazione finale dovrà tenere conto e rispondere alle predette osservazioni. La relazione di controllo sarà quindi inviata a Cegid e sarà oggetto di discussione nell’ambito di una riunione tra le Parti.
Qualora la relazione di controllo finale riveli una violazione degli impegni assunti in relazione al Servizio e/o alle obbligazioni contrattuali, Cegid deve proporre un piano di azioni correttive entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla riunione tra le Parti.
Ai fini della presente clausola, per “giorno lavorativo” si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì che non sia un giorno festivo in Italia.
Ad eccezione dei mutamenti di circostanze ed eventi che giustifichino l’esecuzione di un controllo entro un termine più breve, i controlli possono essere effettuati dal Cliente presso la sede di Cegid solo una volta durante il Periodo Iniziale del Contratto, e successivamente solo una volta per ogni Periodo di Servizio.
7. Descrizione del trattamento
La natura delle operazioni effettuate sui Dati Personali, le finalità del trattamento, i Dati Personali trattati, la categoria di interessati e la durata del trattamento sono descritti nell’apposito documento disponibile sul portale online del Cliente.