Eventi di Inadempimento Clausole campione

Eventi di Inadempimento. I termini dei Titoli non conterranno eventi di inadempimento.
Eventi di Inadempimento. Le obbligazioni sono sottoposte, tra gli altri, ai seguenti eventi di inadempimento: • mancato pagamento da parte dell’Emittente di capitale o premi sulle obbligazioni quando dovuti; • mancato pagamento da parte dell’Emittente di interessi sulle obbligazioni entro 30 giorni da quando dovuti ; e • presentazione da parte dell’Emittente della dichiarazione di fallimento o di altri eventi di bancarotta, la ricorrenza di una situazione di insolvenza o di ristrutturazione riguardante The Goldman Sachs Group, Inc. Legge applicabile Le obbligazioni saranno regolate dalla legge di New York.
Eventi di Inadempimento. Nel caso si sia verificato un qualsiasi evento di inadempimento o circostanza che comporti un deterioramento significativo e da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del beneficiario di un Finanziamento ovvero sulla capacità di tale beneficiario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del/i sottostante/i Contratto/i di Finanziamento, la Banca si impegna a informare per iscritto Finlombarda prontamente, e in ogni caso entro e non oltre 3 (tre) giorni, del verificarsi di tale evento o circostanza.
Eventi di Inadempimento. I Xxxxxx possono diventare immediatamente rimborsabili mediante notifica da parte di un portatore al verificarsi di certi eventi (“Eventi di Inadempimento”), inclusi il mancato pagamento e il mancato adempimento delle obbligazioni del rilevante Emittente in relazione ai Titoli e l’insolvenza o la liquidazione del rilevante Emittente. Non vi sono eventi di inadempimento in relazione a NATIXIS con riguardo ai Xxxxxx emessi da Natixis Structured Issuance SA o alla Garanzia NATIXIS.
Eventi di Inadempimento. I termini delle Notes conterranno eventi di inadempimento, inclusi il mancato pagamento, l’inadempimento o la non osservanza delle obbligazioni dell’Emittente o del Garante in relazione ai Titoli; l’insolvenza o la liquidazione dell’Emittente o del Garante.
Eventi di Inadempimento. Il Fornitore risulterà inadempiente all’Ordine di Acquisto se: (a) non adempie a tutti gli effetti a quanto stabilito nell’Ordine di Acquisto, (b) qualsiasi Prodotto fornito dal Fornitore non risulti conforme alle garanzie o altri requisiti indicati nell’Ordine di Acquisto, sia che tale non conformità venga rivelata prima o dopo l’accettazione da parte dell’Acquirente, (c) il Fornitore effettui una cessione a beneficio di terze parti, inclusi creditori, (d) qualora vengano istituite da o contro il Fornitore delle procedure in stato fallimentare o di insolvenza, o (e) in qualsiasi momento, ad esclusivo parere dell’Acquirente, le condizioni finanziarie e non del Fornitore, ovvero la stessa esecuzione dell’Ordine di Acquisto, possano pregiudicare la qualità dei Prodotti o le tempistiche stabilite per il Fornitore.
Eventi di Inadempimento. Le condizioni delle Obbligazioni inadempimento: contengono i seguenti eventi di • mancato pagamento da parte dell’Emittente di capitale o premi
Eventi di Inadempimento. Nel caso in cui si verifichi: a) un inadempimento all’obbligo di rimborsare il capitale delle Obbligazioni quando dovuto; ovvero b) un inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi maturati sulle Obbligazioni per un periodo di 30 giorni successivi alla rilevante Data di Pagamento; ovvero c) un inadempimento di una prestazione a carico dell’Emittente o una violazione di ogni altro impegno o accordo contenuto nei certificati rappresentativi delle Obbligazioni ovvero nell’Accordo di Agenzia, che si protragga per un periodo di 60 giorni suc- cessivi alla data in cui i portatori delle Obbligazioni che rappre- sentino almeno il 10% dell’importo nominale delle Obbligazioni in quel momento non rimborsato abbiano inviato all’Emittente e all’Agente per il Pagamento una diffida scritta ad adempiere, intimante all’Emittente di rimediare a tale inadempimento o vio- lazione e contenente la dicitura "Comunicazione di Inadempimento"; ovvero d) l’emanazione, da parte di un tribunale competente, di (i) un decreto ovvero un’ingiunzione nei confronti dell’Emittente in un procedimento involontario ai sensi della disciplina del diritto sta- tunitense applicabile, federale o statale, in materia di fallimento, insolvenza, riorganizzazione o simile ovvero (ii) un decreto ovvero un ordine che dichiari l’Emittente insolvente o in falli- mento, ovvero approvi come validamente presentata una richie- sta di riorganizzazione, accordo o concordato preventivo pre- sentato dall’Emittente o nei confronti dell’Emittente ai sensi del diritto statunitense applicabile, federale o statale, ovvero che nomini un custode, un commissario liquidatore, un assegnata- rio, un trustee o altri simili ufficiali giudiziari nei confronti dell’Emittente o di una porzione sostanziale delle sue proprietà, ovvero che ordini la liquidazione o lo scioglimento dell’Emittente, e uno di tali eventuali decreti o ordini sia rimasto valido ed effi- cace per un periodo di 60 giorni consecutivi; ovvero e)l’instaurazione da parte dell’Emittente di una procedura volonta- ria di liquidazione ai sensi della disciplina del diritto statunitense applicabile, federale o statale, in materia di fallimento, insolven- za, riorganizzazione o simile ovvero qualunque altra procedura finalizzata alla dichiarazione di insolvenza o fallimento, ovvero il consenso dell’Emittente all’emanazione di un decreto o di un’in- giunzione nei confronti dell’Emittente nell’ambito di una procedu- ra involontaria ai sensi della disciplina del diritto...
Eventi di Inadempimento. Qualunque Portatore dei Titoli potrà, mediante comunicazione scritta inviata all'Emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (c/c al Fiscal Agent) prima che tutti gli eventi di inadempimento persistenti siano stati sanati, fare in modo che la totalità, ma non soltanto una parte, dei Titoli da esso detenuti diventi immediatamente dovuta ed esigibile, al rispettivo importo nominale maggiorato degli interessi eventualmente maturati dall'ultima Data di Pagamento degli Interessi (o, se del caso, dalla Data di Emissione) fino alla relativa data di rimborso effettivo, qualora sia intervenuto uno degli eventi di seguito descritti (ciascuno un "Evento di Inadempimento").

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  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.