Cause Clausole campione

Cause. Nexi può: - dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale (come da Art. 1186 del Codice civile) - dichiarare risolto il Contratto (come da Art. 1456 del Codice civile) se: (i) ogni somma dovuta per qualsiasi titolo non è pagata in modo puntuale e integrale; (ii) la Carta è usata oltre il Limite di Utilizzo; (iii) non sono rispettati gli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di utilizzo e disponibilità), 15 (Firma sulla Carta e sullo scontrino), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 20 (Pagamenti), 21 (Modalità di pagamento), 23 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di contante), 31 (Obblighi del Titolare in relazione all'utilizzo della Carta, del PIN e degli elementi legati all'Autenticazione Forte del Cliente, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 33 (Uso illecito della Carta), 42 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali); (iv) il Titolare al momento della richiesta di emissione della Carta ha dichiarato dati falsi; (v) non sono rispettati gli obblighi delle norme in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (vi) la Carta è usata in modo contrario alle norme in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; (vii) sono individuate anomalie e incongruenze negli adempimenti in materia di adeguata verifica (come da D.Lgs. 231/2007).
Cause. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta: x. Xxxxxx, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; b. Fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; c. Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; d. Scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il distributore o l'utente; e. Ritardato o mancato ottenimento, da parte del distributore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l’esercizio delle infrastrutture di distribuzione, nonché delle eventuali occupazioni d’urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, colposo o omissivo da parte del distributore; f. Atti, dinieghi, o silenzio non comportanti assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo o omissivo della parte a cui si riferiscono; g. Vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati alla distribuzione del gas sulla rete gestita da IRETI, che il distributore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza. Non è mai considerata impossibile l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro.
Cause. 7.2.1 Cause della modifica contrattuale: Selezionare tutte le opzioni di risposta valide dall’elenco sottostante (Checklist con possibilità di selezionare tutte le risposte disponibili) 🡪 □ Eventi di forza maggiore: Xxxxxxxxxxx tutte le opzioni di risposta valide dall’elenco sottostante (Checklist con possibilità di selezionare tutte le risposte disponibili) 🡪 • Guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; • Esplosioni nucleari e contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive • Onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica • Incidente aereo • Pandemie e contagi • Eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente • Presenza/Avvio di procedure di esproprio □ Modifiche normative □ Ulteriori costi di esproprio non riconducibili al Concessionario □ Variazioni dell’importo dei lavori per cause non riconducibili al Concessionario □ Lavori e servizi supplementari □ Sospensione dei lavori (tali da comportare l’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario) per periodi complessivamente superiori ad un quarto della durata totale o comunque superiore ai sei mesi complessivi □ Sospensione dell’erogazione dei servizi (tale da comportare l’alterazione dell’equilibrio economico- finanziario), singolarmente o nel caso di più eventi cumulativamente considerati, per un numero di giorni [inserire campo testuale] □ Altro [inserire campo testuale]
Cause. La mancata osservanza delle disposizioni concernenti la notifica può rendere nulla/inesistente la notifica stessa, causando con ciò la perdita di tutti gli eventuali effetti e/o diritti ad essa ricollegati dalla Legge. Costituiscono, a titolo esemplificativo, causa della nullità/inesistenza della notifica le seguenti ipotesi: Notifica effettuata da soggetto non autorizzato Incompetenza del soggetto che ha compiuto la notifica Mancanza della sottoscrizione del messo notificatore (Cass. civ., Sez. V, n. 24442/2008) Impossibilità di ricondurre la notifica al soggetto che l’ha effettuata Es. mancanza o illeggibilità del nominativo del messo nell’apposito spazio Mancata compilazione della relata di notifica rilasciata al destinatario/consegnatario autorizzato Incertezza assoluta sulla persona alla quale è stato consegnato l’atto [cfr. art. 160 c.p.c.], salvo che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario (Xxxx., Xxx. II, n. 14119/2013; Cass. civ., Sez. V, n. 19733/2010; Cass. civ., Sez. I, n. 322/2007; Cass. civ., Sez. III, n. 12806/2006) Es. mancanza di indicazione delle generalità del consegnatario: persona di famiglia, addetto alla casa, addetto all’ufficio o azienda, legale rappresentante, erede etc Inosservanza delle disposizioni sulla persona alla quale deve essere consegnato l’atto o dell’ordine dei tentativi [cfr. art. 160 c.p.c.] (Cass. civ., Sez. VI, n. 2705/2014; Cass. civ., Sez. V, n. 16444/2009) In particolare, in caso di notifica, ex art. 139 cpc nelle mani del portiere, omettendo l’attestazione, nella relata, dell’assenza del destinatario e delle altre categorie di consegnatari secondo l’ordine preferenziale stabilito dalla norma (Cass. civ., Sez. V, n. 3595/2017; Cass. civ., Sez. V, n. 22151/2013; Cass. civ., Sez. II, n. 19417/2010; Cass. civ., Sez. II, n. 279/2007; Cass. civ., Sez. III, n. 6101/2006; Cass. civ, SS.UU. n. 8214/2005) Incertezza od omessa indicazione del luogo di notifica, ove non “emendabile col riferimento Incertezza od omessa indicazione della data [cfr. art. 160 c.p.c.] e di altri elementi essenziali nella relata di notifica (Cass. civ., Sez. Lav., n. 398 del 2012; Cass. civ., Sez. III, n. 17688/2011; Cass. civ., Sez. V, n. 14375/2010) ovvero apposizione di una data di fantasia / impossibile / incongruente / indecifrabile Relata contraddittoria Ad esempio, cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 16402/2014, in cui si afferma che “è nulla, e non inesistente, la ...
Cause. Xxxx può dichiarare risolto il Contratto (come da Art. 1456 del Codice civile) se: (i) ogni somma dovuta per qualsiasi titolo non è pagata in modo puntuale e integrale; (ii) la Carta è usata oltre il Limite di Utilizzo;
Cause. ESPLICITE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1) Assenza a 2 eventi di cui al punto 8 senza documentata causa di forza maggiore indipendente dalla volontà dell’aggiudicatario; 2) Ritardo cumulato di 15 gg nella consegna della documentazione fotografica/video; 3) Applicazione di 3 penali, indipendentemente dal tipo; 4) Violazione norme sulla privacy e sul trattamento dati.
Cause di cessazione
Cause. Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi: 1) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente; 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente; 3) mancato pagamento; 4) utilizzo improprio del sistema informativo; 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Trasporto sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall’Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo. 3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso
Cause. Il Contratto di Rigassificazione, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dall’Operatore del Terminale, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi: 1) perdita da parte dell'Utente dei requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al capitolo “Conferimento di capacità di rigassificazione”; 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente; 3) mancato pagamento; 4) utilizzo improprio del sistema informativo; 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Rigassificazione sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall’Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo. 5.1.1) Perdita dei requisiti di accesso

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  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

  • Persone assicurate La garanzia è operante a favore del Proprietario, del locatario in base a un Contratto di noleggio o leasing, del Conducente autorizzato e dei trasportati del Veicolo indicato in Polizza. Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente come persona fisica, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, per gli eventi che li coinvolgono alla guida di Xxxxxxx non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Controlli Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

  • Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa. L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: • INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000; • ASL e/o enti similari.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.