Mandato dei periti. I Periti devono: • indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; • verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "Obblighi in caso di sinistro"; • stimare il valore a nuovo dei beni assicurati ed il valore dei medesimi al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"; • procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
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Mandato dei periti. I Periti devono: • - indagare su circostanze, natura, causa sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; • - verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato avevano mutato il rischio e non fossero erano state comunicate, nonché ; - verificare se l'Assicurato od il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 alla clausola "Obblighi obblighi in caso di sinistro"; • stimare il valore a nuovo dei beni assicurati - verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei medesimi al momento del sinistrodelle cose assicurate (rubate e non rubate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati danneggiate e determinazione del danno"non danneggiate); • - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e le altre spese di cui all’artdelle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanziaall'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale ; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina
Mandato dei periti. I Periti devono: • indagare su circostanze, natura, causa sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro; • verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato avevano mutato il rischio e non fossero erano state comunicate, nonché ; verificare se l'Assicurato od l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "Obblighi all'articolo trattante gli obblighi in caso di sinistro"sinistro e di cui all'articolo trattante la diminuzione del rischio; • stimare il valore a nuovo dei beni assicurati verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore dei medesimi al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati delle cose assicurate (danneggiate e determinazione del danno"non danneggiate); • procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” edelle spese, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura dell’articolo trattante la procedura per la valutazione del danno" lettera danno al punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. parti I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il in caso di dolo, erroreerrori, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanziaall'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale ; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: www.icgonzaga.edu.it
Mandato dei periti. I Periti periti devono: • indagare su circostanze, natura, causa causa, e modalità del sinistro; • verificare l'esattezza l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "previsti all’articolo definito “Obblighi in caso di sinistro"”; • stimare verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore a nuovo dei beni assicurati ed il valore dei medesimi che le cose medesime avevano al momento del sinistro, sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"stabiliti nella presente polizza; • procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, di demolizione e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” esgombero, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese rimozione e oneri sempre operanti”ricollocamento. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "della lettera b) dell’ articolo definito “Procedura per la valutazione del danno" lettera b)”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di nonché violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanziaall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale ; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
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Samples: trasparenza.mit.gov.it
Mandato dei periti. I Periti periti devono: • indagare su circostanze, naturanatura causa, causa e modalità del sinistro; • verificare l'esattezza l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'artall’Art.1 della presente Sezione. E1.1 "Obblighi in caso di sinistro"; • stimare verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore a nuovo dei beni assicurati ed il valore dei medesimi che le cose medesime avevano al momento del sinistro, sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'artall’Art.6 della presente Sezione. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"; • procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, di demolizione e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" dell’Art.5.3 – lettera b)) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di nonchè violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanziaall’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale ; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
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Samples: Camera Di Commercio Di Napoli
Mandato dei periti. I Periti periti devono: • - indagare su circostanze, naturanatura causa, causa e modalità del sinistro; • - verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "Obblighi in caso di sinistro"1.7; • stimare - verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore a nuovo dei beni assicurati ed il valore dei medesimi che le cose medesime avevano al momento del sinistro, sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"stabiliti nella presente polizza; • - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, di demolizione e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di nonché violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanziaall'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale ; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
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Mandato dei periti. I Periti devono: • - indagare su circostanze, natura, causa sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; • - verificare l'esattezza l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato avevano mutato il rischio e non fossero erano state comunicate, nonché ; - verificare se l'Assicurato od il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "Obblighi alla clausola “obblighi in caso di sinistro"”; • stimare il valore a nuovo dei beni assicurati - verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei medesimi al momento del sinistrodelle cose assicurate (rubate e non rubate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati danneggiate e determinazione del danno"non danneggiate); • - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e le altre spese di cui all’artdelle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, verbale (con allegate le stime dettagliate, ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanziaall’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale ; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina
Mandato dei periti. I Periti periti sono dispensati da ogni formalità e devono: • - indagare su sulle circostanze, sulla natura,causa, causa dinamica e modalità del sinistro; • verificare l'esattezza -verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché dichiarate; - verificare se l'Assicurato od il Contraente l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 "Obblighi contrattuali previsti in caso di sinistro"polizza; • stimare - verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore a nuovo dei beni assicurati ed il valore dei medesimi al momento del sinistro; - stimare e liquidare il danno, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno"; • procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio per salvataggio, demolizione e le altre spese di cui all’artsgombero. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale, con verbale- al quale devono essere allegate le stime dettagliate, dettagliate- da redigersi in doppio esemplare, uno per notificare ad ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai superiori punti sono obbligatori per le Parti, parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanziaalla indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Tale : tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia.
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Samples: www.comune.catania.it
Mandato dei periti. I Periti devono: • ⚫ indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; • ⚫ verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E1.1 CN12 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; • ⚫ stimare il valore a nuovo dei beni assicurati dell'Abitazione e del Contenuto ed il valore dei medesimi al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. E1.4 all'art CN15 "Valore dei beni assicurati dell'Abitazione/Contenuto assicurato e determinazione del danno"; • ⚫ procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio salvataggio, di demolizione e le altre spese di cui all’art. B1.3 “Ulteriori garanzie per la ricostruzione” e, se acquistata la Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”, le spese di cui all’art. C1.3 “Spese e oneri sempre operanti”sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai Periti ai sensi dell'art. E1.2 .CN13 "Procedura per la valutazione del danno" lettera danno"lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. Resta , impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
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Samples: Polizza Calamità Naturali