Qualifica di terzi. Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx sia richiamato l’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionali.
Qualifica di terzi. Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.
Qualifica di terzi. Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali): • i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio, svolto anche al di fuori dei locali dello Studio, purché il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; • i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno, anche se in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
Qualifica di terzi. Si precisa che per “
Qualifica di terzi a) I singoli volontari sono considerati terzi:
1. tra loro ;
2. rispetto alla Organizzazione o Associazione di appartenenza;
b) l'Organizzazione o Associazione di appartenenza assicurata non è considerata terza rispetto ai singoli volontari. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
c) il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine convivente dei soggetti di cui alla lettera a);
d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con ll'Organizzazione o Associazione di appartenenza assicurata, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro (volontari e assistiti esclusi) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Qualifica di terzi. Ai fini dell’assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche, sono considerati “terzi” rispetto all’Assicurato. Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l’assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario saranno considerati terzi a tutti gli effetti.
Qualifica di terzi. Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali): • i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che su- biscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o colle- gate all’Assicurato che, in via occasionale, possono parteci- pare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione; • gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi pro- fessionisti in genere; • le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Esercizio Assicurato; • le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli am- bienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.
Qualifica di terzi. Ai fini della presente garanzia gli "Utilizzatori" sono considerati terzi gli uni verso gli altri.
Qualifica di terzi za della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
Qualifica di terzi. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (art.2.2.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Poiché il Contraente usufruisce della prestazione I.N.A.I.L. per gli studenti solo per l’attività di determinazione ed erogazione delle indennità (detta: “gestione per conto dello Stato”), gli studenti sono considerati terzi a tutti gli effetti. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Università stessa, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.