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Qualifica di terzi Clausole campione

Qualifica di terzi. Non sono considerati “terzi”: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali: d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio; e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata; f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale; g) stagisti e tirocinanti; h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato; i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante: 1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx sia richiamato l’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.; 2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.; 3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionali.
Qualifica di terzi. Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.
Qualifica di terzi. Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali): • i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio; • i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno anche se in conseguenza della loro partecipazione all’Attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
Qualifica di terzi. Ai fini dell’assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche, sono considerati “terzi” rispetto all’Assicurato. Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l’assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario saranno considerati terzi a tutti gli effetti.
Qualifica di terzi a) I singoli volontari sono considerati terzi: 1. tra loro ; 2. rispetto alla Organizzazione o Associazione di appartenenza; b) l'Organizzazione o Associazione di appartenenza assicurata non è considerata terza rispetto ai singoli volontari. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: c) il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine convivente dei soggetti di cui alla lettera a); d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con ll'Organizzazione o Associazione di appartenenza assicurata, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro (volontari e assistiti esclusi) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Qualifica di terziSi precisa che per “
Qualifica di terzi. Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali): • i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che su- biscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o colle- gate all’Assicurato che, in via occasionale, possono parteci- pare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione; • gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi pro- fessionisti in genere; • le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Esercizio Assicurato; • le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli am- bienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.
Qualifica di terziNon sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi: il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato. gli assicurati Sci Sicuro appartenenti alla medesima Associazione, ad eccezione dei danni che hanno cagionato un’invalidità permanente, se il sinistro si è verificato durante lo svolgimento di una manifestazione organizzata dalla propria Associazione (gara, gita, corso di sci).
Qualifica di terzi. Ai fini della presente garanzia gli "Utilizzatori" sono considerati terzi gli uni verso gli altri.
Qualifica di terziNon sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT: ✓ le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione ✓ il legale rappresentante dell’Assicurato ✓ i prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ✓ altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.