Manometri Clausole campione

Manometri. I manometri dovranno avere una classe di precisione UNI 2.5; con campo di temperatura da -20÷90°C; resistere ad una pressione massima d’esercizio +25% scala massima ed essere conformi norme ISPESL.Tutte le elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi d’elettropompe saranno provvisti d’attacchi per manometro (con rubinetti di fermo). Se richiesto, il manometro (con scala adeguata) dovrà essere installato stabilmente e in questo caso il manometro per il controllo della prevalenza utile sarà del tipo “xxxxxxx” con cassa in alluminio fuso o cromato resistente alla corrosione, ghiera dello stesso materiale a perfetta tenuta, quadrante in alluminio bianco, con numeri litografati o comunque riportati in maniera indelebile; dovrà essere fissato in modo stabile, su una piastra d’alluminio, d’adeguato spessore. Ciascuna stazione di filtrazione e ciascuna unità di trattamento dell’aria sarà provvista di manometro differenziale (di tipo magnehelic o analogo); tale manometro sarà montato a fianco dei termometri, sulla piastra porta-termometri.
Manometri. Tutte le elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi di elettropompe saranno provviste di attacchi per manometro (con rubinetti di fermo). Se richiesto, il manometro (con scala adeguata) dovrà essere installato stabilmente e in questo caso il manometro per il controllo della prevalenza utile sarà del tipo xxxxxxx con cassa in alluminio fuso o cromato resistente alla corrosione, ghiera dello stesso materiale a perfetta tenuta, quadrante in alluminio bianco, con numeri litografati o comunque riportati in maniera indelebile; dovrà essere fissato in modo sta- bile, su una piastra di alluminio, di adeguato spessore. Ciascuna stazione di filtrazione e ciascuna unità di trattamento dell'aria sarà provvista di mano- metro differenziale (di tipo magnehelic o analogo); tale manometro sarà montato a fianco dei termometri, sulla piastra porta-termometri. Il costo del manometro si intende compreso nel costo della stazione di filtrazione e/o U.T.A.
Manometri. Gli apparecchi dovranno essere a quadrante, con cassa in acciaio AISI 304 DN 100, quadrante in alluminio a fondo bianco con graduazione e numerazione in nero, lancette in alluminio, perno di attacco in acciaio AISI 316, molla tubolare in acciaio AISI 316, movimento in acciaio inox con settore rinforzato, guarnizione in gomma naturale bianca, anello in acciaio AISI 304 con innesto a baionetta. La gradazione sarà in kPa o in bar. Il fondo scala sarà adatto alle pressioni del circuito secondo le indicazioni di progetto. In mancanza di specifiche indicazioni si utilizzeranno apparecchi con fondo scala pari a circa 1,5 volte la massima pressione riscontrabile nel circuito. Saranno completi di rubinetto di intercettazione con flangetta di attacco manometro campione a norme INAIL, e xxxxxxxx di collegamento in rame con attacco da 3/8" avvitato su apposito manicotto saldato sulla tubazione. I manometri saranno strumenti con precisione di classe 1.
Manometri. I manometri per la semplice indicazione della pressione dovranno essere con quadrante da 130 mm. e con attacco da 1/2" tipo in bagno di glicerina per la protezione delle brusche variazioni di pressione. La presa sulle tubazioni dovrà essere fatta a valle della valvola di ritegno, con saracinesca di esclusione; fra presa e manometro dovrà essere sempre interposto un tubetto capillare di rame o plastica (Ø interno inferiore a 2 mm.) avvolto a spirale della lunghezza di almeno mt. 2 per l' attenuazione dei colpi di pressione; la presa del manometro non dovrà mai essere unita a quella del rubinetto di prelievo campioni. I manometri dovranno essere completi di rubinetto a tre vie. I manometri registratori dovranno avere diagramma continuo settimanale, avanzamento circa 0,6 cm/ora a carica a mano settimanale, marca Cella x Xxxxxxxxx x Xxxxxxx. Dovranno essere sempre corredati da n. 2 pennini, n. 3 boccette di inchiostro igroscopico e da n. 150 rotoli di carta diagrammale settimanale.
Manometri. Gli indicatori di pressione dovranno avere la scala graduata in Bar, Kg/cm2, sulla quale sia possibile indicare, con segno facilmente visibile, la pressione max di esercizio dello scambiatore di calore. Per l’indicazione della pressione max è consentito l’uso di un indice regolabile esclusivamente a mezzo di un utensile. Dovranno avere un diametro minimo di 100 mm, cassa metallica stagna ed anello di bloccaggio del vetro avvitato, verniciati in nero antiacido (è consigliabile la cassa in acciaio inox), con quadrante bianco, con scala in nero ed indice con azzeramento. L’elemento di misura dovrà essere in lega di rame, e costruito secondo norme DIN 16064. Il fondo scala degli indicatori di pressione dovrà essere compreso tra 1,25 e 1,5 volte la pressione max di esercizio dell’impianto; la classe di precisione dell’indicatore di pressione dovrà essere 1,6 secondo norma DIN 16109. La scala dello strumento dovrà rispondere alle norme DIN 16128, mentre l’attacco secondo norme DIN 16288. Un indicatore di pressione dovrà essere applicato in modo che sia agevole la lettura sulla tubazione di mandata lato secondario di ogni scambiatore, prima di qualsiasi organo di intercettazione, mediante una presa di pressione provvista di stacco per l’applicazione dello strumento di controllo; detto stacco dovrà essere del tipo a disco piano di 40 cm di diametro e 4 mm di spessore.
Manometri. I manometri dovranno essere del tipo con viti di ritaratura a quadrante diametro 150 mm, in bagno di glicerina, completo di ricciolo e rubinetto a 3 vie. Xxxxxxxx e xxxxxxxxx in rame su acqua calda e fredda ed in acciaio per vapore. Saranno montati i manometri su ogni collettore, a monte ed a valle d’ogni apparecchiatura e su ciascun circuito d’utenza.
Manometri. Sarà del tipo a quadrante, con vite di ritaratura, a bagno di glicerina, diametro quadrante >100 mm, completo di ricciolo e rubinetto a tre vie, entrambi in rame. Saranno montati manometri a monte e a valle di ogni apparecchiature che determina una variazione di pressione. In particolare, tutte le elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi di elettropompe saranno provviste di attacchi per manometro (con rubinetti di fermo). Se richiesto, il manometro (con scala adeguata) dovrà essere installato stabilmente in questo caso il manometro per il controllo della prevalenza utile sarà del tipo xxxxxxx, con cassa in alluminio fuso o ottone cromato, resistente alla corrosione, ghiera dello stesso materiale, a perfetta tenuta, quadrante in alluminio bianco, con numeri litografati o comunque riportati in maniera indelebile; dovrà essere fissato in modo stabile, su una piastra di alluminio, di adeguato spessore. Ciascuna stazione di filtrazione e ciascuna centrale di trattamento dell'aria sarà provvista di manometro differenziale (tipo magnehelic o analogo); per quanto riguarda i condizionatori, il manometro sarà montato a fianco dei termometri, sulla piastra portatermometri. Il costo del manometro differenziale si intende compreso nel costo della stazione di filtrazione e/o C.T.A. I manometri, a seconda del loro utilizzo, potranno avere le seguenti caratteristiche: 1. Manometri a quadrante diametro minimo 100 mm atti per acqua calda e refrigerata (5÷90°C), tipo a membrana con scala compresa tra meno 100% e più 100% della pressione di esercizio. 2. Manometri a quadrante diametro minimo 100 mm per acqua surriscaldata, tipo a membrana con pressione max di esercizio 15 bar. 3. Manometri differenziali per aria tipo magnehelic o analogo completi di collegamenti aria.

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  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Massimale Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Antiriciclaggio Il Cliente dichiara di: a) di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché all’eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio. b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra Autorità competente In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

  • Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Aggiornamenti Durante il Periodo di abbonamento, il Fornitore potrà fornire periodicamente, senza la previa autorizzazione o il previo consenso dell’utente, upgrade, aggiornamenti o sostituzioni per qualsiasi Soluzione (“Aggiornamento”) e a seguito di tale fornitura l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare la Soluzione o il Dispositivo in questione (o alcune funzioni del Dispositivo) fino al termine dell’installazione o dell’attivazione dell’aggiornamento. Ogni Aggiornamento verrà considerato come parte della Soluzione per tutti i fini citati nel presente Accordo. Gli aggiornamenti possono comportare sia l’aggiunta che l’eliminazione di qualsiasi caratteristica o funzionalità offerta da una Soluzione o possono sostituirla del tutto e il Fornitore determinerà il contenuto, le caratteristiche e le funzionalità della Soluzione aggiornata a sua esclusiva discrezione. Il Fornitore non è tenuto a offrire all’utente la possibilità di rifiutare o ritardare gli Aggiornamenti ma, in ogni caso, per ottenere le massime prestazioni dalla Soluzione, potrebbe essere necessario scaricare e consentire l’installazione o l’attivazione di tutti gli Aggiornamenti disponibili. Il Fornitore può interrompere il servizio di assistenza fornito per una Soluzione finché l’utente non abbia accettato e installato o attivato tutti gli Aggiornamenti. Il Fornitore stabilirà, a suo insindacabile giudizio, se e quando sono necessari nuovi Aggiornamenti e non è tenuto a fornire alcun Aggiornamento all’utente. Il Fornitore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la fornitura di Aggiornamenti relativi a qualsiasi versione della Soluzione diversa dalla versione più recente, o Aggiornamenti che supportino l’utilizzo della Soluzione con versioni di sistemi operativi, programmi di posta elettronica, browser e altro software con cui la Soluzione è stata progettata per funzionare.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.