Common use of Materie Clause in Contracts

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte2. Le parti, nel confermare la validità degli norme contenute nei contratti e accordi aziendali realizzati, ed provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che non siano in particolare contrasto con le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnon siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia. 15N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1° comma, 147, 149, 153. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti riporteranno all'apposita Commissione concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi; potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV; - le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui all'art. 15146, punto b)1° comma; - gli istituti di cui alla Sezione I, le valutazioni in meritoXxxxxx I, anche fornendo adeguate proposteII, III e IV; - gli istituti previsti dalle Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. Le parti95, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati97, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti 115 e 116; - gli istituti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati cui agli artt. 118 e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione132. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative Tali intese saranno definite tramite il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri anche direttamente a livello nazionale e comunitarioaziendale. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioTali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14/2/2004 e art. 41 del CCNL; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni Sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure corso degli incontri di interesse aziendale, sempre cui all’art. 2. - Nota a verbale - Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31/7/1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Materie. Nelle aziende che abbiano(Vedi accordo di rinnovo in nota) Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnon siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia. 15N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... (Contenuti) Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1° comma, 147, 149, 153. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti riporteranno all'apposita Commissione concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi; potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV; - le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui all'art. 15146, punto b)1° comma; - gli istituti di cui alla Sezione I, le valutazioni in meritoXxxxxx I, anche fornendo adeguate proposteII, III e IV; - gli istituti previsti dalle Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. Le parti95, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati97, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti 115 e 116; - gli istituti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati cui agli artt. 118 e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione132. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative Tali intese saranno definite tramite il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri anche direttamente a livello nazionale e comunitarioaziendale. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioTali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-part- time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari partico- lari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdell’art. 148142; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimentod’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;. 7) tutela della salute e dell'integrità dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza sicurez- za nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero ovve- ro quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usu- fruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizza- zione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità fles- sibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dell’attività dei Patronatipatronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento miglioramen- to della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento all’andamento economico dell'impresadell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito nel- l’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre men- tre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lCCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendaspeci- fiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'artall’art. 10097, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnell’art. 15, le parti riporteranno all'apposita all’ap- posita Commissione di cui all'artall’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione all’organizzazione del lavoro, all'occupazione all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione contrat- tazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione riorganizzazio- ne e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione . dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di com- petenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad inizia- tive o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad ini- ziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizza- ti a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rile- vanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a rein- serirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero ovve- ro quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usu- fruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizza- zione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità fles- sibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimen- to/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressa- mente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove con- venuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenu- to anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competen- za, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confron- to su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori ter- ritoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni Sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure corso degli incontri di interesse aziendale, sempre cui all’art. 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contrat- to nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livel o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatenazionale o comunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite al e parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori del e aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno dif icoltà a reinserirsi a causa del 'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui al 'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artal 'art. 9 della del a legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla al a lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento af idamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del a organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle del e ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento af idamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione del e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione disposizioni legislative in tema di programmi aziendaliparità uomo-donna e di pari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate al a promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.llivel o nazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito al 'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare al a Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nel e realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione al e particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento del a qualità dei servizi of erti al consumatore tenuto anche conto del e esigenze dei dipendenti, a livel o territoriale di competenza, potranno essere ef ettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quel i di fatto in vigore. Al medesimo livel o, infine, potranno essere ef ettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione del 'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione del 'orario settimanale; 3) flessibilità del 'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione al e Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure corso degli incontri di interesse aziendale, sempre cui al 'art. 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che non siano previste nella classificazione in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere ef icacia. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... Al secondo livel o di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sul e materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livel o. Al secondo livel o di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nel 'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sul e materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livel o. Ai medesimi livel i di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livel i di produttività, competitività ed ef icienza del e imprese, sul e materie di cui all'artal a Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 100118, 132 e che assumano significato e valenza generali146, così come previsto nell'art1° comma, 147, 149, 153. 15Nel 'ambito del secondo livel o di contrattazione territoriale o aziendale, le parti riporteranno all'apposita Commissione ciascuno per i propri rispettivi ambiti di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoroapplicazione, potranno essere affrontati realizzate intese volte al superamento o al a rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti concordano che nel e definitisituazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio del 'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi presenza di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre idonei provvedimenti legislativi; potranno essere concordati interventi ricercate idonee soluzioni attraverso intese con ef etti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di formazione cui al a Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e riqualificazione connessi XIV; - le ferie, di cui al a Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad iniziative eccezione del 'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui al 'art. 146, 1° comma; - gli istituti di cui al a Sezione I, Xxxxxx I, II, III e IV; - gli istituti previsti dal e Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 95, 97, 115 e 116; - gli istituti di cui agli artt. 118 e 132. Tali intese saranno definite tramite il supporto del 'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri direttamente a livel o aziendale. Tali intese potranno riguardare specificamente anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioaree del sud Italia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnon siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia. 15N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1º comma, 147, 149, 153. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti riporteranno all'apposita Commissione concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi; potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV; - le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui all'art. 15146, punto b)1º comma; - gli istituti di cui alla Sezione I, le valutazioni in meritoXxxxxx I, anche fornendo adeguate proposteII, III e IV; - gli istituti previsti dalle Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. Le parti95, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati97, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti 115 e 116; - gli istituti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati cui agli artt. 118 e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione132. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative Tali intese saranno definite tramite il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri anche direttamente a livello nazionale e comunitarioaziendale. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioTali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;. 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.C.C.N.L.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno A livello aziendale possono essere concordate particolari norme riguardanti: 1) : • articolazione dell'orario settimanale; • turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) ; • eventuali forme di flessibilità; 3) , anche a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 30 del c.c.n.l.; • part-time; 4) : modalità di svolgimento del lavoro supplementare nei limiti previsti dall'art. 38 del c.c.n.l.; modalità di applicazione di clausole elastiche e flessibili nei limiti di cui all'Art. 39(Clausole elastiche e flessibili); modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo parentale spettante; • modalità di attuazione dei contratti a termine per studenti universitari o di scuole secondarie di secondo grado; • determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) 71; • tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) ; • parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità 179; • molestie sessuali; • ulteriori modalità di godimento del congedo parentale, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 96 (Congedo parentale a ore); • ulteriori modalità di godimento del congedo di cui all'artall'Art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a64 (Congedo per le donne vittime di violenza di genere) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto a dodici anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) età; • programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-part- time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnon siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia. 15N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1º comma, 147, 149, 153. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti riporteranno all'apposita Commissione concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi; potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV; - le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui all'art. 15146, punto b)1º comma; - gli istituti di cui alla Sezione I, le valutazioni in meritoXxxxxx I, anche fornendo adeguate proposteII, III e IV; - gli istituti previsti dalle Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. Le parti95, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati97, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti 115 e 116; - gli istituti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati cui agli artt. 118 e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione132. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative Tali intese saranno definite tramite il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri anche direttamente a livello nazionale e comunitarioaziendale. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioTali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnon siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia. 15N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1° comma, 147, 149, 153. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti riporteranno all'apposita Commissione concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi; potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV; - le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui all'art. 15146, punto b)1° comma; - gli istituti di cui alla Sezione I, le valutazioni in meritoXxxxxx I, anche fornendo adeguate proposteII, III e IV; - gli istituti previsti dalle Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. Le parti95, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati97, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti 115 e 116; - gli istituti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati cui agli artt. 118 e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione132. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative Tali intese saranno definite tramite il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri anche direttamente a livello nazionale e comunitarioaziendale. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioTali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: politiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; comunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilità; formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-time; 4) determinazione programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di inserimento di cui all'artall’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9del CCNL; 4) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: : a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; ; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10; 5) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11mercato del lavoro; 6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni Sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure corso degli incontri di interesse aziendale, sempre cui all’art. 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdell’art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimentod’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dell’attività dei Patronatipatronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento all’andamento economico dell'impresadell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lCCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'artall’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnell’art. 15, le parti riporteranno all'apposita all’apposita Commissione di cui all'artall’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione all’organizzazione del lavoro, all'occupazione all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio CONFCOMMERCIO o alla Associazione all’Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione lavoro dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioCONFCOMMERCIO.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di compe- tenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche anive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direnive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o funzioni anribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a fa- vorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squi- libri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile anivare i contrani di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità 2essibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti progeni articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità 2essibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile 2essibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità 2essibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto ono anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero anivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) definizione di accordi in materia di apprendistato e contrani d’inserimento/ reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspeni espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in anuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, anività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contrattoverranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissio- ne Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tuni i compiti sopra individuati, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; associazioni imprenditoriali territoriali e le cor- rispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del senore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi oRerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere eRenuati incontri per il confronto su provvedimenti di caranere legislativo o ammi- nistrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fano in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere eRenuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario senimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario senimanale; 3) 2essibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le figure notizie in possesso degli Osservatori territoria- li ai sensi del successivo art. 20, lenera d), ovvero i dati fani oggeno di interesse aziendale, sempre informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2. Le norme contenute nei contrani e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 lu- glio 1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contrano nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-FISASCAT- CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdell’art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimentod’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente espres- samente rinviati;. 7) tutela della salute e dell'integrità dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dell’attività dei Patronatipatronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento all’andamento economico dell'impresadell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominatede- nominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa fis- sa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lCCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadell’azien- da; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione classifi- cazione di cui all'artall’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnell’art. 15, le parti riporteranno all'apposita all’apposita Commissione di cui all'artall’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare partico- lare le parti relative all'esercizio all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni rela- zioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione all’organizzazione del lavoro, all'occupazione all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture struttu- re sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Organizza- zioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali Sin- dacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione . dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioConf- commercio.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;. 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge Legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronatipatronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge Legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. C.C.N.L.. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti Parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMSFilcams-CGILCgil, FISASCATFisascat-CISL Cisl e UILTUCSUiltucs-UIL Uil alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, . dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del C.C.N.L.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. 1) articolazione dell'orario settimanale; 122) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifraprocedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 133) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del presente c.c.n.lsuccessivo art. In materia di classificazione del personale20, possono essere lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte2. Le parti, nel confermare la validità degli norme contenute nei contratti e accordi aziendali realizzati, ed provinciali integrativi del C.C.N.L. 31 luglio 1970 che non siano in particolare contrasto con le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdell’art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimentod’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente espres- samente rinviati;. 7) tutela della salute e dell'integrità dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dell’attività dei Patronatipatronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento all’andamento economico dell'impresadell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominatede- nominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa fis- sa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lCCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadell’azien- da; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione classifi- cazione di cui all'artall’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnell’art. 15, le parti riporteranno all'apposita all’apposita Commissione di cui all'artall’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare partico- lare le parti relative all'esercizio all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni rela- zioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione all’organizzazione del lavoro, all'occupazione all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. ristrutturazione.‌ Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture struttu- re sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Organizza- zioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali Sin- dacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione . dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioConf- commercio.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provinciapro-vincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) riguar-danti: - turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) ; - eventuali forme di flessibilità; 3) part-; - part time; 4) ; - determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) 142; contratti a termine; 6) ; contratti d'inserimentod’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) . tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi luo-ghi di lavoro; 8) ; parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) ; azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) : progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) ; programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) ; modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) patronati; - quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) ; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione realizza-zione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominatedenomi-nate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata conserva-ta in cifra; 13) ; - altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lpre-sente CCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadell'azien-da; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione classifica-zione di cui all'art. 10097, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavorolavo-ro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi connes-si ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali sin-dacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla Confcommercio Confesercenti Nazionale o alla Associazione Confesercenti competente per territorio ad essa aderenteterritorio. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommerciolavoro della Confesercenti competente per territorio.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro attraverso anraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatediRerenziate; 2) eventuali forme di flessibilità2essibilità; 3) part-part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdell’art. 148; 5) contratti contrani a termine; 6) contratti d'inserimentocontrani d’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente aspeni espres- samente rinviati;. 7) tutela della salute e dell'integrità dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità 2essibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti progeni articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità 2essibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile 2essibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità 2essibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto ono anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dell’anività dei Patronatipatronati; 11) quanto delegato alla contrattazione contranazione dagli arttarn. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente strenamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo obienivo incrementi di produttivitàprodunività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento all’andamento economico dell'impresadell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominatede- nominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito ricondona nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa fis- sa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lCCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto oggeno di esame, ove già non siano previste nel presente contrattocontrano, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadell’azien- da; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione classifi- cazione di cui all'artall’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnell’art. 15, le parti riporteranno all'apposita all’apposita Commissione di cui all'artall’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare partico- lare le parti relative all'esercizio all’esercizio dei diritti dirini di informazione nonché i sistemi di relazioni rela- zioni sindacali in attoano, si danno altresì atto ano che problemi relativi all'organizzazione all’organizzazione del lavoro, all'occupazione all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati aRrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione contranazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazioneristrunurazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive direnive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddettisuddeni, presentate alle aziende dalle strutture strunu- re sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Organizza- zioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione contranazione dovrà svolgersi con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali Sin- dacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione . dell’Associazione territoriale a carattere caranere generale aderente alla ConfcommercioConf- commercio.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. C.C.N.L. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di compe- tenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche a!ive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno dire!ive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o funzioni a!ribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a fa- vorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squi- libri occupazionali o dei lavoratori che hanno di%coltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile a!ivare i contra!i di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità &essibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti proge!i articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento a%damento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità &essibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile &essibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità &essibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto o!o anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento a%damento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero a!ivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) definizione di accordi in materia di apprendistato e contra!i d’inserimento/ reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspe!i espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in a!uazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, a!ività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contrattoverranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissio- ne Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tu!i i compiti sopra individuati, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; associazioni imprenditoriali territoriali e le cor- rispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del se!ore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi oRerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere eRe!uati incontri per il confronto su provvedimenti di cara!ere legislativo o ammi- nistrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fa!o in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere eRe!uati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario se!imanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario se!imanale; 3) essibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le figure notizie in possesso degli Osservatori territoria- li ai sensi del successivo art. 20, le!era d), ovvero i dati fa!i ogge!o di interesse aziendale, sempre informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2. Le norme contenute nei contra!i e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 lu- glio 1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contra!o nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere e%cacia.

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Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, non siano in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-part- time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnon siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia. 15N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1º comma, 147, 149, 153. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti riporteranno all'apposita Commissione concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi; potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV; - le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui all'art. 15146, punto b)1º comma; - gli istituti di cui alla Sezione I, le valutazioni in meritoXxxxxx I, anche fornendo adeguate proposteII, III e IV; - gli istituti previsti dalle Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. Le parti95, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati97, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti 115 e 116; - gli istituti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati cui agli artt. 118 e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione132. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative Tali intese saranno definite tramite il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri anche direttamente a livello nazionale e comunitarioaziendale. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioTali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento Anche con riferimento agli incontri di cui all'artal precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a: − interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario; − interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; − programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) del CCNL; − azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità ; − altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronati; 11) mercato del lavoro; − definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1. articolazione dell'orario settimanale; 2. procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3. flessibilità dell'orario; 4. lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni Sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure corso degli incontri di interesse aziendale, sempre cui all’art. 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro attraverso a!raverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatediRerenziate; 2) eventuali forme di flessibilità&essibilità; 3) part-part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdell’art. 148; 5) contratti contra!i a termine; 6) contratti d'inserimentocontra!i d’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente aspe!i espres- samente rinviati;. 7) tutela della salute e dell'integrità dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità &essibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti proge!i articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento a%damento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità &essibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile &essibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità &essibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto o!o anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento a%damento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dell’a!ività dei Patronatipatronati; 11) quanto delegato alla contrattazione contra!azione dagli arttar!. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente stre!amente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo obie!ivo incrementi di produttivitàprodu!ività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento all’andamento economico dell'impresadell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominatede- nominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito ricondo!a nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa fis- sa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lCCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto ogge!o di esame, ove già non siano previste nel presente contrattocontra!o, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadell’azien- da; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione classifi- cazione di cui all'artall’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnell’art. 15, le parti riporteranno all'apposita all’apposita Commissione di cui all'artall’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare partico- lare le parti relative all'esercizio all’esercizio dei diritti diri!i di informazione nonché i sistemi di relazioni rela- zioni sindacali in attoa!o, si danno altresì atto a!o che problemi relativi all'organizzazione all’organizzazione del lavoro, all'occupazione all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati aRrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione contra!azione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazioneristru!urazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dire!ive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddettisudde!i, presentate alle aziende dalle strutture stru!u- re sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Organizza- zioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione contra!azione dovrà svolgersi con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali Sin- dacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione . dell’Associazione territoriale a carattere cara!ere generale aderente alla ConfcommercioConf- commercio.

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Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di compe- tenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a fa- vorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squi- libri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/ reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissio- ne Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le cor- rispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o ammi- nistrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.‌ Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoria- li ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni Sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure corso degli incontri di interesse aziendale, sempre cui all’art. 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 lu- glio 1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Materie. Nelle Nel e aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nel 'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario del 'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatedif erenziate; 2) eventuali forme di flessibilità; 3) part-time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdel 'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'artal 'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della del a salute e dell'integrità del 'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdal 'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artal 'art. 9 della del a legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla al a lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento af idamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del 'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle del e ore, flessibilità sui turni, orario xxxxxx concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento af idamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività del 'attività dei Patronati; 11) quanto delegato alla al a contrattazione dagli artt. 20 e 21 della del a legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella nel a realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della del a competitività, nonché ai risultati legati all'andamento al 'andamento economico dell'impresadel 'impresa. Laddove a livello livel o aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nel 'ambito del e nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadel 'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella nel a classificazione di cui all'artal 'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnel 'art. 15, le parti riporteranno all'apposita al 'apposita Commissione di cui all'artal 'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio al 'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione al 'organizzazione del lavoro, all'occupazione al 'occupazione ed alle al e condizioni di lavoro, potranno essere affrontati af rontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello livel o nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle al e aziende dalle dal e strutture sindacali ai vari livelli livel i saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle dal e Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della del a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla al a Confcommercio o alla al a Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle del e Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle al e Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione del 'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla al a Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'Accordo Interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del C.C.N.L.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge Legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni Sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del C.C.N.L. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, non siano in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente Contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) eventuali forme di flessibilità;flessibilità; 3) part-part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;. 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge Legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati;patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge Legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. C.C.N.L.. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, le parti Parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMSFilcams-CGILCgil, FISASCATFisascat-CISL Cisl e UILTUCSUiltucs-UIL Uil alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, . dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Samples: CCNL 18.7.2008

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche (Vedi accordo di rinnovo in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:nota) 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione della organizzazione del lavoro, tra cui part-part- time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) quanto delegato alla contrattazione dagli definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. 20 da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendalipari opportunità, aventi come obiettivo incrementi attività di produttività, studio e di qualità, altri elementi rilevanti ai fini ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all'art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell'orario settimanale; 2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; 3) flessibilità dell'orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione corso degli incontri di cui all'art. 100, 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnon siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia. 15N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli: - Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II; - Titolo III; - Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1° comma, 147, 149, 153. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art. ... (Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno) Le parti riporteranno all'apposita Commissione concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi; potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti: - il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV; - le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 148; - i permessi retribuiti, di cui all'art. 15146, punto b)1° comma; - gli istituti di cui alla Sezione I, le valutazioni in meritoXxxxxx I, anche fornendo adeguate proposteII, III e IV; - gli istituti previsti dalle Sezioni II e III; - la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. Le parti95, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati97, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti 115 e 116; - gli istituti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati cui agli artt. 118 e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione132. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative Tali intese saranno definite tramite il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale o direttive dei pubblici poteri anche direttamente a livello nazionale e comunitarioaziendale. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfcommercioTali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: : 1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; ; 2) eventuali forme di flessibilità; ; 3) part-part time; ; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'artdell’art. 148; 142; 5) contratti a termine; ; 6) contratti d'inserimentod’inserimento/reinserimento di cui all'artall’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; . 7) tutela della salute e dell'integrità dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; ; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'artdall’art. 13; ; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare: : a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; ; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; ; 10) modalità di svolgimento dell'attività dell’attività dei Patronati; patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; ”; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento all’andamento economico dell'impresadell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; ; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lCCNL. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'aziendadell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'artall’art. 10097, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'artnell’art. 15, le parti riporteranno all'apposita all’apposita Commissione di cui all'artall’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le partiParti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione all’organizzazione del lavoro, all'occupazione all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCSUILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento l’intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione . dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

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Materie. Nelle aziende che abbianoAnche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, anche al livello di compe- tenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in più unità decentrate nell'ambito materia di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardantipolitiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) turni interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziatecomunitario; 2) eventuali forme interventi di flessibilitàformazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziati- ve o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) part-timeprogrammi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a fa- vorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squi- libri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148; 5) contratti a termine; 6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati; 7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all'artall’art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolarepar- ticolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire usufru- ire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini xxx- xxxx fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 105) modalità altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di svolgimento dell'attività dei Patronatimercato del lavoro; 116) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/ reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove convenuto in materia a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.lnazionale. In materia di classificazione del personalepersonale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, possono verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissio- ne Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le cor- rispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o ammi- nistrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoria- li ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di esame, ove già non siano previste informazione alle Organizzazioni Sindacali nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure corso degli incontri di interesse aziendale, sempre cui all’art. 2. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 lu- glio 1970 che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, in contrasto con le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione norme del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi presente contratto nazionale seguiteranno ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercioavere efficacia.

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