Common use of Maternità Clause in Contracts

Maternità. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l’Azienda l’indennità corrisposta dall’INPS. L’integrazione di cui sopra spetta alla lavoratrice anche nei casi di maternità a rischio certificata come previsto dalle norme vigenti in materia. Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga malattia o infortunio, si applicano le disposizioni dell’art. 55 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia o sopravviene l’infortunio. La lavoratrice/il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell’art. 10, legge 4 maggio 1993, n. 184) può avvalersi dell’astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidatario. I periodi di assenza dal lavoro previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, vanno computati nell’anzianità di servizio agli effetti degli avanzamenti e benefici economici automatici di cui all’art. 115 oltre che agli effetti di legge.

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Maternità. 1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperiopuerperio al di- rigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribu- zione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi. 2. Nel caso in cui dovesse essere, per legge, posta a carico di Enti pre- videnziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quel- la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l’Azienda l’indennità corrisposta dall’INPS. L’integrazione di cui sopra spetta alla lavoratrice anche nei casi al comma che precede, le prestazioni in parola verranno inte- grate dall’azienda per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di maternità a rischio certificata come previsto dalle norme vigenti in materiacinque mesi. 3. Ove durante il periodo di cui al primo comma astensione obbligatoria intervenga una malattia o infortunio, si applicano le disposizioni dell’art. 55 19 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia o sopravviene l’infortunio. La lavoratrice/il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell’art. 10, legge 4 maggio 1993, n. 184) può avvalersi dell’astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidatariostessa. 4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significati- vi a causa di assenza dal lavoro previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001maternità, n. 151malattia o infortunio, vanno computati nell’anzianità di servizio agli effetti degli avanzamenti e benefici economici automatici di cui all’art. 115 oltre che agli effetti di legge.saranno ammessi al rien-

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Maternità. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l’Azienda l’indennità corrisposta dall’INPS. L’integrazione di cui sopra spetta alla lavoratrice anche nei casi di maternità a rischio certificata come previsto dalle norme vigenti in materia. Ove durante il periodo di cui al primo comma precedente intervenga malattia o infortunio, si applicano le disposizioni dell’art. 55 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia o sopravviene l’infortunio. La lavoratriceIl lavoratore/il lavoratore lavoratrice affidatario del minore (ai sensi dell’art. 10, legge 4 maggio 1993, n. 184) può avvalersi dell’astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidatario. I periodi di assenza dal lavoro previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, vanno computati nell’anzianità di servizio agli effetti degli avanzamenti e benefici economici automatici di cui all’art. 115 oltre che agli effetti di legge.

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