Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
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Samples: Assicurazione Bagaglio – Annullamento Gite, Viaggi E/O Scambi Culturali – Assicurazione Danni Ad Occhiali Ed Effetti Personali, scuolerovetta.edu.it, www.istitutobenini.edu.it
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazionegià dal primo incontro, con esclusione l’assistenza di quelle in materia un avvocato. Informiamo infine che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di Risarcimento consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del danno derivante dalla circolazione Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di veicoli e natanti, per usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera, Contratto Con Partecipazione Agli Utili, Contratto Con Partecipazione Agli Utili
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente contraente o l’Assicurato l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000n. 0000000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia In caso di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche controversia in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazionegià dal primo incontro, con esclusione l’assistenza di quelle in materia un avvocato. Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di Risarcimento consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del danno derivante dalla circolazione 16 luglio 2013) e di veicoli e natanti, per usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
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Samples: Valore Vita Reale Top, Valore Vita Reale Light
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prioritariamente ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano intenda avvalersi di tale possibilità, potranno potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni UniSalute S.p.A., Ufficio RiscontroLiquidazione Rimborsuale e Recuperi, Xxx Xxxxxxxxxxx 00xxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000n. 0000000000. Dal 20 marzo 2011 il Il tentativo di mediazione è obbligatorio, obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia . Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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Samples: www.enpam.it, www.enpam.it
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia In caso di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche controversia in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazionegià dal primo incontro, con esclusione l’assistenza di quelle in materia un avvocato. Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di Risarcimento consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del danno derivante dalla circolazione Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di veicoli e natanti, per usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
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Samples: www.cassadiprevidenzamps.it, Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale E Premio Annuo Costante
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia In caso di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche controversia in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazionegià dal primo incontro, con esclusione l’assistenza di quelle in materia un avvocato. Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di Risarcimento consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del danno derivante dalla circolazione 16 luglio 2013) e di veicoli e natanti, per usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Decrescente E Premio Annuo Costante Limitato Tariffa 207l, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo legisla- tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilitàpossibi- lità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito nell'ap- posito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato l'Assicurato intendano avvalersi av- valersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, 00000 Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx all'indiriz- zo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000000 0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorioobbliga- torio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione dell'instaurazio- ne della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazionegià dal primo incontro, con esclusione l'assistenza di quelle un avvocato. AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in materia tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione istituto di veicoli medicina legale e natantidelle assicurazioni, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per i dettagli si veda il punto 6.4 delle Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Salute E Dell’integrità Fisica
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazionegià dal primo incontro, con esclusione l'assistenza di quelle un avvocato. Mod. 5006/NI ASS - Ed. 04/2016 Pag. 5 di 9 AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in materia tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione istituto di veicoli medicina legale e natantidelle assicurazioni, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012più vicino alla residenza dell'Assicurato. Per i dettagli si veda il l'art. 3.3.4 delle Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Viaggio
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazionegià dal primo incontro, con esclusione l'assistenza di quelle in materia un avvocato. Mod. 5223-V/NI INF - Ed.09/2015 Pag. 4 di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.7
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Samples: Contratto Di Viaggio
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo legislative n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente contraente o l’Assicurato l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Uffi cio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.00000000000000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Ai sensi del Decreto legislativo Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè obbligatorio e deve pertanto essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. La domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo di Mediazione situato nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. In tal caso, per il Cliente dovrà far pervenire la richiesta di mediazione (con l'indicazione dell'Organismo, delle Parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa), depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Cardif - Customer Care - Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 3, 20124 Milano, fax n. 00 00000000. Per le controversie in materia relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di contratti residenza o domicilio del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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Samples: bnl.it