Rilascio della Carta Clausole campione

Rilascio della Carta. 1. L’accettazione della richiesta di emissione della Carta è subordinata al giudizio della Banca. 2. La Carta è rilasciata all’intestatario/cointestatario del conto corrente di riferimento; è strettamente persona- le e in nessun caso e per nessuna ragione può essere ceduta o data in uso a terzi. 3. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in una busta sigillata, ovvero mediante altra modalità tempo per tempo prevista dalla Banca (es. via sms), comunicata anche tramite avvisi impersonali sul Sito. 4. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo, né renderlo accessibile a terzi. 5. La Banca invia per posta al Titolare la Carta ed il rela- tivo PIN, qualora cartaceo, al domicilio da questi eletto con la sottoscrizione delle norme di conto corrente o al diverso indirizzo specificato nella richiesta di rilascio della Carta; ovvero comunicato con le forme di tem- po per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx; al medesimo indirizzo la Banca invia al Titolare il P.I.N. e le successive Carte in caso di sostituzione. 6. Qualora ricorrano esigenze di efficienza e/o sicurez- za, la Banca può adottare le modalità di invio della Carta e del PIN ritenute più idonee. Sono a carico del- la Banca i rischi derivanti dalla spedizione al Titolare della Carta e del PIN. 7. In caso di conto corrente intestato a più persone la Carta potrà essere richiesta da ciascun cointestata- rio e la Banca la invierà al domicilio comunicato nel contratto di conto corrente ovvero all’indirizzo comu- nicato con le forme tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx. 8. All’atto dell’invio della Carta la Banca comunica al Tito- lare il limite di utilizzo massimo della Carta, che potrà essere variato in aumento o in diminuzione, a richiesta del medesimo Titolare, ove accolta dalla Banca. 9. La Carta è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa, normalmente 36 mesi Le Carte in scaden- za verranno automaticamente sostituite dalla Banca – con contestuale addebito del costo di remissione, ove previsto. è facoltà della Banca inviare una Carta rinnovata che: (i) operi su un circuito diverso rispetto alla precedente giunta in scadenza, purchè il circuito sia di analoga diffusione; (ii) preveda un diverso termi- ne di validità; (iii) sia dotata di nuove...
Rilascio della Carta. La Carta è di proprietà esclusiva del Finanziatore, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Il Finanziatore invia al Titolare la Carta dopo che il Titolare ha firmato questo Contratto. All’atto della ricezione della Carta, il Titolare è tenuto ad apporvi la propria firma, che deve essere riprodotta in maniera conforme sugli ordini di pagamento o documenti equivalenti. Per l’utilizzazione della Carta presso sportelli automatici abilitati o per l’uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal Titolare viene attribuito a ciascun Titolare un numero di Codice Personale Segreto (PIN) generato elettronicamente e non noto al personale del Finanziatore. Il numero di PIN verrà consegnato al Titolare presso lo sportello del Finanziatore oppure verrà spedito direttamente da quest’ultimo: in ogni caso il numero di PIN sarà contenuto in un plico sigillato.
Rilascio della Carta. 1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e consegnato al cliente in un plico sigillato. 3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Banca può consegnare personalmente al cliente sia la Carta che il PIN. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest'ultimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati. 4. La Banca ha facoltà di inviare la Carta al cliente a mezzo posta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
Rilascio della Carta. CONFORME
Rilascio della Carta. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
Rilascio della Carta. CONDIZIONI GENERALI CARTA DI CREDITO A SALDO 01/2021 La Carta è di proprietà esclusiva di SCB, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. SCB invia al Titolare la Carta dopo che il Titolare ha firmato questo Contratto. All’atto della ricezione della Carta, il Titolare è tenuto ad apporvi la propria firma. Per l’utilizzazione della Carta presso sportelli automatici abilitati o per l’uso delle apparecchiature elet- troniche manovrate esclusivamente dal Titolare viene attribuito a ciascun Titolare un numero di Codice Personale Segreto (PIN) generato elettronicamente e non noto al personale di SCB. Il numero di PIN verrà consegnato al Titolare tramite spedizione postale con plico sigillato.
Rilascio della Carta. 1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato. 3. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. Il P.I.N. viene generato elettronicamente e, pertanto, non è noto al personale della Banca. 4. La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N. all’atto della richiesta del servizio. 5. La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta in caso di sostituzione di quella in scadenza.
Rilascio della Carta. La carta assegnata al Cliente resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Ad ogni carta è associato un PIN, fornito al Cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione dei PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. La Banca, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, fornisce al Cliente la carta e il relativo PIN.
Rilascio della Carta. La Carta, di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. In caso di persone giuridiche (ivi comprese società di persone, comitati, associazioni di fatto, ecc.) la Carta è rilasciata ad un soggetto autorizzato ad operare sul Conto sulla base di elementi portati a conoscenza della Banca per iscritto, ovvero ad un altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione del presente contratto. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto al successivo art. 66, la Banca procede al rilascio di una nuova Carta e del PIN. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviare presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore ad un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.

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  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.