Fenomeni atmosferici. La Società indennizza i danni materiali e di- retti alle cose assicurate causati da trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare. La garanzia comprende anche i danni da ac- qua penetrata all’interno del fabbricato attra- verso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti - purché chiusi al momento del sinistro - causate dagli eventi atmosferici sopra indicati. Sono esclusi i danni causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali od artificiali; • mareggiate e penetrazione di acqua marina; • acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • xxxxxxxx, caduta sassi, slavine, gelo, neve, sovraccarico di neve; • cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno; sono altresì esclusi i danni subiti da: • coperture pressostatiche, serre e loro con- tenuto, verande, tende esterne, gazebo e cose mobili all’aperto; • tettoie e porticati aperti da uno o più lati e quanto in essi contenuto; • lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine; • pannelli solari termici; • pannelli fotovoltaici. La presente garanzia viene prestata con se- guenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraen- te, che verrà riportata nella Scheda di polizza: Limiti di indennizzo: • 75% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; • 50% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
Fenomeni atmosferici. Non sono indennizzabili i danni causati da: · inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate · formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua · cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine · gelo; · rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque; né i danni a: · piscine, recinti non in muratura, baracche in legno o plastica · tendo-tensostrutture e gazebo.
Fenomeni atmosferici. La Società indennizza i danni materiali all’impianto fotovoltaico direttamente causati da grandine, sovraccarico neve, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze La Società non indennizza i danni causati da:
a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
c) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo;
f) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
g) cedimento, franamento o smottamento del terreno;
h) ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
Fenomeni atmosferici. Fuoriuscita liquidi
Fenomeni atmosferici determinati dall’azione diretta e immediata di: • vento; • urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento; • precipitazioni atmosferiche. I danni dovuti al bagnamento delle parti interne del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni. I danni provocati a tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, sono indennizzati fino al raggiungimento di euro 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo. I danni causati da grandine a: • vetrate, lucernari e verande; • lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica; • Fissi e infissi; I danni conseguenti al crollo totale o parziale del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, sono indennizzati fino al raggiungimento del 70% della Somma assicurata per ciascun Sinistro. - rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine o neve; - insegne, e altri enti all’aperto, a eccezione di antenne, alberi, serbatoi e impianti e installazioni fissi per natura e destinazione;
Fenomeni atmosferici. Sono quelli determinati dall'azione diretta e immediata di:
a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
c) precipitazioni atmosferiche. Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze. Sono inoltre indennizzati entro i limiti indicati all'art. 3.2.1 Fenomeni atmosferici i danni causati da grandine a:
a) tende esterne e relativi sostegni solo se stabilmente ancorati al fabbricato
b) vetrate, lucernari e verande
c) lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica.
Fenomeni atmosferici. La Compagnia rimborsa: - i danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato, solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico - i danni causati da grandine a tende esterne e relativi sostegni purchè stabilmente ancorati al fabbricato, a vetrate lucernari e verande, alle lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica sono indennizzati fino a 1.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione - i danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, fino al 30% della somma assicurata per sinistro e per annualità di polizza - il crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, fino al 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza. Per i danni da crollo del fabbricato causati da sovraccarico neve la garanzia non è valida se la costruzione edile risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto. La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 500 euro per sinistro.
Fenomeni atmosferici. La Società indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: ✓ grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; ✓ bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La Società non indennizzerà i danni causati da: ✓ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; ✓ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; ✓ mareggiata e penetrazione di acqua marina; ✓ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; ✓ gelo, sovraccarico di neve; ✓ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ✓ cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.
Fenomeni atmosferici uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 500,00 ed un massimo risarcimento pari all'80% delle somme assicurate.
Fenomeni atmosferici. I danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.