Fenomeni atmosferici Clausole campione

Fenomeni atmosferici. L’Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato provocati dall’azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l’urto di cose trasportate, crollate e abbattute, purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze. I danni alle parti interne del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni prodotte nel Tetto, nelle pareti o ai serramenti. I danni subiti dai seguenti enti posti all’esterno: ✓ tende; ✓ Insegne; sono indennizzabili fino a € 3.000 per periodo assicurativo. I danni causati da grandine ai seguenti enti posti all’esterno: ✓ Fissi e infissi; ✓ vetrate, lucernari, verande; ✓ pannelli solari e fotovoltaici; ✓ lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica; ✓ tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; sono indennizzabili fino al € 30.000 per periodo assicurativo. I danni causati da sovraccarico neve sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del Fabbricato, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del Tetto, fino al 50% delle Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 250.000 per Sinistro. • inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate; • formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua; • cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo; • rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine; • tettoie e Fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, fatta eccezione per quanto esplicitamente previsto per i danni causati da grandine; • porzioni di Fabbricato, aventi Caratteristiche costruttive di Tipo 02, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti. In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con un minimo di € 200.
Fenomeni atmosferici. La Società indennizza i danni materiali all’impianto fotovoltaico direttamente causati da grandine, sovraccarico neve, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze La Società non indennizza i danni causati da:
Fenomeni atmosferici. Sono quelli determinati dall'azione diretta e immediata di:
Fenomeni atmosferici. 1.4 Fuoriuscita liquidi
Fenomeni atmosferici determinati dall’azione diretta e immediata di: • vento; • urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento; • precipitazioni atmosferiche. I danni dovuti al bagnamento delle parti interne del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni. I danni provocati a tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, sono indennizzati fino al raggiungimento di euro 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo. I danni causati da grandine a: • vetrate, lucernari e verande; • lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica; • Fissi e infissi; I danni conseguenti al crollo totale o parziale del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, sono indennizzati fino al raggiungimento del 70% della Somma assicurata per ciascun Sinistro. - rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine o neve; - insegne, e altri enti all’aperto, a eccezione di antenne, alberi, serbatoi e impianti e installazioni fissi per natura e destinazione;
Fenomeni atmosferici. Non sono indennizzabili i danni causati da: · inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate · formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua · cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine · gelo; · rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque; né i danni a: · piscine, recinti non in muratura, baracche in legno o plastica · tendo-tensostrutture e gazebo.
Fenomeni atmosferici. La Compagnia rimborsa: - i danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato, solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico - i danni causati da grandine a tende esterne e relativi sostegni purchè stabilmente ancorati al fabbricato, a vetrate lucernari e verande, alle lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica sono indennizzati fino a 1.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione - i danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, fino al 30% della somma assicurata per sinistro e per annualità di polizza - il crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, fino al 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza. Per i danni da crollo del fabbricato causati da sovraccarico neve la garanzia non è valida se la costruzione edile risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto. La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 500 euro per sinistro.
Fenomeni atmosferici. La Società indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: ✓ grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; ✓ bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La Società non indennizzerà i danni causati da: ✓ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; ✓ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; ✓ mareggiata e penetrazione di acqua marina; ✓ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; ✓ gelo, sovraccarico di neve; ✓ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ✓ cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.
Fenomeni atmosferici uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 500,00 ed un massimo risarcimento pari all'80% delle somme assicurate.
Fenomeni atmosferici. I danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.