Misure di compensazione Clausole campione

Misure di compensazione i. Le misure compensative che La Società si impegna a porre in essere a beneficio dei Comuni di Vicchio e Dicomano, salvo diversa indicazione da parte della Conferenza dei Servizi e subordinatamente al definitivo ed irrevocabile ottenimento dell’Autorizzazione Unica in relazione al Progetto Eolico sopra indicato, consistono in Misure Specifiche e Misure Equivalenti, entrambe riconosciute per l’intera vita utile dell’Impianto. La Vita Utile dell’Impianto è intesa come il periodo di tempo intercorrente dall’avvio commerciale (immissione del primo kWh in rete) dello stesso sino all’ultimo giorno di funzionamento dell’Impianto, come risultanti dalla cessione dell’Energia alla Rete di Trasmissione Nazionale. L’“Importo annuo complessivo” sarà pari, ogni anno, al valore che a fine anno risulterà maggiore fra il “Valore garantito” (A) ed il “Valore pari al 2,65% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta nell’anno medesimo” (B).
Misure di compensazione. Qualora non fosse possibile, compatibilmente con l’obiettivo della difesa idraulica, applicare le misure di mitigazione nell’esecuzione degli interventi di sistemazione, sarà opportuno attuare delle misure di compensazione, che potranno consistere in interventi di riqualificazione, rinaturazione o rinaturalizzazione da attuare in altri siti del bacino, secondo lunghezze d’alveo o estensione territoriale analoghi.
Misure di compensazione. Le misure di compensazione dovranno essere definite in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.
Misure di compensazione. 5.1 Descrivere le misure di mitigazione e compensazione degli impatti dell’impianto in tutte le sue fasi di vita con specifico riferimento ai “rilevanti valori patrimoniali, paesaggistici e identitari propri del territorio interessato”. Le misure di mitigazione e compensazione dell’impianto sono state descritte al par. 5 del SIA. Inoltre nella Relazione paesaggistica al par. 9 sono riportate le misure di mitigazione al paesaggio naturale, in stato di degrado nella zona e le misure di mitigazione delle interferenze di visibilità rispetto ad elementi del PPTP ritenuti rilevanti rispetto ai valori patrimoniali, paesaggistici e identitari propri del territorio interessato. Nella nuova revisione dei documenti è stato inoltre inserito il progetto di naturalizzazione e forestazione contenuto in: RS06REL0003A1 Relazione “Mitigazioni, riqualificazioni, tutela e forestazione” e gli allegati: • RS06AEG0025A0 - Layout di Progetto per la Rinaturalizzazione dell'Impianto • RS06AEG0026A0 – Tavole da PNF1 a PNF13 Interventi di naturalizzazione, mitigazione e salvaguardia • RS06AEG0027A0 – Tavole PNF14 e PNF15 Dettaglio Composizioni vegetali • Computo metrico Non si ritiene ulteriormente mitigabile il progetto in termini di paesaggio in nessuna delle fasi dell’opera, se non con il ricorso al progetto di paesaggio proposto e rappresentato in RS06AEG0021A1 – Elaborato paesaggistico di progetto – Foto a Volo ‘d’uccello, Skyline e Render fotografici che consiste in un paesaggio energetico e di vegetazione naturale all’interno del più vasto paesaggio agrario ospite. Si vedano in proposito le considerazioni proposte al punto 6.1.b della presente. A compensazione del paesaggio inoltre si propongono altri due interventi, ancora descritti al par. 5 del SIA e al par. 9.4 della Relazione Paesaggistica:• Creazione di una stepping Stone in area D2 Torretta-Lenze (computata nel progetto di naturalizzazione) e • Affidamento a cooperative agricole iscritte ad AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) di 230 ha di pascolo da condurre in biologico, giusta allegata convenzione firmata dal proponente e da un rappresentante AIAB. 5.2 Si richiede che il proponente, anche attraverso l’ascolto delle comunità locali, valuti efficaci misure compensative proporzionate all'impatto ambientale degli interventi che non sarà possibile mitigare In aggiunta alle misure di mitigazione ambientale progettualmente già previste e di cui si può prendere visione mediante la documentazione progettuale, la...
Misure di compensazione. Le misure di compensazione degli impatti indotti sono già state tenute presenti negli elaborati tecnici allegati all'Accordo: si sottolinea soprattutto l'importanza della realizzazione del Parco di Montebello quale misura ampiamente compensativa degli impatti sulla vegetazione e gli ecosistemi dovuti non solo alla futura attività di ampliamento di Cattinara ma anche agli impatti territoriali finora subiti dalla zona di Cattinara.
Misure di compensazione. 70 7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE 71 7.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 71
Misure di compensazione. Dagli esiti della Valutazione Ambientale Strategica del Programma di Azione del Contratto di Lago di Viverone non emerge la necessità di prevedere misure di compensazione delle misure (strutturali e non) concertate. Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al capitolo precedente.
Misure di compensazione. Le misure compensative di cui è stata ritenuta opportuna l’attuazione a beneficio del Comune, salvo diversa indicazione da parte della Conferenza dei Servizi, saranno corrisposte subordinatamente al (i) definitivo ed irrevocabile ottenimento dell’Autorizzazione Unica e (ii) alla costruzione e messa in esercizio del Parco Eolico, tenuto conto delle misure di mitigazione già previste dal progetto di realizzazione dell’impianto e/o prescritte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale. Tali misure di compensazione dovranno essere in linea con quanto previsto dalla normativa ed in particolare dalle Linee Guida dettate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e di seguito vengono indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva: A) Creazione di area boschiva con caratteristiche corrispondenti agli habitat boschivi originari della zona, tramite messa a dimora delle specie arboree Leccio / Sughere / Pini /querce e piantumazione autoctona (Preparazione suolo, Scasso, Fornitura, messa a dimora, sistema irrigazione, fertilizzante, manutenzione) per un numero complessivo di 517 tra Leccio e Sughere e di 484 Pini su un’area indicata dal Comune – indicare quantitativamente (ettari) l’area ripiantumata - e gestione successiva ai fini di monitorare la formazione del bosco, per 5 anni successivi alla realizzazione dell’impianto.

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  • Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'ente e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all' attività amministrativa previste dalla L. n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal D.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

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  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

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  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.