Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom)
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Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea eu- ropea possono imporre irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom)) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regola- mento (CE, Euratom) n. 2988/9515.
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Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom)) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/9515.
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Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono può imporre misure e sanzioni amministrative a norma del conformemente al regolamento (UECE, Euratom)) n. 1605/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 199511, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
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