Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero‌ Clausole campione

Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero‌. L’IMDP, sulla base di accordi interistituzionali o nell’ambito di programmi europei e internazionali, sostiene, promuove e favorisce gli scambi di studenti, di primo, secondo e terzo ciclo, con Università estere, sia europee sia non europee, fornendo supporto e orientamento attraverso i propri Uffici Amministrativi e Referenti Accademici. L’IMDP si impegna al rispetto dei principi e delle procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all’estero, in linea con i principali riferimenti europei e l’ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio, tirocinio o ricerca all’estero concorda con il Responsabile accademico il proprio progetto formativo o Learning Agreement for Study o Traineeship – quest’ultimo redatto sul formato approvato dalla Commissione Europea per la mobilità effettuata nell’ambito del Programma Erasmus+ – indicante le attività formative da sostenere presso l’Università/Ente ospitante. Il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito delle attività didattiche svolte dovrà avvenire in sostituzione dei crediti previsti nel curriculum dello studente e in quantità proporzionale alle attività formative svolte con profitto all’estero. I crediti acquisiti come “aggiuntivi” rispetto a quelli previsti dal curriculum dello studente ai fini dell’acquisizione del Titolo di Studio non consentiranno la partecipazione ai programmi di Mobilità Extra Erasmus finanziati dal MUR. La scelta delle attività formative da inserire nel progetto formativo o Learning Agreement for Study o Traineeship viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di appartenenza. Si specifica che, per il conteggio dei punti di laurea relativi alle attività svolte all’estero, le attività reputate valide devono essere necessariamente curriculari e i periodi di attività curriculari sono cumulabili.
Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero‌. Il corso di Laurea in Ostetricia, come indicato dal regolamento di Ateneo sulla mobilità internazionale, sulla base di accordi Inter-istituzionali o nell’ambito di programmi europei e internazionali, sostiene, promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere fornendo supporto e orientamento. In particolare il CdL in Ostetricia: a) Si impegna al rispetto della disciplina relativa ai principi e alle procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all’estero, in linea con i principali riferimenti europei. b) Fornisce la possibilità di svolgere parte dei percorsi di studio presso Università estere con esperienze di apprendimento clinico (tirocinio). c) Garantisce la negoziazione, la stipula e il monitoraggio degli accordi di mobilità studenti e la valutazione dei risultati conseguiti. d) Garantisce la nomina di un referente apposito per la mobilità internazionale. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio, tirocinio o ricerca all’estero concorda con il Responsabile accademico il proprio progetto formativo o Learning Agreement for Traineeship – quest’ultimo redatto sul formato approvato dalla Commissione europea per la mobilità effettuata nell’ambito del Programma Erasmus+ – indicante le attività formative da sostenere presso l’Università ospitante. Il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito delle attività didattiche svolte dovrà avvenire in sostituzione dei crediti previsti nel curriculum dello studente e in quantità proporzionale alle attività formative svolte con profitto all’estero. Non saranno conteggiati ai fini delle risorse quei crediti inseriti come “aggiuntivi” rispetto a quelli previsti dal curriculum dello studente ai fini dell’acquisizione del Titolo di Studio. La scelta delle attività formative da inserire nel progetto formativo o Learning Agreement viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di appartenenza. Al termine del periodo di permanenza all'estero, il Consiglio di Corso di Studi provvederà al riconoscimento delle attività svolte senza previsione di integrazioni. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l’Università di appartenenza.
Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero‌. Il corso di Laurea in infermieristica, come indicato dal regolamento di Ateneo sulla mobilità internazionale, sulla base di accordi Inter-istituzionali o nell’ambito di programmi europei e internazionali, sostiene, promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere fornendo supporto e orientamento. In particolare il CdL in Infermieristica:
Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero‌. L'Ateneo, sulla base di accordi Inter-istituzionali o nell’ambito di programmi europei e internazionali, sostiene, promuove e favorisce gli scambi di studenti, di primo, secondo e terzo ciclo, con Università estere, sia europee sia non europee, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture Amministrative e Accademiche L’ Ateneo si impegna al rispetto della disciplina relativa ai principi e alle procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all’estero, in linea con i principali riferimenti europei Agli studenti è garantita la possibilità di svolgere parte dei propri percorsi di studio presso Università estere. In particolare possono: • frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti; • svolgere attività di ricerca ai fini della preparazione della tesi o prova finale; • svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio. • partecipare a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti. Spettano alle Facoltà, in collaborazione con l’Area per l’internazionalizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività di mobilità internazionale sia verso università europee che non europee. Competono alle Facoltà e ai Consigli di Corso di studi e all’Area per l’Internazionalizzazione la negoziazione, la stipula e il monitoraggio degli accordi di mobilità studenti, la gestione della selezione degli studenti, la valutazione dei risultati conseguiti. Le Facoltà designano uno o più Coordinatori accademici e assicurano un adeguato supporto amministrativo alla mobilità internazionale, operando in stretto contatto con gli Uffici preposti all’Internazionalizzazione. Al fine dell’approvazione delle attività formative da svolgere all’estero, il Consiglio di Corso di Studio o il Collegio dottorale o il Consiglio della Scuola di specializzazione nominano un Responsabile accademico per la mobilità internazionale. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio, tirocinio o ricerca all’estero concorda con il Responsabile accademico, il proprio progetto formativo o Learning Agreement – quest’ultimo redatto sul formato approvato dalla Commissione europea per la mobilità effettuata nell’ambito del Programma Erasmus+ -, indicante le attività formative da sostenere presso l’Università ospitante. Il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito delle attività didattiche svolte dovrà avvenire in sostituzione dei crediti previsti nel curricul...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

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