Modalità contrattuali Clausole campione

Modalità contrattuali. Per richiedere un nuovo allacciamento, o la riattivazione di una fornitura disattivata, occorre inoltrare a SMAT una richiesta di preventivo; quest’ultimo comprende, tra le altre, le seguenti informazioni: • corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’allacciamento; • documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l’attivazione della fornitura, ove richiesta. Il richiedente è tenuto al versamento di un corrispettivo fisso di 50 € oltre IVA di legge. In caso di accettazione del preventivo tale corrispettivo sarà recuperato sul costo di realizzazione dell’allacciamento. In seguito al pagamento del preventivo, SMAT esegue i lavori necessari per la realizzazione dell’allacciamento. Qualora il preventivo riguardi più punti di presa, lo stesso dovrà essere interamente corrisposto al momento dell’accettazione, anche nel caso in cui le attivazioni dei singoli punti presa vengano richieste con tempistiche differenziate. Ad avvenuto completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento l’Utente può chiedere l’attivazione della fornitura. In caso di richiesta di cessazione del servizio da parte del titolare del contratto di utenza, la fornitura viene disattivata, con sospensione dell’erogazione del servizio, chiusura del punto di consegna o di scarico e contestuale rimozione del misuratore con effettuazione della lettura di cessazione ai fini dell’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile agli incaricati di SMAT, l’Utente finale deve garantirvi l’accesso concordando un appuntamento per effettuare la rimozione. Qualora l’Utente finale non sia in grado di garantire l’accessibilità al misuratore SMAT si riserva la possibilità di emettere una bolletta a saldo sulla base di consumi stimati. Nel caso di cessazione comunicata dal titolare - locatario, in forza dell’articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando SMAT da ogni responsabilità derivante dall’eventuale sospensione del servizio.
Modalità contrattuali. Art. 44.
Modalità contrattuali. Capo I. Dei diritti dei consumatori nei contratti
Modalità contrattuali rinvio ……………………………… » 364
Modalità contrattuali. Le modalità contrattuali dei Servizi Applicativi offerti da EVICERTIA sono: • Pagamento anticipato: (“open”): pagamento anticipato di un importo fisso di quote da consumare durante il periodo di validità. • Piani posticipati (“PMI” o “Professionisti”), che prevedono un canone mensile fisso con posticipazione dei consumi aggiuntivi secondo la tariffa in vigore nel periodo. • Volume, che implica un pagamento ad utilizzo in base al consumo, con tariffazione mensile La modalità contrattuale applicabile sarà quella definita nella Richiesta d'Acquisto.

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  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.