Modalità di consultazione. Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di 1a applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30.6.96, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle XX.XX. aderenti alle Confederazioni firmatarie. A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare 1 o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94.
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Samples: Accordo Interconfederale
Modalità di consultazione. Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la La consultazione del RLS, questa dei R.L.S. si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il R.L.S. può essere convocato sia dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che dal Dirigente scolastico su ordine del giorno scritto. A tal fine entrambi sono tenuti a convocare con proprio atto il R.L.S. con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. Il datore R.L.S. può dilazionare l’invito fino a 5 giorni lavorativi per esigenze di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi servizio o per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stessomotivi personali; in tal caso dovrà comunicarlo con propria nota che dovrà essere tempestivamente trasmessa agli interessati. Il rappresentanteR.L.S., in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. Della consultazione secondo viene redatto apposito verbale da cui devono risultare anche le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le eventuali osservazioni e le proposte formulate del R.L.S.; detto verbale dovrà essere firmato da chi ha indetto la riunione, controfirmato dal RLS. Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di 1a applicazione del D.lgs. n. 626/94, R.L.S. e comunque non oltre il 30.6.96, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle XX.XX. aderenti alle Confederazioni firmatarie. A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare 1 o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94da eventuali altri partecipanti.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro
Modalità di consultazione. Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentanteRLS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di 1a prima applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30.6.96, 626/94 nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze RSA delle Organizzazioni sindacali in azienda delle XX.XX. aderenti alle Confederazioni firmatarie. A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda RSA può designare 1 uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6), D.lgs. n. 626/94.
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Modalità di consultazione. Laddove il D.lgsD.Lgs. n. 626/94 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLSrappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLSrappresentante per la sicurezza. Il RLS rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di 1a prima applicazione del D.lgsD.Lgs. n. 626/94626/1994, e comunque non oltre il 30.6.9630 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle XX.XX. aderenti alle Confederazioni firmatarie. A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare 1 uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs6 del D.Lgs. n. 626/94626 del 1994.
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Samples: Interconfederal Agreement
Modalità di consultazione. Laddove il D.lgs. n. D.Lgs n° 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLSrappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLSrappresentante per la sicurezza. Il RLS rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di 1a prima applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30.6.96, D.Lgs n° 626/94 nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle XX.XX. aderenti alle Confederazioni firmatarie. A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare 1 uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/946 del D.Lgs n° 626 del 1994.
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