Common use of Modalità di erogazione del contributo Clause in Contracts

Modalità di erogazione del contributo. Il Comune di San Xxxxxxxx provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente per l’anno 2022. I richiedenti, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relativamente all’anno 2022, perentoriamente entro il 15 Febbraio 2023. Se il termine di presentazione non verrà rispettato, i contributi verranno liquidati sulla base delle mensilità pagate e documentate, già presentate al Comune. Le ricevute, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali contenenti le indicazioni di cui sopra. Si precisa che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) attestante il regolare pagamento dell'affitto. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda si procede nel seguente modo: a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante. Qualora l’ammontare dell’affitto pagato, risultante dalle ricevute esibite, non consentisse l’erogazione dell’intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo. Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 in un’unica soluzione, laddove possibile, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata aquesto Ente. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari in particolare per consentire la compensazione sul reddito di cittadinanza della quota destinata all’affitto. Nel caso di morosità del conduttore, l’erogazione del contributo destinato a quest’ultimo, potrà avvenire, a discrezione del Comune, in favore al locatore interessato, a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall’art. 11 della Legge 431/98. Il locatore dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito eventualmente rimasto pendente almeno fino al bando dell’anno successivo. In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino con apposita certificazione il loro stato. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

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Samples: Bando Per L’assegnazione Di Contributi Ad Integrazione Dei Canoni Di Locazione

Modalità di erogazione del contributo. Il Comune di San Xxxxxxxx Terranuova Bracciolini provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente ente per l’anno 2022. I richiedenti, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relativamente all’anno 2022, perentoriamente entro il 15 Febbraio FEBBRAIO 2023. Se il termine di presentazione non verrà rispettato, i contributi verranno liquidati sulla base delle mensilità pagate e documentate, già presentate al Comune. Le ricevute, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome -nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo ; -importo; -periodo di riferimento, ubicazione ; -ubicazione dell’immobile, firma ; -firma leggibile del ricevente. Valgono altresì come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari e/o dei versamenti postali contenenti le indicazioni di cui sopra. Si precisa che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) ), attestante il regolare pagamento dell'affitto. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda si procede nel seguente modo: a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante. Qualora Si precisa che, qualora l’ammontare dell’affitto pagato, risultante dalle ricevute esibite, non consentisse dovesse consentire l’erogazione dell’intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo. Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 in un’unica soluzioneI contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili, laddove possibilecome espressamente previsto dal D.M 19 luglio 2021, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana con la quota “b” destinata all'affitto del saldo della quota destinata aquesto Entec.d. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari in particolare per consentire la compensazione sul reddito di cittadinanza della quota destinata all’affitto. Nel caso di morosità del conduttorecui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, l’erogazione del contributo destinato a quest’ultimoconvertito, potrà avvenirecon modificazioni, a discrezione del Comune, in favore al locatore interessato, a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall’art. 11 della Legge 431/98. Il locatore dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito eventualmente rimasto pendente almeno fino al bando dell’anno successivo. In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino con apposita certificazione il loro stato. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.legge 28 marzo 2019

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Samples: Bando Per L’assegnazione Di Contributi Ad Integrazione Dei Canoni Di Locazione

Modalità di erogazione del contributo. Il Comune di San Xxxxxxxx provvede alla liquidazione I beneficiari del contributo a rimborso in un'unica soluzionecontributo, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente per l’anno 2022. I richiedenti, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relativamente all’anno 2022, perentoriamente entro il 15 Febbraio 2023. Se il termine di presentazione non verrà rispettato, i contributi verranno liquidati sulla base delle mensilità pagate e documentate, già presentate al Comune. Le ricevute, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali contenenti le indicazioni di cui sopra. Si precisa che l'avvenuto dimostrare l’effettivo pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) attestante il regolare pagamento dell'affitto. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Qualora relativo al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate periodo gennaio – dicembre 2022, dovranno presentare al Comune di Cecina, ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2023, le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagatadi pagamento in regola con l’imposta di bollo (DPR 642\72 e ss.mm.ii.), o bonifici bancari e postali con l’indicazione del nominativo dell’intestatario del contratto di locazione, della causale del versamento, del nominativo del locatore beneficiario, in ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi. In caso di mancata rendicontazione del pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto non tenendo conto delle mensilità mancanti. La mancata presentazione della documentazione sopra indicata nel suddetto termine perentorio del 31/01/2023 o la tardiva presentazione della stessa, comportano la decadenza automatica dal relativo beneficio. Il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della documentazione presentata. Gli Uffici Comunali non sono tenuti ad alcuna forma di tale mensilità senza sollecito. Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti il nucleo familiare residenti nell’alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilitàsuccedono nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della L. n. 392/1978. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di presentazione di domanda si procede nel seguente modo: a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante. Qualora l’ammontare dell’affitto pagato, risultante dalle ricevute esibite, non consentisse l’erogazione dell’intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo. Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 in un’unica soluzione, laddove possibile, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata aquesto Ente. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari in particolare per consentire la compensazione sul reddito di cittadinanza della quota destinata all’affitto. Nel caso di morosità del conduttore, l’erogazione del contributo destinato a quest’ultimo, potrà avvenire, a discrezione del Comune, in favore al locatore interessato, a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall’art. 11 della Legge 431/98. Il locatore dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito eventualmente rimasto pendente almeno fino al bando dell’anno successivo. In caso di decesso del beneficiario locazione il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino con apposita certificazione il loro stato. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comunedel Comune di Cecina successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domandadomanda previsti dal presente bando. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domandadomanda debitamente documentati dalle ricevute di pagamento presentate nei termini previsti.

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Samples: Locazione

Modalità di erogazione del contributo. 1. Il Comune contributo può essere erogato da Sviluppo Basilicata S.p.A. all’impresa beneficiaria in 2 quote: a) La prima, nella misura massima del 50%, può essere erogata all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti (I S.A.L.), previa verifica tecnico- 4 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 agosto 2017) come previsto dall’art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006. amministrativa della documentazione indicata nella determinazione di San Xxxxxxxx provvede concessione ed ispezione in loco presso l’unità locale oggetto dell’investimento da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla liquidazione somma da erogare maggiorata del 20%, di durata di un anno oltre il termine fissato per la conclusione dell’investimento, tacitamente rinnovabile per non più di un altro anno, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata a completamento delle operazioni, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti; dette garanzie possono essere prestate esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993; b) la seconda ed ultima quota o il saldo del contributo in conto capitale saranno erogati da Sviluppo Basilicata S.p.A. a rimborso conclusione del programma d’investimento. 2. Sviluppo Basilicata S.p.A., prima dell’erogazione del I SAL e/o del saldo, dovrà procedere alla verifica tecnico-amministrativa finale ed ispezione in un'unica soluzioneloco presso l’unità oggetto dell’intervento ove è stato realizzato l’investimento, tese a verificare l’organicità e funzionalità dell’investimento e la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione, la corrispondenza della spesa documentata all’investimento realizzato, la pertinenza e congruità dei costi sostenuti. 3. Per la richiesta di anticipazione, da formulare attraverso modulistica fornita da Sviluppo Basilicata S.p.A., deve essere trasmessa la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., riportante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 03.06.1998 n.252; b) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005. n. 203, convertito in seguito legge n. 248/2005, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 223 novembre 2002, n. 266; c) primo titolo di spesa ammissibile e relativo titolo di pagamento; d) concessione edilizia o comunicazione DIA se presenti opere murarie ovvero altre autorizzazioni previste in alcuni specifici casi; e) certificato di destinazione d’uso dell’unità oggetto dell’intervento, ovvero nel caso di immobile che acquisirà nuova destinazione d’uso alla fine dei lavori, certificato di destinazione urbanistica dell’area; f) documentazione comprovante i titoli autocertificati in fase di presentazione della domanda che hanno dato luogo all’attribuzione dei punteggi; g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’impresa attestante la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari. 4. Per la richiesta del primo SAL e/o saldo, deve essere trasmessa la seguente documentazione: a. certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., riportante la vigenza nonché la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 03.06.1998 n.° 252, qualora non sia più in corso di validità quello presentato per l’eventuale anticipazione; b. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005. n. 203, convertito in legge n. 248/2005, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 223 novembre 2002, n. 266; c. concessione edilizia o comunicazione DIA se presenti opere murarie, ovvero altre autorizzazioni previste nei casi specifici (ad es. parere espresso dalla Soprintendenza dei XX.XX.XX. in caso di immobili sottoposti a vincolo), ove non prodotti in caso di richiesta di anticipazione; d. certificato di destinazione d’uso dell’unità oggetto dell’intervento, ove non sia stato prodotto con l’eventuale richiesta di anticipazione; e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’impresa attestante: • la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; • che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo; • che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali di cui si tratta allo stato “nuovi di fabbrica”; • che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; • che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente per l’anno 2022. I richiedenti, dovranno presentare di fuori di quelli già evidenziati; f. prospetto riepilogativo delle spese sostenute in formato cartaceo e informatico; g. copia delle ricevute fatture dettagliate e quietanzate relative all’investimento realizzato; h. lettere liberatorie dei fornitori rese nelle forme di pagamento cui al D.P.R. 445 del canone 28 dicembre 2000, artt. 47 e 76, riportanti la dicitura che le forniture sono “nuove di locazionefabbrica”, relativamente all’anno 2022sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati sulle fatture, perentoriamente entro il 15 Febbraio 2023. Se il termine che sugli stessi non vi sono privilegi, patti di presentazione non verrà rispettato, i contributi verranno liquidati sulla base delle mensilità pagate e documentate, già presentate al Comune. Le ricevute, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome riservato dominio o diritti di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte prelazione; i. copia dei bonifici bancari o dei versamenti postali contenenti le indicazioni delle altre modalità di cui soprapagamento previste dal precedente articolo lett. Si precisa che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) attestante il regolare pagamento dell'affitto. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda si procede nel seguente modo: a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante. Qualora l’ammontare dell’affitto pagato, risultante dalle ricevute esibite, non consentisse l’erogazione dell’intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo. Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 in un’unica soluzione, laddove possibile, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata aquesto Ente. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari in particolare per consentire la compensazione sul reddito di cittadinanza della quota destinata all’affitto. Nel caso di morosità del conduttore, l’erogazione del contributo destinato a quest’ultimo, potrà avvenire, a discrezione del Comune, in favore al locatore interessato, a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall’art. 11 della Legge 431/98. Il locatore dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito eventualmente rimasto pendente almeno fino al bando dell’anno successivo. In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti “k” comprovanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino con apposita certificazione il loro stato. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.delle spese sostenute;

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