Modalità di erogazione delle prestazioni. ACOP formula le seguenti osservazioni: In relazione alla previsione riguardante la condivisione delle agende CUP, è necessario chiarire che tale condivisione deve essere prevista solo per le prestazioni per le quali la ASL deve concorrere all’abbattimento delle liste d’attesa e che comunque la ASL deve garantire l’utilizzo delle agende CUP poste a disposizione. E’ necessario che il “disciplinare tecnico” di applicazione delle previsioni dell’Art. 8 sia condiviso al livello Regionale al fine di evitare gravi disparità di trattamento sul territorio. La disposizione di cui all’art. 11 comma 3 può divenire efficace solo al termine del procedimento di integrazione, con verbale sottoscritto dalle parti che ne attesti il funzionamento e disciplini gli eventuali disservizi. • Xxxxx, Copan, Colarossi, Bleu,Fisioter, SEGI, Xxxxxxx Xxxxxx, Vuza rilevano delle criticità su questo passaggio, relativo alla prenotazione sul CUP Riscontro: Sul punto si rimanda a quanto sopra già esplicitato ribadendo che la previsione delle prenotazioni tramite il CUP aziendale è un obbligo derivante dall’attuazione di normative nazionali recepite dalla Regione. Ad ogni buon conto si è ritenuto di riformulare il punto 9 del comma 1 dell’art.8, rinviando alle modalità per la condivisione telematica delle agende di prenotazione delle prestazioni che verranno stabilite da ciascuna azienda. - Art. 6.4 Lifecare chiede di sostituire “imposti dalla buona e diligente pratica professionale” con “secondo quanto previsto dall’art. 11”
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Samples: Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Assistenza Specialistica Ambulatoriale
Modalità di erogazione delle prestazioni. ACOP formula le seguenti osservazioni: In relazione alla previsione riguardante L’Inail avvierà presso la condivisione delle agende CUP, struttura sanitaria i propri assicurati muniti di un documento di identità e dell’impegnativa Inail sul proprio modello (denominato Mod. 127/I INAIL). La scelta della struttura sanitaria tra quelle convenzionate è necessario chiarire rimessa unicamente all’assistito INAIL che tale condivisione deve essere prevista solo per decide autonomamente e liberamente dove eseguire gli accertamenti diagnostici clinico- strumentali. La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni per le quali la ASL deve concorrere all’abbattimento delle liste d’attesa e entro 5 giorni dalla richiesta della sede Inail, salvo diversa esigenza derivante dalla complessità degli esami ovvero dall’urgenza del caso, che comunque la ASL andrà approvata e/o ratificata dalla Sede Inail competente. Poiché l’Inail deve garantire l’utilizzo delle agende CUP poste a disposizione. E’ necessario ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunte dalla qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza, oltre alla brevità dei citati tempi di esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, che il “disciplinare tecnico” di applicazione delle previsioni dell’Art. 8 la refertazione medica sia condiviso al livello Regionale al fine di evitare gravi disparità di trattamento sul territorioparticolarmente curata con lettura/interpretazione completa e dettagliata. La disposizione di cui all’art. 11 comma 3 può divenire efficace solo al termine del procedimento di integrazionestruttura sanitaria invierà la refertazione a mezzo posta elettronica e provvederà, altresì, a trasmettere, con verbale sottoscritto dalle parti costi esclusivamente a suo carico, l’esame stesso su supporto fisico a mezzo servizio postale/corriere alla sede Inail che ne attesti ha emesso l’impegnativa entro 2 giorni dall’esecuzione della prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall’urgenza del caso. Ove richiesto dall’assicurato sottoposto all’indagine diagnostica, copia del referto e dell’esame su relativo supporto, andrà rilasciato allo stesso dalla struttura convenzionata. L’invio degli esami e la refertazione (sia a mezzo posta elettronica che a mezzo servizio postale) dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy. In caso di ritardo nell’erogazione delle prestazioni, sarà applicata una sanzione pari al 10% della tariffa (relativa ad ogni singola prestazione non effettuata nei termini) prevista per i primi tre giorni di ritardo, al 20% per i successivi e al 30% nell’ipotesi di omissione, salvo il funzionamento e disciplini gli eventuali disservizidiritto dell’Inail di risolvere la convenzione secondo le modalità previste dal successivo art. • Xxxxx, Copan, Colarossi, Bleu,Fisioter, SEGI, Xxxxxxx Xxxxxx, Vuza rilevano delle criticità su questo passaggio, relativo alla prenotazione sul CUP Riscontro: Sul punto si rimanda a quanto sopra già esplicitato ribadendo che la previsione delle prenotazioni tramite il CUP aziendale è un obbligo derivante dall’attuazione di normative nazionali recepite dalla Regione. Ad ogni buon conto si è ritenuto di riformulare il punto 9 del comma 1 dell’art.8, rinviando alle modalità per la condivisione telematica delle agende di prenotazione delle prestazioni che verranno stabilite da ciascuna azienda. - Art. 6.4 Lifecare chiede di sostituire “imposti dalla buona e diligente pratica professionale” con “secondo quanto previsto dall’art. 11”9.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni Specialistiche Di Diagnostica Strumentale
Modalità di erogazione delle prestazioni. ACOP formula le seguenti osservazioni: In relazione alla previsione riguardante la condivisione delle agende CUP, è necessario chiarire che tale condivisione deve essere prevista solo per le prestazioni per le quali la ASL deve concorrere all’abbattimento delle liste d’attesa e che comunque la ASL deve garantire l’utilizzo delle agende CUP poste a disposizione1. E’ necessario che il “disciplinare tecnico” di applicazione delle previsioni dell’Art. 8 sia condiviso al livello Regionale al fine di evitare gravi disparità di trattamento sul territorio. La disposizione L’attività di cui all’art. 11 comma 3 può divenire efficace solo 1 sarà svolta dal collaboratore professionale ingegnere, dipendente dell’Azienda, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l’attività oggetto della presente convenzione, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell’Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le prestazioni oggetto della convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di attività aggiuntiva finanziata da terzi. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e l’ISPRO.
3. L’Azienda individua l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx dell’Azienda USL Toscana Centro per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione.
4. L’attività oggetto della presente convenzione, prevede di norma accessi settimanali, per un impegno orario massimo di circa 16 ore mensili.
5. L’impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l’orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al termine fine di garantire l’equilibrio psico-fisico del procedimento personale coinvolto e l’integrale e prioritario assolvimento dei compiti d’istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
6. Il personale collaboratore professionale ingegnere dell’Azienda si reca alla sede di integrazionecui all’art. 2 della presente convenzione utilizzando i propri mezzi e senza nessun tipo di rimborso spese.
7. La collaborazione oggetto della presente convenzione, con verbale sottoscritto dalle parti che ne attesti non dovrà in alcun modo compromettere il funzionamento e disciplini gli eventuali disservizibuon andamento dell’attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l’Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. • Xxxxx, Copan, Colarossi, Bleu,Fisioter, SEGI, Xxxxxxx Xxxxxx, Vuza rilevano delle criticità su questo passaggio, relativo alla prenotazione sul CUP Riscontro: Sul punto si rimanda a quanto sopra già esplicitato ribadendo che la previsione delle prenotazioni tramite il CUP aziendale è un obbligo derivante dall’attuazione di normative nazionali recepite dalla Regione. Ad ogni buon conto si è ritenuto di riformulare il punto 9 del comma 1 dell’art.8, rinviando alle modalità per la condivisione telematica delle agende di prenotazione delle prestazioni che verranno stabilite da ciascuna azienda. - Art. 6.4 Lifecare chiede di sostituire “imposti dalla buona e diligente pratica professionale” con “secondo quanto previsto dall’art. 11”7.
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Samples: Convenzione