Rendicontazione delle prestazioni Clausole campione

Rendicontazione delle prestazioni. 1. In conformità all’Accordo regionale, le prestazioni di cui all’art. 3 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse individuate al medesimo art. 3. 2. La Struttura s’impegna a fornire all’Azienda apposita rendiconta- zione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 3. 3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda prov- vede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo. 4. Al fine di monitorare l’andamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva della mobilità passiva extraregiona- le e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, l’Azienda, in rac- cordo con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e ARCS, definirà strumenti e metodi di verifica. 5. L’Azienda partecipa ai tavoli di confronto di cui all’Accordo regio- nale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valuta- zione dell’efficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto nell’Accordo regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo, avendo partico- lare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobilità passiva ex- traregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati ac- creditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il re- lativo finanziamento.
Rendicontazione delle prestazioni. 1. Al fine di permettere all’Amministrazione la verifica delle attività svolte dal CINECA, nel rispetto dei vincoli definiti dalla documentazione di cui all’articolo 1, il CINECA per ogni trimestre trasmette al MI entro i 15 giorni successivi al periodo di riferimento, i documenti relativi alle prestazioni erogate e ai livelli di servizio. 2. La Rendicontazione contiene per ogni prestazione contrattuale il dettaglio delle attività svolte nel trimestre nonché il riepilogo della pianificazione circa i tempi e i costi delle singole prestazioni. Nel Rapporto dovrà essere compresa una sintesi dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento suddivisi per servizio/attività fatturabile insieme all’elenco completo dei livelli di servizio previsti per ogni prestazione contrattuale, ai valori soglia di ciascun livello di servizio e ai valori minimi nel periodo di riferimento con l’indicazione degli scostamenti rispetto alle soglie previste, nonché dell’importo delle penali connesse al mancato rispetto dei livelli di servizio. 3. La consegna delle rendicontazioni dovrà essere effettuata mediante comunicazione ufficiale alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e la Statistica. Tutti i documenti devono essere redatti in formato elettronico. 4. Ai fini dell’accettazione da parte del Ministero dell’istruzione di qualsiasi consegna del CINECA sono considerate come non effettuate quelle per le quali si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mancato rispetto dei template definiti; b) mancato rispetto delle modalità di consegna definite/concordate; c) mancato rispetto anche parziale dei contenuti previsti/concordati con l’Amministrazione; d) mancato rispetto dei requisiti specifici di realizzazione dei servizi concordati con il Ministero dell’istruzione. 5. L’approvazione della rendicontazione avviene entro i 30 giorni successivi alla consegna della stessa, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di approfondire il controllo della stessa per un periodo massimo di ulteriori 20 giorni. 6. A fronte di richieste di chiarimenti o reclami di cui al capitolato tecnico, i termini di cui al comma 5 potranno essere interrotti.
Rendicontazione delle prestazioni. Tutte le prestazioni devono essere registrate dopo l’erogazione attraverso il sistema CUP, al fine di consentire una corretta gestione del sistema rendicontazione sia per soddisfare il flusso informativo al MEF (DM 2 novembre 201, Art. 50 Legge 326/2003) sia per consentire la produzione di dati affidabili e completi per la corretta programmazione e gestione delle risorse. La registrazione deve essere effettuata sia per le prestazioni prenotate, sia per quelle eventualmente erogate senza prenotazione ed annotate in calce alla lista di prenotazione (prestazioni aggiuntive, prestazioni accettate, ecc.). Quanto sopra, e in particolar modo la cancellazione delle prestazioni prenotate e non erogate, deve essere attuato al fine di consentire una puntuale trasmissione al sistema TS di tutte le prestazioni prese in carico ed erogate e di evitare che vengano trasmesse come tali prestazioni non erogate. Sarà cura della direzione di presidio mettere in atto un percorso organizzativo che assicuri: ❖ la responsabilità nell’acquisizione degli ambulatori dei fogli di lavoro, qualora gli ambulatori dei professionisti non siano informatizzati; ❖ il personale addetto all’accettazione; ❖ la responsabilità della verifica della perfetta accettazione di tutte le prestazioni effettuate.
Rendicontazione delle prestazioni. Entro i primi 10 giorni del mese successivo, l’Impresa dovrà rendicontare su supporto informatico, compatibile con il sistema informativo regionale (PSICHE), le prestazioni effettuate nel mese precedente in base al tariffario regionale per i servizi di salute mentale (46/SAN) e per una valorizzazione complessiva annua non superiore a € 1.000.000,00 (vedi anche articolo relativo alla Base d’asta), sui quali verrà decurtato il ribasso offerto in gara.
Rendicontazione delle prestazioni. L’erogatore provvede a rendicontare tutte le prestazioni effettuate per gli screening secondo le consuete modalità e contrassegnandole con la lettera “S” Quota 3% € 341.374,00 OBIETTIVO Peso Importo TEMPI DI ATTESA 35 € 119.480,90 SISS 20 € 68.274,80 APPROPRIATEZZA 25 € 85.343,50 CORRETTA RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI 20 € 68.274,80 TOTALE 100 € 341.374,00 TEMPI DI ATTESA Peso Indicatore di valutazione

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  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • Rendicontazione I soggetti beneficiari dovranno rendicontare entro 90 giorni dalla conclusione dei progetti/interventi secondo le procedure previste dal Disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti allegato alla Convenzione operativa che dovrà essere sottoscritta per ogni progetto/intervento ammesso a finanziamento. Dopo l’assegnazione del contributo, i beneficiari saranno invitati a partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione, che sarà organizzato dal CNR e Regione Lombardia. Le risorse finanziarie previste nel piano finanziario della Convenzione operativa verranno erogate agli Istituti del CNR, per il tramite dell’Amministrazione Centrale del CNR, con le modalità e secondo i termini definiti nella Convenzione operativa medesima. Si precisa che la rendicontazione finanziaria dovrà indicare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività.Tutte le spese effettivamente sostenute e rendicontate dovranno risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto del sostegno finanziario. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo. Le spese generali addizionali direttamente imputabili all’attività di ricerca, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 15% delle spese di personale, e le spese di formazione per i ricercatori che utilizzano la nuova strumentazione, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 5% delle spese di personale, a differenza delle altri voci di spesa, non dovranno essere supportate da giustificativi di spese. Ai fini della rendicontazione, per le eventuali quote intermedie di erogazione, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d’acquisto o documento contabile aventi forza probatoria equivalente, anche se non quietanzate. Ai fini dell’erogazione finale, per “spese effettivamente sostenute” si intendono i pagamenti effettuati e liquidati dagli Istituti del CNR comprovati da fatture quietanziate, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento. In tutti i casi le fatture dovranno presentare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sull’Accordo Quadro Regione Lombardia e CNR del 1 ottobre 2015”, unitamente al codice CUP del progetto e nome del progetto. Le spese dovranno essere effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicon- tazione finale. Ai fini dell’erogazione del contributo, le spese ammissibili rendicontate, effettivamente sostenute e quietanziate per ciascuna attività dovranno essere di importo almeno pari all’investimento originario previsto o eventualmente rimodulato; nel caso in cui le spese riconosciute in seguito a verifica risultino inferiori, il contributo verrà conseguentemente rideterminato, purché le spese complessive ammissibili sostenute risultino superiori all’investimento minimo previsto per i progetti. Eventuali variazioni in aumento del costo com- plessivo dell’investimento non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo regionale concesso.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.