MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente Articolo 3; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero della Salute continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero della Salute e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero della Salute e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzi. 2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali il Fornitore dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 3. Il Fornitore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricati. 4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizione.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso L’ Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le sedi indicate nel precedente Articolo 3; peraltroattività oggetto del presente Accordo Qua- dro a perfetta regola d’arte, il Fornitore prende atto chesecondo la migliore pratica professionale, nel corso dell’esecuzione rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà previsto nei singoli contratti attuativi in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero della Salute continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero della Salute e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero della Salute e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzi.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali il Fornitore A tal fine, l’Aggiudicatario dichiara di poter disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzatepro- fessionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, di cui al Capito- lato Speciale, nonché di adeguati mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento per l’esatto adempimen- to delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto Accordo Quadro anche ai fini del presente contratto costituiscono ordinaria attività pieno ri- spetto delle norme di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata sicurezza sui luoghi di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzaturelavoro.
3. Il Fornitore L’ Aggiudicatario prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro, l’eventuale sostituzione delle unità di tutto il personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Referente del contratto, avverrà senza alcun onere aggiunti- vo per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricatiConsorzio.
4. Alla scadenza Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate nei singoli contratti at- tuativi stipulati, come meglio espresso in sede di Capitolato Speciale, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del contrattonormale orario di lavoro per i dipendenti consortili, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 38 ore, per i profili professionali di cui all’Area D, e per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36 ore per i profili professionale di cui all’Area B ed all’Area A.
5. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso le sedi consortili indicate potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di si- curezza e accesso, previo accordo con l’Ufficio consortile di destinazione, prima dell’inizio delle attività suddette, comunicando i relativi nominativi e dati anagrafici uni- tamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del contratto attuativo.
6. L’Aggiudicatario riconosce al Consorzio la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute non ido- nee alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità riportate al paragrafo 5 del Capitolato Speciale.
7. Nel caso in cui l’Aggiudicatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione del Consorzio, quest’ultimo si riserva, previa con- testazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Aggiudicatario da questa comunicate al Consorzio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di ap- plicare la penale come definita nel paragrafo 14 del Capitolato Speciale.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai prece- denti commi, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali Consorzio, fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo e i posti relativi contratti attuativi. I contratti di somministrazione di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale; in tal caso il Consorzio si riserva di collegamento eventualmente poste rimborsare all’Aggiudicatario gli oneri retributivi e previdenziali da questo sostenuti in essere e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizionefavore dei lavoratori somministrati.
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Samples: Accordo Quadro
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione e/o della Consip potranno essere svolte presso le sedi indicate eseguite anche nel precedente Articolo 3corso del normale orario di lavoro degli uffici; peraltro, il Fornitore l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero della Salute Amministrazione e/o della Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero dell’Amministrazione, della Salute Consip e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero dell’Amministrazione, della Salute Consip e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzi.
2. Per lo svolgimento le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e/o all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni solari prima dell’inizio del servizio, dei relativi nominativi, dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. L’Impresa riconosce alla Consip e/o all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla Consip medesima e/o dalla stessa Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto; L’esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Consip.
6. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 5, la Consip si riserva la facoltà approvare la nuova figura professionale proposta entro il Fornitore dichiara termine di poter disporre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di figure professionali altamente specializzatecontinuità.
7. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di mezzieffettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d’importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di beni e dichiarare risolto di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con diritto il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto ai sensi del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzaturesuccessivo art. 22.
3. Il Fornitore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricati.
4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizione.
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Samples: Contract for Maintenance Services
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente Articolo 3; peraltro, il Fornitore prende atto cheIl Soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire l’oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel corso dell’esecuzione rispetto delle prestazioni contrattualinorme vigenti e secondo le condizioni, gli uffici del Ministero della Salute continueranno ad essere utilizzatile modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. È in facoltà dell'Ufficio per la loro destinazione istituzionalepromozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica di procedere, dal personale in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Ministero presente contratto ed a questo effetto il Soggetto aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il Soggetto aggiudicatario dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Ufficio per la promozione della Salute e/parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, al quale è affidato il compito di terzi autorizzaticoordinamento dell’intera iniziativa. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del Ministero della Salute e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzi.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali il Fornitore dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in quanto dichiara facoltà della Stazione appaltante di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e garantisce che le attività oggetto la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, in via obiettiva, non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto costituiscono ordinaria attività contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3costi per l'Ufficio stesso. Il Fornitore prende atto che, Soggetto aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ufficio per lo svolgimento la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle attività discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di propria competenza, il Ministero della Salute potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricatisicurezza vigenti.
4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizione.
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate la sede indicata nel precedente Articolo 3articolo 2; peraltro, il Fornitore l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero dell’Amministrazione e/o della Salute Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero dell’Amministrazione, della Salute Consip e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero dell’Amministrazione, della Salute Consip e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il FornitoreL’Impresa, inoltre inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute dall’Amministrazione e/o dalla Consip e/o da terzi.
2. La Consip metterà a disposizione dell’Impresa i locali necessari allo svolgimento delle attività previste presso la sede dell’Amministrazione e/o della Consip da parte del personale dell’Impresa stessa.
3. Per lo svolgimento delle attività contrattuali il Fornitore l’Impresa dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, sociale e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
34. Il Fornitore personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all’Amministrazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
5. L’Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso essa incaricati.
46. Alla scadenza del contratto, il Fornitore l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salutedalla Consip e/o dall’Amministrazione. Il Fornitore L’Impresa dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero della Salute alla Consip gli eventuali prodotti software da quest’ultimo quest’ultima messi a disposizione.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente Articolo 3; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero della Salute continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero della Salute e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, obbliga ad eseguire le predette prestazioniattività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, senza alcun onere aggiuntivosecondo la migliore pratica professionale, salvaguardando nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le esigenze del Ministero della Salute condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi Allegati, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzicontrattuali.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali A tal fine, il Fornitore dichiara di poter disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzatespecializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, i cui curricula siano stati prodotti per la stipula del presente contratto, nonché di adeguati mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce e dichiara, altresì, che le attività l’attività oggetto del presente contratto costituiscono costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore prende atto cheed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio (Capo Progetto), i cui curricula nominativi sono stati prodotti prima della stipula del presente atto, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della Consip S.p.A., qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Consip S.p.A. non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto, peraltro, l’esercizio da parte della Consip S.p.A. di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Consip S.p.A.;
b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
4. Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip S.p.A. il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l’esecuzione di un colloquio, l’idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ricevuta dal Fornitore.
5. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula sono stati prodotti prima della stipula del presente atto, senza la preventiva autorizzazione scritta della Consip S.p.A.; nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta della Consip S.p.A., quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 16 per un importo pari al 2% (due per cento) della stessa.
6. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
7. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Consip S.p.A. e/o delle Pubbliche Amministrazioni potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza.
8. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
9. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. In ogni caso, la Consip S.p.A. renderà disponibile al Fornitore il servizio di posta elettronica, tramite la definizione di caselle personali su serventi della Consip S.p.A.
10. Il Fornitore prende atto che la Consip S.p.A., per lo svolgimento l’esecuzione delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale personale, sia di esperti esterni da esso essa incaricati.
4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute11. Il Fornitore dovràsi obbliga, inoltreinfine, disattivare le linee a dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. di collegamento eventualmente poste ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
12. Salvo in essere ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto dei Livelli di servizio attesi relativamente alle risorse, e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizioneloro sostituzione, stabiliti nel paragrafo 7.3.1 del Capitolato Tecnico, determina l’applicazione delle penali di cui oltre.
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Samples: Consulting Services Agreement
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 1. Le L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto: - a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 21. L'Impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Istituto, assumendosene ogni relativa alea; - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico ovvero nei documenti dagli stessi richiamati; - secondo le soluzioni prospettate in sede di Offerta Tecnica, ove migliorative; - secondo quanto sarà successivamente e per iscritto concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. L’Impresa si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute e comunque di profilo non inferiore a quello indicato nell’Offerta Tecnica nonché dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. L’Impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali è tenuta ad utilizzare personale di gradimento dell’Istituto. A tal fine l’Istituto si riserva di ricusare con dichiarazione espressa e motivata eventuali persone non ritenute idonee. In questo caso è obbligo dell’Impresa provvedere, previa comunicazione all’Istituto, alla sostituzione della persona ricusata entro 10 (dieci) giorni con altra persona in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti al sostituito. L’esercizio da parte dell’Istituto di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comportano alcun onere aggiuntivo per l’Istituto medesimo.
4. In relazione all’esecuzione del servizio di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, la sostituzione delle risorse impiegate potrà essere autorizzata dall’Istituto, previa richiesta motivata dell’Impresa effettuata allegando il relativo curriculum con 5 (cinque) giorni di preavviso, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. La sostituzione deve avvenire con altra persona in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal sostituito.
5. Resta inteso che in nessun caso l’Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula sono stati prodotti prima della stipula del presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto.
6. Per ogni eventuale avvicendamento l’Impresa è tenuta a prevedere, senza diritto di alcun corrispettivo aggiuntivo, un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.
7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte del proprio personale nonché del personale dell’Impresa subappaltatrice delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Le attività da svolgersi presso gli uffici dell’Istituto dovranno essere svolte presso le sedi indicate eseguite senza interferire nel precedente Articolo 3; peraltro, il Fornitore normale lavoro degli uffici. L'Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali gli uffici del Ministero della Salute dell’Istituto continueranno ad essere utilizzati, utilizzati per la loro destinazione istituzionale, istituzionale dal personale del Ministero della Salute dell’Istituto stesso e/o di da terzi autorizzati. Il Fornitore L'impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, prestazioni salvaguardando le esigenze del Ministero della Salute e dell’Istituto e/o di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre L'Impresa rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato ostacolata o reso resa più oneroso onerosa dalle attività istituzionali svolte dal Ministero della Salute personale dell’Istituto e/o da terziterzi autorizzati.
29. Per lo svolgimento Il personale dell'Impresa potrà accedere nella sede e negli uffici dell'Istituto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.
10. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull’esecuzione delle attività contrattuali il Fornitore dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzaturedell’appalto.
3. Il Fornitore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricati.
4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizione.
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