Common use of Modalità di fatturazione e di pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nelle modalità e nella misura come previsti per legge. Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione. Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i.. Il FORNITORE resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornitura.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica, Fornitura Di Energia Elettrica

Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione L’appaltatore comunicherà al Responsabile della Esecuzione del Contratto a mezzo mail l’evasione completa del singolo ordine di fornitura e i DDT relativi. Il Responsabile della Esecuzione del Contratto, una volta ultimate tutte le consegne relative al singolo ordine di fornitura e le eventuali attività di controllo previste nel presente capitolato, provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento ed inviarlo all’Appaltatore per la conseguente emissione della fattura. L’Appaltatore emetterà un'unica fattura mensile relativa al materiale consegnato rispetto a ogni singolo ordine del Responsabile della Esecuzione del Contratto ed accettato dalla Stazione Appaltante. Le fatture emesse dovranno essere intestate a Acquedotto del Fiora SpA Xxx Xxxxxx 00 ed essere inviate via –e.mail ad xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx sulle stesse la ditta provvederà a riportare: ⮚ il codice CIG del lotto di aggiudicazione gara. ⮚ il riferimento del numero ordine ⮚ DDT Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni mese singolo ordine di calendario e separatamente per ciascuno dei punti fornitura verrà effettuato entro gg. 90 dalla data del certificato di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo pagamento del mese successivo a quello delle Responsabile del Procedimento. Nei casi di sostituzione del lotto di fornitura, ad emettere fattura o di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia esso i pagamenti saranno effettuati solo a seguito della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento consegna dei punti di prelievo, l’importo materiali sostituiti e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad degli eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nelle modalità e nella misura come previsti per leggecontrolli relativi. Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso consegna parziale di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il FORNITORE potrà sospendere la lotti di fornitura, dovuta a pena ritardo da parte dell’Appaltatore nella consegna di risoluzione. Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore localeuna parte del lotto o non accettazione di parte di esso, alla base i pagamenti per l’intero lotto saranno effettuati solo a seguito della fattura consegna dell’ultima porzione di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare lotto e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i.. Il FORNITORE resta in ogni caso obbligato degli eventuali controlli relativi a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornituradetta porzione.

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Samples: Fornitura Di Contatori

Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese Le bollette verranno emesse secondo la periodicità prevista all’art. 11 delle Condizioni Generali di calendario e separatamente Contratto per ciascuno la Fornitura di Energia Elettrica. Se al momento dell'emissione della bolletta, non fossero disponibili i dati di lettura rilevati dalla società di distribuzione o dal cliente tramite autolettura, si procederà alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, con consumi stimati secondo il criterio della media dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato liberodell’ultimo anno. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico mancanza del consumo storico sarà applicato un consumo presunto standard stabilito in base alla tipologia di ogni ragionevole richiesta uso della fornitura. I pagamenti dovranno avvenire entro i termini di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà scadenza indicati in bolletta che non potranno essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre inferiore ai termini indicati dall’ARERA e pari ad almeno 20 giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni decorrenti dalla data di emissione della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITOREbolletta. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le Le modalità di accredito di cui sopra; pagamento disponibili saranno indicate in difetto di tale comunicazionebolletta. Se scelto dal cliente, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di leggebollette potranno essere pagate con la sottoscrizione del relativo mandato, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni mediante addebito in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuaticonto. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno verranno addebitati gli interessi legali di mora in misura pari al Tasso Ufficiale di riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre le spese e successivamente quelli costi per i solleciti di morapagamento, nelle così come riportato all’art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica. In caso di mancato pagamento, AMG GAS S.R.L. avvierà la procedura di costituzione in mora e di sospensione della fornitura prevista dall’ARERA con le modalità e nella misura come previsti secondo le tempistiche descritte nell’art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto per leggela Fornitura di Energia Elettrica. Nel caso Le modalità con cui verranno attribuiti i costi di sospensione/riattivazione della fornitura, e gli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il FORNITORE potrà sospendere mancato rispetto della disciplina prevista per la fornitura, a pena costituzione in mora e la sospensione della fornitura sono descritti nell’art. 15 delle Condizioni Generali di risoluzione. Nel caso in cui Contratto per la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura Fornitura di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare Energia Elettrica e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 nell’allegata Informativa Sui Livelli Di Qualità Commerciale Di AMG GAS SRL e s.m.i.. Il FORNITORE resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornituraIndennizzi Automatici.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica

Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad Le fatture a cadenza trimestrale posticipata dovranno essere intestate a questa Direzione Regionale e il relativo pagamento è subordinato all’esito positivo della regolare esecuzione del servizio svolto, attestato da ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del Radiologia INAIL compresa nel presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievocontratto. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata inviata a INAIL – DIREZIONE REGIONALE per la Liguria – mediante trasmissione elettronica, come di seguito specificato. Per la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 6 giugno 2014, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, si comunica che il Codice Univoco Ufficio di questa Direzione Regionale per la Liguria, visualizzabile sul sito IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) è O77Y1Q. L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66. L’INAIL, inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura all’ordine, chiede ai fornitori di compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo: In particolare sarà obbligo del fornitore risultato affidatario, emettere le fatture elettroniche dopo la verifica con esito positivo della regolare esecuzione delle prestazioni, in linea con le disposizioni di cui all’art. 307 del D.P.R. 207/2010. Sul punto si precisa che, in base alla normativa vigente (artt. 313 e 325 del “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti”), la verifica di conformità deve essere attivata entro 20 giorni dalla data di ultimazione del servizio e l’attestazione di regolare esecuzione deve essere emessa entro 45 giorni dall’avvenuta esecuzione dello stesso Sarà cura di questa struttura inviare tempestivamente copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale regolare esecuzione al fornitore, per il mese di competenza. In assenza della copia consentire l’emissione della fattura del trasportoelettronica. Si precisa altresì che, nel caso in cui la fattura venisse emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazionedalla Ditta prima del pervenimento della regolare esecuzione, il numero pagamento del documento, il riferimento dei punti corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dall’accertamento di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi conformità (attestazione di fattura in acconto regolare esecuzione) della merce come da previsioni contrattuali (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegataart.4 – comma 7 – lettera d – Dlgs 231/2002). Il pagamento delle fatture (sulle quali dovrà essere apposto il numero CIG) è subordinato: all’esito positivo della attestata regolare esecuzione del servizio, predisposta da ogni singola struttura INAIL; alla accertata correnttezza contributiva (DURC). all’assenza di contestazioni e penali. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi i termini di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni a condizione che l’Ufficio sia in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso possesso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nelle modalità e nella misura come previsti tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa per legge. Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun casopoterlo ordinare, ivi compreso il caso compresa quella prevista a onere esclusivo del richiedente. I pagamenti di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovutiimporti superiori ad €. 10.000,00 sono subordinati, il FORNITORE potrà sospendere altresì, alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008, n. 40 (Regolamento di attuazione). Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi e relativi accessori, l’INAIL opererà ritenuta sugli importi fatturati. Sull’importo del corrispettivo spettante all’Impresa sarà operata la fornitura, detrazione delle somme eventualmente dovute all’INAIL a pena titolo di risoluzione. Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i.. Il FORNITORE resta in penale per inadempienze ovvero per ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornituraaltro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract

Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese Le bollette verranno emesse secondo la periodicità prevista nelle Condizioni Generali. Se al momento dell’emissione della bolletta, non fossero disponibili i dati di calendario lettura rilevati dalla società di distribuzione o dal cliente tramite autolettura, si procederà alla fatturazione in acconto, salvo conguaglio, con consumi stimati in base al consumo dell’ultimo anno termico e separatamente per ciascuno dei punti ai profili previsti annualmente dall’AEEGSI. Per i nuovi clienti che non possiedono uno storico di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura consumi reali di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasportoalmeno un anno termico, la fattura emessa dal FORNITORE stima viene effettuata utilizzando il consumo presunto concordato in sede contrattuale. I pagamenti dovranno avvenire entro i termini di scadenza indicati in bolletta e comunque entro un termine non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione inferiore a mezzo di trasmissione informatica 20 (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12venti) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della trasmissione informatica delle stessestessa. Le bollette possono essere pagate mediante bollettino postale o, a mezzo bonifico bancarioal conto riportato nel Modulo di Adesione o, sulla base delle coordinate bancarie rese note se scelto dal FORNITORE. Il FORNITOREcliente con la sottoscrizione del relativo mandato, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; mediante addebito in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuaticonto. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno verranno addebitati gli interessi legali e successivamente quelli di moramora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, nelle modalità come previsto ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 213/1998 aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali per il cliente “consumatore” (come definito dall’art. 3 del Codice del Consumo) e nella misura come previsti prevista dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 per leggeil cliente che non sia riconducibile alla definizione dell’art. Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni3 del Codice del Consumo, prima del pagamento delle stesse, il termine oltre le spese e costi per i solleciti di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazionepagamento. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il In caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovutimancato pagamento, il FORNITORE potrà sospendere Iberdrola Clienti Italia S.r.l. avvierà la procedura di costituzione in mora e di sospensione della fornitura prevista dall’AEEGSI con le modalità e secondo le tempistiche descritte nelle Condizioni Generali. Le modalità con cui verranno attribuiti i costi di sospensione/riattivazione della fornitura, a pena e gli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente in caso di risoluzione. Nel caso mancato rispetto della disciplina prevista per la costituzione in cui mora e la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base sospensione della fattura di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i.. Il FORNITORE resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della forniturafornitura sono descritti nelle Condizioni Generali.

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Samples: General Conditions of Contract

Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G.dall’ARERA, ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARGDeliberazione 501/2014/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato liberoR/com. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni AMAP. Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale, riportanti, di norma, le quantità effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, ovvero, in assenza, quelle stimate dal medesimo Distributore Locale. Tali fatture le indicheremo come “fatture su dati comunicati”. Per le “fatture su dati comunicati” il Fornitore ha obbligo di trasmettere all’AMAP, non appena disponibili, le corrispondenti fatture del Distributore Locale (fatture di “trasporto”). Nel caso in cui al Fornitore, per qualche POD, non pervengano dal Distributore locale, in tempo utile per la fatturazione, i dati di consumo relativi al mese da fatturare, il fornitore ha la facoltà di emettere le relative “fatture in acconto”, utilizzando esclusivamente i seguenti criteri : a) sulla base delle eventuali autoletture fornite da AMAP entro il 15 del mese, normalmente con tabelle Excel o formato file concordato; b) per un volume mensile di consumo pari al 70% (sia per la potenza che per l’energia) di quello risultante dalla documentazione (tabelle di prelievo) a base di gara(6).. (6) ad esempio, il Fornitore, nel mese marzo 2019, può emettere una fattura emessa in acconto per consumi stimati per un punto di prelievo di MT o BT, se per detto punto non ha acquisito dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa Distributore Locale la fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il relativa ai prelievi del mese di competenzafebbraio 2019. La suddetta fattura in acconto sarà calcolata - ai prezzi e condizioni contrattuali - sulla base del 70 % dei valori dei prelievi presuntivi (di energia e potenza) del mese di febbraio di cui all’allegato N. 2 del presente Capitolato ovvero sulla base delle eventuali autoletture fornite da AMAP entro il termine del 15 marzo. Per ogni fattura emessa, il FORNITORE dovrà indicare se trattasi di “fattura su dati comunicati dal Distributore” ovvero di “fattura in acconto”. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l’indicazione dei dettagli dei relativi consumi e delle tariffe applicate. In assenza della copia della allegato alle fatture mensili dovrà essere predisposto dal Fornitore (e pubblicata sopra il portale messo a disposizione), una tabella riepilogativa in formato excel riportanti i dati di consumo di ciascuna utenza (identificata attraverso il POD, l’indirizzo e il comune) con la suddivisione dell’energia e potenza per fasce orarie, gli importi di tutte le componenti di costo presenti in fattura (energia, dispacciamento, perdite, servizi di trasmissione, distribuzione, misura, oneri generali di sistema, imposte ecc), evidenziando se trattasi di fatture in acconto, ovvero su dati comunicati dal distributore. La trasmissione delle fatture mensili deve essere effettuata a cura del Fornitore, con le seguenti modalità: a. trasmissione tramite posta elettronica (agli indirizzi e-mail che saranno specificati da AMAP), dell’immagine (in pdf) sia delle “fatture su dati comunicati”, corredate delle relative fatture di trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 che delle Fatturazioni fatture in acconto”, unitamente alla tabella riepilogativa di cui al precedente capoverso; b. trasmissione di tutte le fatture di cui al sopra indicato punto a) in formato cartaceo. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, trasmesse nelle modalità di cui sopra. Resta inteso, inoltre, che il pagamento delle fatture relative ad un punto di prelievo è subordinato al verificarsi della seguente condizione: ✓ che il FORNITORE abbia fornito idonea documentazione rilasciata dal Distributore locale, atta a dimostrare l’attivazione dello stesso punto di prelievo, sul contratto di trasporto e dispacciamento del fornitore. Il FORNITORE Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatiFornitore. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicatonei pagamenti delle fatture, sulla somma dovuta si applicheranno saranno dovuti gli interessi legali moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successivamente quelli ss.mm.ii.; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di moraciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo, nelle modalità e nella misura come previsti per leggesarà presentata dal Fornitore con specifica fattura. Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioniAMAP rilevasse la non correttezza dei corrispettivi fatturati, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITOREla fattura emessa dal fornitore, che dovrà riscontrare inoltrando motivato reclamo per iscritto, contenente la natura e l’entità della controversia, riservandosi la facoltà di sospendere il reclamo entro 20 giorni dalla contestazionepagamento relativo alla quota parte contestata, provvedendofino all’ottenimento di giustificazioni esaustive da parte del fornitore. Si precisa che, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione. Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa dal del medesimo distributore, è ritenuto accettabile come controdeduzione del fornitore, la dimostrazione del reclamo inoltrato dal fornitore al Distributore medesimo, fermo restando che il Fornitore resta obbligato, ad ogni richiesta di AMAP, di aggiornare lo stato di iter della pratica. Nel merito, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè affinché il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i.. Le Parti, si impegnano congiuntamente a risolvere tali controversie nel più breve tempo possibile. Il FORNITORE fornitore resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornitura.

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Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nelle modalità e nella misura come previsti per legge. Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione. Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i.. Il FORNITORE resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornitura.

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Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nelle modalità e nella misura come previsti per legge. Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6 Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione. Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i.. Il FORNITORE resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornitura...

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