Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13: a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di gara.
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Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini L'offerta e la documentazione dovranno essere inserite a sistema MEPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30/03/2017, pena l'irricevibilità dell'offerta stessa. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. Nella RDO a sistema la ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione,: Busta A - Documentazione amministrativa Busta B - Offerta tecnica Busta C- Offerta Economica.”
1. Contenuto della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) nonché nell’allegato Busta A “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13:DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 1.1 Dichiarazione sostitutiva cumulativa redatta in lingua italiana e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, sottoscritta digitalmente conforme all’allegato Modello A con la sottoscrizione quale il concorrente attesta la sussistenza dei requisiti di ordine generale (art. 80 co. 1, 2, 4 e 5 del dichiarante D.Lgs. 50/2016) e speciali (rappresentante legale art. 83 co. 1 lett. a) e c) del candidato o altro soggetto dotato del potere D.Lgs. 50/2016) ed altre dichiarazioni in ordine alla procedura.
1.2 Capitolato speciale d’appalto (Allegato B) , Patto di impegnare contrattualmente il candidato stessoIntegrità (Allegato C); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distintiDUVRI (allegato D) sottoscritti digitalmente;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori 1.3 Cauzione provvisoria in favore di Comune di Fiumicino, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore massimo complessivo dei legali rappresentati eservizi affidabili per singoli sub contratti che ammonta ad Euro 123.120,00 (60% del Valore dell’Accordo Quadro) per l’importo di € 2.462,40. La cauzione, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese è costituita nelle forme e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni le modalità di cui all’art. 83 comma 9 93 del CodiceD. Lgs. n. 50/2006. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; La mancanzamancata presentazione della garanzia provvisoria, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono dell’art. 83 co. 9 del Codice, dietro previo pagamento in favore della stazione appaltante alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita pari all’ 1 per mille del valore dell’appalto, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in misura pari forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell’art.103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a euro € 1.500,00 tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (euro millecinquecento/00Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si fa comunque rinvio precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 83 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell’art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. (In caso di aggiudicazione, l’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla stipula delle seguenti polizze assicurative: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Ai sensi dell’art. 103, comma 9 6, del codice D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 103 del Regolamento, l’appaltatore deve prestare, prima dell’inizio dei servizi, una polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore.
1.4 In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo quadro le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai fini sensi dell’art. 89 co. 7 del Codice;
b. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo quadro; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
1.5 In caso di subappalto ai sensi dell’art. 105, il concorrente deve indicare il subappaltatore e deve dimostrare l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice mediante dichiarazioni rese con il Modulo A . Il sottoscrittore della regolarizzazione degli elementi dichiarazione è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai subappaltatori “per quanto a propria conoscenza”.
1.6 Il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto di cui all’art. 105 co. 6 Codice dovrà essere prodotto il PASSOE del subappaltatore; Si precisa che: le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (consorziata indicata); dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione deve essere resa o deve riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei documenti soggetti muniti di gara.poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, (presidente e vicepresidente, procuratori), del direttore tecnico o del socio unico persona
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Potature Delle Alberature Comunali
Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della 6.1) Il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura prescritti al punto III.2 del bando di gara:
6.1.1) dovranno essere autodichiarati mediante il documento di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo unico europeo (D.G.U.E.DGUE) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono 85 del Codice, dietro pagamento come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT del 18/07/2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.174 del 27/07/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV sezioni α) e A), sezione c) n. 10, nel caso in favore cui il concorrente debba ricorrere a subappalto necessario, VI. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e pertinenti rispetto alla procedura.
6.1.2) per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni, dall’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della stazione appaltante Domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000 s.m.i. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta su supporto informatico a firma digitale secondo le modalità appositamente previste nel presente disciplinare.
6.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di garatraduzione.
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Samples: Accordo Quadro
Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della 6.1) Il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura prescritti al punto III.2 del bando di gara:
6.1.1) dovranno essere autodichiarati mediante il documento di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo unico europeo (D.G.U.E.DGUE) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono 85 del Codice, dietro pagamento come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT del 18/07/2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.174 del 27/07/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV sezioni α) e A), sezione c) n. 10, nel caso in favore cui il concorrente debba ricorrere a subappalto necessario, VI. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e pertinenti rispetto alla procedura.
6.1.2) per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter), del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni, dall’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della stazione appaltante Domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000 s.m.i. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta su supporto informatico a firma digitale secondo le modalità appositamente previste nel presente disciplinare.
6.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di garatraduzione.
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Samples: Accordo Quadro
Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della 6.1) Il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura prescritti al punto III.2 del bando di gara:
6.1.1) dovranno essere autodichiarati mediante il documento di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo unico europeo (D.G.U.E.DGUE) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono 85 del Codice, dietro pagamento come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT del 18/07/2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.174/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV sezioni α) e A), sezione c) n. 10, nel caso in favore cui il concorrente debba ricorrere a subappalto necessario, VI. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e pertinenti rispetto alla procedura.
6.1.2) per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni, dall’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della stazione appaltante Domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.
6.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di garatraduzione.
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Modalità di presentazione della documentazione. 4.5.1 Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, deve essere prodotta la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni e i contenuti ivi richiamati, nonché i documenti a essi allegati, secondo le modalità e i termini indicati ai successivi artt. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, del presente Disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
4.5.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13gara:
a. i. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 artt.46 e 47 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nr.445 e xx.xx. ii. ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. ii. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. iii. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati raggruppati, Consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445.
4.5.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
4.5.4 Le dichiarazioni ed e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. FMSI.
4.5.5 La mancanza, l’incompletezza ed l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, potranno essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio in conformità alla normativa applicabile. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del Codice, dietro pagamento in favore contenuto o del soggetto responsabile della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai stessa.
4.5.6 Ai fini della regolarizzazione degli elementi sanatoria di cui al precedente punto 4.5.5, si assegnerà al concorrente un termine di 7 (sette) giorni solari perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o dei documenti regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
4.5.7 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC o strumento equivalente, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna del sistema di PEC.
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Samples: Servizi Di Assistenza Tecnica E Supporto Sistemistico
Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste 6.1) Il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti ai fini punti III.2 del bando di gara:
6.1.1) dovranno essere autodichiarati mediante il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT del 18 luglio 2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della partecipazione Commissione del 5 gennaio 2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.174 del 27/07/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di gara appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II, III e IV sezioni α) e A), sezione C) n. 10, nel caso in cui il concorrente debba ricorrere a subappalto necessario, VI. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.ancore valide e pertinenti rispetto alla procedura.
6.1.2) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” per quanto riguarda le cause di cui al successivo punto 13:
a. devono essere rilasciate ai motivi di esclusione previsti dall’art. 24 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 44 del D.Lgs n. 286/1998 e dall’art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della Domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46 18 e 47 19 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distintis.m.i.;
b. potranno 6.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere sottoscritte anche in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da procuratori dei legali rappresentati etraduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di garatraduzione.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della 6.1) Il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura prescritti al punto III.2 del bando di gara:
6.1.1) dovranno essere autodichiarati mediante il documento di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo unico europeo (D.G.U.E.DGUE) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono 85 del Codice, dietro pagamento come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT del 18/07/2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.174 del 27/07/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV sezioni α) e A), VI. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in favore una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e pertinenti rispetto alla procedura.
6.1.2) per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni, dall’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della stazione appaltante Domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000 s.m.i.;
6.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di garatraduzione.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Pavimentazioni Autostradali
Modalità di presentazione della documentazione. 6.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta, in bollo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
6.2. Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 2-bis del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
6.3. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13:
a. devono essere rilasciate rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 445, utilizzando gli altri allegati del presente disciplinare.
6.4. La domanda di partecipazione, il DGUE e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del le restanti dichiarazioni sostitutive:
a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale del candidato dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, rappresentanti ed in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono . La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere oggetto prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
6.5. In caso di richieste concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di chiarimenti appartenenza.
6.6. Tutta la documentazione da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
6.7. I modelli di cui all’artai punti 14.1., 14.2., 14.3., 14.7. 83 comma 9 del Codicee 16.1. La sono messi a disposizione al seguente indirizzo internet:
6.8. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza ed e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive potrà sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanata sanate ai sensi dell’art.83 dell’art. 83, comma nono 9, del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante dell’Università della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’arta
6.9. 83 comma 9 del codice ai Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.8., si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
6.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.9., l’Università procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
6.11. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Università ne richiede comunque la regolarizzazione degli elementi o dei documenti con la procedura di garacui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.
6.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito anche CAD).
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Samples: Disciplinare Di Gara Per l'Affidamento Del Servizio Di Vigilanza Armata
Modalità di presentazione della documentazione. 6.1. L’offerta dovrà essere presentata mediante l’utilizzo della Piattaforma MEPA attraverso le azioni previste dalle norme di funzionamento della stessa, che consentiranno all’operatore economico di predisporre ed inviare:
a) La busta 1 – Documentazione amministrativa;
b) La busta 2 – Offerta economica.
6.2. L’operatore economico per avanzare domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura si deve avvalere dei modelli allegati alla RdO. Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno del Sistema del MEPA dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
a) sottoscritto con firma digitale;
b) reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. E’ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nella RdO.
6.3. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13gara:
a. a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; ;
6.4. Il mancato utilizzo del modulo (per offerta prezzi unitari) predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione.
6.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice (soccorso istruttorio).
6.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, costituisce causa di esclusione definitiva.
6.7. La mancanzaSi applicano, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di garass.mm.ii.
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Samples: Disciplinare Di Gara