Modalità d’intervento. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’Azienda s’impegna ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di Lavoratori possibile, dando la precedenza a coloro che ne abbiano avanzata richiesta. Nessun lavoratore inquadrato nella c.d. reperibilità strutturale (Sistemi Informativi/Autisti di Direzione) può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL. ANIA. Al fine di garantire l'efficienza ed efficacia dello strumento e consentire al Lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’Azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate (es: Blackberry; connessione ADSL, videocellulare UMTS, PC portatile ecc.) per evitare che il Lavoratore debba permanere presso un luogo definito. Il Lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte in tempo congruo all’intervento, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 60 minuti dalla chiamata; dovrà inoltre informare l’Azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato a intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui agli artt. 26 e seguenti vigente CCNL ANIA. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Cod. Civ., le Parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale
Modalità d’intervento. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’Azienda s’impegna ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di Lavoratori possibile, dando la precedenza a coloro che ne abbiano avanzata richiesta. Nessun lavoratore inquadrato nella c.d. reperibilità strutturale (Sistemi Informativi/Autisti di Direzione) può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL. ANIA. Al fine di garantire l'efficienza ed efficacia dello strumento e consentire al Lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’Azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate (es: Blackberrysmartphone; connessione ADSL, videocellulare UMTS, PC portatile ecc.) per evitare che il Lavoratore debba permanere presso un luogo definito. Il Lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte in tempo congruo all’intervento, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 60 minuti dalla chiamata; dovrà inoltre informare l’Azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato a intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui agli artt. 26 e seguenti vigente CCNL ANIA. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Cod. Civ., le Parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
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Samples: Collettivo Integrativo Aziendale, Collettivo Integrativo Aziendale
Modalità d’intervento. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’Azienda s’impegna ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di Lavoratori possibile, dando la precedenza a coloro che ne abbiano avanzata richiesta. Nessun lavoratore inquadrato nella c.d. reperibilità strutturale (Sistemi Informativi/Autisti di Direzione) può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL. ANIA. Al fine di garantire l'efficienza ed efficacia dello strumento e consentire al Lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’Azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate (es: Blackberryblack xxxxx; connessione ADSL, videocellulare UMTS, PC portatile ecc.) per evitare che il Lavoratore debba permanere presso un luogo definito. Il Lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte in tempo congruo all’intervento, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 60 minuti dalla chiamata; dovrà inoltre informare l’Azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato a intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui agli artt. 26 e seguenti vigente CCNL ANIA17 SETTEMBRE 2007. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Cod. Civ., le Parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
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