Modalità d’intervento. 1.4.1. Intervento A – Integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni dell’attività in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1.4.1.1. appartenenza a settori/comparti per i quali non è prevista dalla legislazione ordinaria vigente nessuna altra forma di ammortizzatore sociale connessa a sospensioni/riduzioni dell’attività in costanza di rapporto di lavoro; 1.4.1.2. esaurimento totale delle possibilità di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti per i soggetti che vi hanno diritto; 1.4.1.3. mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; 1.4.2. I soggetti di tipologia 1, di cui al precedente punto 1.3.1, possono presentare solo la richiesta di intervento A, salvo le esclusioni più avanti indicate. In seguito all’esaurimento degli interventi A potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, l’intervento B. 1.4.3. Sono esclusi dall’intervento A: 1.4.3.1. i soggetti di tipologia 2; 1.4.3.2. i soggetti di tipologia 1 quando, in mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, la causale dell’intervento sia: 1.4.3.2.1. procedura concorsuale; 1.4.3.2.2. precedente presentazione di due successive richieste di intervento A nel periodo 2011-2013; 1.4.3.2.3. precedente presentazione di un intervento B nel periodo 2011-2013; 1.4.3.2.4. accordo di solidarietà. 1.4.4. Intervento B – Integrazione salariale, connessa a sospensioni o riduzioni programmate dell’attività, che si rendano necessarie a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 1.4.4.1. per i soggetti di Tipologia 1, quanto indicato al precedente punto 1.4.3.2. 1.4.4.2. per i soggetti di Tipologia 2: 1.4.4.2.1. CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS. 1.4.4.2.2. CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l’interruzione prevista dall’art. 1, comma 5 della L. 223/91. 1.4.4.2.3. CASO III – esaurimento di un periodo di CIGS di 12 mesi con la causale cessazione totale o parziale di attività, qualora non ricorrano le condizioni per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS. 1.4.4.2.4. I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 30 giorni prima del termine della CIGS. Tale termine è da intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero di lavoratori non superiore al 10% degli addetti dell’unità operativa interessata oppure sia trascorso un termine non inferiore a 30 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verrà comunque autorizzata la decorrenza della CIGD non prima di 30 giorni dopo la presentazione della domanda. 1.4.4.2.5. Nel caso in cui l’evoluzione della situazione di crisi aziendale porti, dopo la concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si configuri è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, così da consentire un esame di consultazione ed un’istruttoria approfondita che ne valuti l’ammissibilità. 1.4.4.2.6. Per i datori di lavoro di tipologia 2 non sono ammesse richieste di CIGD da parte di aziende in stato di procedura concorsuale. 1.4.4.2.7. Non sono ammesse richieste di CIGD al termine dei periodi di CIGS concessi per procedura concorsuale ai sensi dell’art. 3 della L. 223/91 oppure per cessazione d’attività ai sensi del D.L. 249/2004 convertito con L. 291/2004. 1.4.4.2.8. Non sono ammesse richieste di CIGD una volta raggiunto un periodo complessivo di 12 mesi, sommando gli interventi B precedenti e gli interventi richiesti ai sensi del presente accordo.
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Samples: Accordo Quadro
Modalità d’intervento. 1.4.1. Intervento A – Integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni dell’attività in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1.4.1.1. appartenenza a settori/comparti per i quali non è prevista dalla legislazione ordinaria vigente nessuna altra forma di ammortizzatore sociale connessa a sospensioni/riduzioni dell’attività in costanza di rapporto di lavoro;
1.4.1.2. esaurimento totale delle possibilità di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti per i soggetti che vi hanno diritto;
1.4.1.3. mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
1.4.2. I soggetti di tipologia 1, di cui al precedente punto 1.3.1, possono presentare solo la richiesta di intervento A, salvo le esclusioni più avanti indicate. In seguito all’esaurimento degli interventi A potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, l’intervento B.
1.4.3. Sono esclusi dall’intervento A:
1.4.3.1. i soggetti di tipologia 2;
1.4.3.2. i soggetti di tipologia 1 quando, in mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, la causale dell’intervento sia:
1.4.3.2.1. procedura concorsuale;
1.4.3.2.2. precedente presentazione di due successive richieste di intervento A nel periodo 2011-2013;
1.4.3.2.3. precedente presentazione di un intervento B nel periodo 2011-2013;
1.4.3.2.4. accordo di solidarietà.
1.4.4. Intervento B – Integrazione salariale, connessa a sospensioni o riduzioni programmate dell’attività, che si rendano necessarie a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
1.4.4.1. per i soggetti di Tipologia 1, quanto indicato al precedente punto 1.4.3.2.
1.4.4.2. per i soggetti di Tipologia 2:
1.4.4.2.1. CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS.
1.4.4.2.2. CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l’interruzione prevista dall’art. 1, comma 5 della L. 223/91.
1.4.4.2.3. CASO III – esaurimento di un periodo di CIGS di 12 mesi con la causale cessazione totale o parziale di attività, qualora non ricorrano le condizioni per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS.
1.4.4.2.4. I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 30 giorni prima del termine della CIGS. Tale termine è da intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero di lavoratori non superiore al 10% degli addetti dell’unità operativa interessata oppure sia trascorso un termine non inferiore a 30 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verrà comunque autorizzata la decorrenza della CIGD non prima di 30 giorni dopo la presentazione della domanda.
1.4.4.2.5. Nel caso in cui l’evoluzione della situazione di crisi aziendale porti, dopo la concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si configuri è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, così da consentire un esame di consultazione ed un’istruttoria approfondita che ne valuti l’ammissibilità.
1.4.4.2.6. Per i datori di lavoro di tipologia 2 non sono ammesse richieste di CIGD da parte di aziende in stato di procedura concorsuale.
1.4.4.2.7. Non sono ammesse richieste di CIGD al termine dei periodi di CIGS concessi per procedura concorsuale ai sensi dell’art. 3 della L. 223/91 oppure per cessazione d’attività ai sensi del D.L. 249/2004 convertito con L. 291/2004.
1.4.4.2.8. Non sono ammesse richieste di CIGD una volta raggiunto un periodo complessivo di 12 mesi, sommando gli interventi B precedenti e gli interventi richiesti ai sensi del presente accordo. La distinzione tra intervento A e intervento B, ai fini del presente accordo, ha effetto solo in relazione alla qualificazione attribuita alle domande dal sistema informativo.
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Samples: Accordo Quadro
Modalità d’intervento. 1.4.1. Intervento A – Integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni dell’attività in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1.4.1.1. appartenenza a settori/comparti per i quali non è prevista dalla legislazione ordinaria vigente nessuna altra forma di ammortizzatore sociale connessa a sospensioni/riduzioni dell’attività in costanza di rapporto di lavoro;
1.4.1.2. esaurimento totale delle possibilità di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti per i soggetti che vi hanno diritto;
1.4.1.31.4.1.2. mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 319, comma 17 1, lett. a) b) e c) del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, con la legge 2/2009;
1.4.1.3. necessità di prevedere, in costanza di intervento della Legge 28 giugno 2012CIGO o della CIGS, n. 92;l’intervento della CIG in deroga per tipologie di lavoratori non aventi diritto all’indennità di CIGO/CIGS.
1.4.2. I soggetti di tipologia 1, di cui al precedente punto 1.3.1, possono presentare solo la richiesta di intervento A, salvo le esclusioni più avanti indicate. In seguito all’esaurimento degli interventi dell’intervento A potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, l’intervento B.
1.4.3. Sono esclusi dall’intervento A:
1.4.3.1. i soggetti di tipologia 2;
1.4.3.2. i soggetti di tipologia 1 quando, in mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 319, comma 17 della Legge 28 giugno 20121, n. 92lett. a) b) e
c) del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, con la legge 2/2009, la causale dell’intervento sia:
1.4.3.2.1. procedura concorsuale;
1.4.3.2.2. precedente presentazione di due successive richieste di intervento A nel periodo 2011-20132012;
1.4.3.2.3. precedente presentazione di un rinnovo di intervento B A nel periodo 2011 con decorrenza anteriore al 1 ottobre 2011-2013;.
1.4.3.2.4. precedente presentazione di interventi B.
1.4.3.2.5. accordo di solidarietà.
1.4.4. Intervento B – Integrazione salariale, connessa a sospensioni o riduzioni programmate anche totali dell’attività, che si rendano necessarie a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
1.4.4.1. per i soggetti di Tipologia 1, quanto indicato al precedente punto 1.4.3.2.
1.4.4.2. per i soggetti di Tipologia 2:
1.4.4.2.1. CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS.;
1.4.4.2.2. CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l’interruzione prevista dall’art. 1, comma 5 della L. 223/91.;
1.4.4.2.3. CASO III – esaurimento di un periodo di CIGS di 12 mesi con la causale - cessazione totale o parziale di attività, qualora non ricorrano le condizioni per l’accesso ad un ulteriore periodo con o senza procedura concorsuale, con necessità di CIGSattenuare l’impatto sociale di una procedura di mobilità.
1.4.4.2.4. I soggetti Necessità di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta prevedere, in costanza di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 30 giorni prima del termine intervento della CIGO o della CIGS. Tale termine è da intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero , l’intervento della CIG in deroga per tipologie di lavoratori non superiore al 10% degli addetti dell’unità operativa interessata oppure sia trascorso un termine non inferiore a 30 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verrà comunque autorizzata la decorrenza della CIGD non prima aventi diritto all’indennità di 30 giorni dopo la presentazione della domandaCIGO/CIGS.
1.4.4.2.5. Nel caso in cui l’evoluzione della situazione di crisi aziendale porti, dopo la concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si configuri è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, così da consentire un esame di consultazione ed un’istruttoria approfondita che ne valuti l’ammissibilità.
1.4.4.2.61.4.4.3. Per i datori di lavoro I soggetti di tipologia 2 non sono ammesse richieste che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 60 giorni prima del termine della CIGS. Tale termine è da parte di aziende in stato di procedura concorsuale.
1.4.4.2.7. Non sono ammesse richieste intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero di lavoratori non superiore al termine dei periodi di CIGS concessi per procedura concorsuale ai sensi dell’art. 3 della L. 223/91 oppure per cessazione d’attività ai sensi 10% del D.L. 249/2004 convertito con L. 291/2004totale degli addetti.
1.4.4.2.8. Non sono ammesse richieste di CIGD una volta raggiunto un periodo complessivo di 12 mesi, sommando gli interventi B precedenti e gli interventi richiesti ai sensi del presente accordo.
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Samples: Accordo Quadro
Modalità d’intervento. 1.4.1. Intervento A – Integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni ri- duzioni dell’attività con ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorativa senza prevedibili eccedenze di personale. L’intervento può essere richiesto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1.4.1.1. appartenenza a settori/comparti per i quali non è prevista dalla legislazione ordinaria vigente nessuna altra forma di ammortizzatore sociale connessa a sospensioni/riduzioni dell’attività in costanza di rapporto di lavoro;
1.4.1.2. esaurimento totale delle possibilità di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Inte- grazione Ordinaria (CIGO), nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti per i soggetti che vi hanno dirittoaccesso;
1.4.1.31.4.1.2. mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 319, comma 17 della Legge 28 giugno 20121, n. 92lett. a) b) e c) del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, con la legge 2/2009;
1.4.21.4.1.3. sospensione dal lavoro o riduzione di orario, determinata da una o più delle seguenti cause:
1.4.1.3.1. crisi di mercato
1.4.1.3.2. mancanza di lavoro
1.4.1.3.3. mancanza di commesse o di ordini
1.4.1.3.4. mancanza di materie prime
1.4.1.3.5. altri eventi improvvisi ed imprevisti
1.4.1.3.6. necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO, l’intervento della CIG in deroga per tipologie di lavoratori non aventi diritto all’indennità di CIGO. I soggetti di tipologia Tipologia 1, di cui al precedente punto 1.3.11.3, possono presentare solo la richiesta ri- chiesta di intervento Intervento A, salvo le esclusioni più avanti indicate. In seguito all’esaurimento degli interventi dell’Intervento A potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, l’intervento B.
1.4.3. l’Intervento B. Sono esclusi dall’intervento A:
1.4.3.1. a) i soggetti di tipologia Tipologia 2;
1.4.3.2. b) i soggetti di tipologia Tipologia 1 quando, in mancanza o esaurimento degli istituti di tutela del reddito, per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, quando la causale dell’intervento sia:
1.4.3.2.1. : la cessazione, anche parziale, dell’attività dell’impresa; una procedura concorsuale;
1.4.3.2.2. precedente presentazione di due successive richieste di intervento A nel periodo 2011-2013;
1.4.3.2.3. precedente presentazione ; la stipula di un intervento B nel periodo 2011-2013;
1.4.3.2.4. accordo di solidarietàsolidarietà con esclusione di licenziamenti.
1.4.41.4.2. Intervento B – Integrazione salariale, connessa a sospensioni o riduzioni programmate anche totali dell’attività, che si rendano necessarie renda necessaria a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
1.4.4.11.4.2.1. per i soggetti cessazione, anche parziale, dell’attività dell’impresa o procedura concorsuale;
1.4.2.2. ristrutturazione o riorganizzazione;
1.4.2.3. esaurimento delle possibilità di Tipologia 1, quanto indicato al precedente punto 1.4.3.2.richiesta dell’intervento A;
1.4.4.21.4.2.4. per i soggetti accordi di Tipologia 2:solidarietà con esclusione di licenziamenti;
1.4.4.2.11.4.2.5. CASO I - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto previ- sto dalle norme vigenti, vigenti con permanenza delle cause che l’hanno determinato e in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con ;
1.4.2.6. necessità di completare gli interventi prevedere, in costanza di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CI- GO/CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori l’intervento della CIG in deroga per tipologie di lavo- ratori non aventi diritto all’indennità di CIGS.
1.4.4.2.2. CASO II - esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l’intervento della CIGO, con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l’interruzione prevista dall’art. 1, comma 5 della L. 223/91.
1.4.4.2.3. CASO III – esaurimento di un periodo di CIGS di 12 mesi con la causale cessazione totale o parziale di attività, qualora non ricorrano le condizioni per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS.
1.4.4.2.4. I soggetti di tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima almeno 30 giorni prima del termine della CIGS. Tale termine è da intendersi perentorio e può essere derogato solo quando la richiesta di CIGD riguardi un numero di lavoratori non superiore al 10% degli addetti dell’unità operativa interessata oppure sia trascorso un termine non inferiore a 30 giorni tra il termine della CIGS e la decorrenza della CIGD. Negli altri casi verrà comunque autorizzata la decorrenza della CIGD non prima di 30 giorni dopo la presentazione della domanda.
1.4.4.2.5. Nel caso in cui l’evoluzione della situazione di crisi aziendale porti, dopo la concessione della CIGD, a riconsiderare il CASO nel quale essa si configuri è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, così da consentire un esame di consultazione ed un’istruttoria approfondita che ne valuti l’ammissibilità.
1.4.4.2.6. Per i datori di lavoro di tipologia 2 non sono ammesse richieste di CIGD da parte di aziende in stato di procedura concorsuale.
1.4.4.2.7. Non sono ammesse richieste di CIGD al termine dei periodi di CIGS concessi per procedura concorsuale ai sensi dell’art. 3 della L. 223/91 oppure per cessazione d’attività ai sensi del D.L. 249/2004 convertito con L. 291/2004.
1.4.4.2.8. Non sono ammesse richieste di CIGD una volta raggiunto un periodo complessivo di 12 mesi, sommando gli interventi B precedenti e gli interventi richiesti ai sensi del presente accordo.
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