Common use of Modalità e termini di pagamento Clause in Contracts

Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara, pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese di commissione per bonifico bancario a suo carico. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione. Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.

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Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti 7.3.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in sede fattura entro il termine di garascadenza in essa indicato, pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese che non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di commissione per bonifico bancario a suo caricoemissione della stessa. Il pagamento sarà delle fatture dovrà essere effettuato a seguito mezzo addebito diretto SEPA con valuta fissa per il beneficiario. Il Cliente con la sottoscrizione del “Mandato per addebito diretto SEPA” riportato nel Modulo di adesione autorizza Utilità a richiedere alla banca del Cliente l’addebito sul suo conto e autorizza la banca del Cliente a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Utilità. Per i Clienti non domestici verrà attivato il mandato B2B riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese e il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto. Utilità si riserva la facoltà di attivare il mandato Core per clienti non domestici in alternativa al mandato B2B. Per i Clienti domestici verrà attivato il mandato Core riservato esclusivamente ai rapporti con condomini e persone fisiche. Utilità informerà il Cliente di eventuali ulteriori forme di pagamento comprese, ove disponibili, modalità gratuite di pagamento accessibile nel territorio della presentazione provincia servita. La modalità di relativa fatturazione. Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti SEPA non prevede alcun ulteriore addebito da parte delle pubbliche amministrazioni”di Utilità. Nel caso in cui il Cliente non autorizzi o revochi l’addebito SEPA e/o il mandato, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara ovvero nel caso in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento saranno sospesi cui a seguito di formale comunicazionedue tentativi di allineamento da parte di Utilità questo non abbia avuto esito positivo, anche mediante telefax o posta elettronica certificatal’addebito SEPA risulti insoluto per “mancanza mandato”, oltre agli eventuali costi di transazione, verrà addebitato per ogni fattura un importo a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Utilità indicato all’art. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 1905.3.3.a). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra importo verrà altresì addebitato nel caso in cui le Aziende Sanitarie) e consiste il Cliente richieda diversa modalità di pagamento. Nei suddetti casi di mancato addebito o mancato allineamento Utilità avrà facoltà di modificare la modalità di pagamento in una deroga all’ordinario meccanismo bonifico bancario fermo l’addebito dell’importo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi all’art. 5.3.3.a). Resta inteso che qualora il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’Azienda Ospedaliera procederà Cliente ritorni al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria a mezzo addebito diretto SEPA, Utilità cesserà di un contratto addebitare il corrispettivo menzionato dal seguente ciclo di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandatofatturazione.

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Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara, pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese di commissione per bonifico bancario a suo carico. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione. Si comunica che per ogni pagamento alla ditta ggiudicataria saranno addebitate le spese di commissione per bonifico bancario detraendole dall’importo complessivo posto a pagamento. Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.. I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. In base alle disposizioni di legge l’Azienda Ospedaliera dovrà emettere dal 1 febbraio 2020. la trasmissione degli ordini deve avvenire esclusivamente in forma elettronica per mezzo di un sistema di gestione messo a disposizione dal MEF ed individuato nel Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). Pertanto il fornitore deve mettere in atto tutte le operazioni necessarie alla piena operatività di tale obbligo e dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.

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Samples: Patto Di Integrità

Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse. Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico del sottoscrittore. Le Azioni verranno corrisposto messe a disposizione degli aventi diritto entro i prezzi stabiliti 10 giorni di Borsa aperta successivi al termine del periodo di offerta per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.. In esecuzione dell’Accordo Preliminare (come definito nella Nota di Sintesi, Paragrafo C del Prospetto), Unipol ha negoziato con Nomura International Plc, Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd. e Deutsche Bank AG London Branch (i Joint Global Coordinator) e con BNP Paribas London Branch e Bayerische Hypo-und Vereisbank (i Co-Lead Underwriter) il Contratto di Garanzia la cui sottoscrizione è prevista al termine del con- siglio di amministrazione di Unipol del 6 ottobre 2005, che fisserà il Prezzo di Offerta. L’Avviso Integrativo riporterà informazioni in merito (i) all’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Garanzia, (ii) all’indicazione dei soggetti che hanno assunto l’impegno di garantire l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e (iii) le rispettive quote dei diritti d’opzione connessi all’Offerta che dovessero risultare inoptati all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti stessi ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, relativamente ai quali i pre- detti soggetti si sono impegnati a sottoscrivere le azioni connesse a tali diritti rimasti inoptati. Si segnala infine che Finsoe S.p.A. (che detiene il 50,79% del capitale sociale ordinario di Unipol) ha effettua- to in data 12 agosto 2005 a favore di Unipol, un versamento in conto futuro aumento di capitale per Euro 896 milioni, da utilizzarsi a liberazione della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie nell’ambito dei diritti d’opzione ad essa spettanti. Il Prospetto e i documenti allo stesso allegati sono disponibili in copia, per la consultazione, presso la sede di garaUnipol Assicurazioni S.p.A., pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese di commissione per bonifico bancario a suo carico. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione. Le fattureXxx Xxxxxxxxxxx x. 00, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente PubblicoXxxxxxx, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato sul sito Internet attivato dalla Società all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora presso la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvoBorsa Italiana S.p.A., in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda OspedalieraXxxxxx Xxxxxx x. 0, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandatoXxxxxx.

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Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti L’acquisto è finanziato con fondi aziendali. La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in sede relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, avverranno secondo le disposizioni di gara, pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese di commissione per bonifico bancario a suo carico. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazionelegge vigenti. Le relative fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”dell’Aggiudicatario, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiestapotranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di pagamento saranno sospesi liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l’Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate tutte le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazionifornitura. A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall’Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico: CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO La ditta rinuncia a far valereaggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d’ordine meccanografico della ASL di Viterbo ed il CIG identificativo della gara. Con riferimento alle apparecchiature destinate agli Ospedali (Belcolle e Civita Castellana), nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di la liquidazione della prima fattura avverrà solamente nel momento in cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture questa UOC E-Procurement sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente UOC di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73Ingegneria Clinica Aziendale. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. Per individuare Fa dunque esclusivamente fede la data di pagamento si fa collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta. Il service decorrerà dall’ultima data di collaudo positivo e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione. Detta fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata, a canoni fissi, per l’intero parco macchine installato, esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso da questa Amministrazione con eguale cadenza. Con riferimento alle apparecchiature destinate al Territorio, la liquidazione delle fatture avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso di apposita certificazione rilasciata a quella cura della UOC Cure Primarie di consegna questa ASL Viterbo che attesti, per ogni singolo trattamento attivato, la data di avvio e la data di conclusione. La fatturazione da parte dell’Aggiudicatario dovrà avvenire per singolo paziente trattato, esclusivamente al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera termine del relativo mandatotrattamento stesso, per i giorni di effettivo utilizzo della macchina i quali dovranno coincidere con la premenzionata attestazione redatta da parte della UOC Cure Primarie.

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