Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID. 5.2 Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura. 5.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PEC. Decorsi 15 giorni dall’inizio del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e di cui infra all'art. 16). 5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Servizi Agreements
Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto 1. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere a termini di legge nei limiti dei fondi stanziati nelle previsioni di cassa del Contrattobilancio annuale di previsione della Regione, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RIDtenendo conto delle eventuali successive variazioni e, in ogni caso, nei limiti delle disponibilità di cassa tenuto altresì conto delle anticipazioni di cui al successivo articolo 20, ove attivate.
5.2 Salvo 2. Nelle more della approvazione della ricognizione dei residui passivi e del loro definitivo accertamento con l’approvazione del rendiconto generale, la Regione autorizza il Tesoriere a pagare i residui nei limiti indicati dall’Ente stesso.
3. I titoli di spesa emessi dalla Regione saranno estinti, su disposizione dell’Ente, con le seguenti modalità: - in contanti; - commutazione di quietanza di tesoreria delle somme di cui l’Ente ordina il pagamento a suo favore, a titolo di ritenuta sugli assegni del personale e/o per eventuali altre occorrenze; - versamento in conto corrente postale; - accreditamento in conto corrente bancario o Bancoposta; - commutazione in assegno circolare; - altre eventuali forme innovative da concordare tra le Parti.
4. Per quanto diversamente previsto nella Proposta attiene ai pagamenti e ai tempi di Attivazioneesecuzione dei medesimi, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti entro i termini Tesoriere deve rispettare quanto previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento indicati nella fattura2015/2366/UE recepita dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 così come modificato dal D.lgs. 218/2017 e s.m.i., dalla Circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018 e dalle eventuali ed ulteriori future circolari applicative.
5.3 5. Per i ruoli di spesa fissa, per i sospesi di cassa e per gli ordinativi di spesa che rechino l’indicazione di una specifica scadenza, l’esecuzione degli ordini comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari, nonché l’attribuzione della valuta, nel giorno della scadenza, secondo le modalità eventualmente previste negli ordinativi o nei ruoli di spesa fissa o nei sospesi di cassa.
6. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”; stesso timbro verrà apposto, in caso di mandati collettivi, a fianco del nominativo di ciascun creditore. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato con modalità informatiche secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche per tempo vigenti o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
7. Per i pagamenti estinguibili a mezzo di assegno circolare, si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso di ritorno spedito al percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si impegna a richiesta della Regione a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. Il Tesoriere si obbliga sia a fornire informazioni che a riaccreditare alla Regione l’importo degli assegni circolari ritornati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire informazioni alla Regione sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.
8. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente alla Regione tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non riscosse dai beneficiari ed a eseguire le disposizioni che la Regione impartirà conseguentemente.
9. All’operazione di addebito verrà attribuita la valuta del giorno di esecuzione del pagamento
10. Il Tesoriere dovrà eseguire tutti gli ordini di pagamento a qualsiasi titolo trasferendo al beneficiario la totalità dell’importo dell’operazione, senza trattenere alcuna spesa sull’importo trasferito. In ogni caso, il Tesoriere, in materia di ripartizione delle spese, divieto di decurtazione di importo e di surcharge, dovrà sempre attenersi alle disposizioni contenute all’art. 3, comma 2 e art. 18, comma 1 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato ed integrato dal D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 e s.m.i., come illustrato nella Circolare 22 del 15 giugno 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alcuna spesa per esecuzione ordini di pagamento potrà essere addebitata alla Regione.
11. Tutte le commissioni di bonifico si intendono ricomprese nel corrispettivo forfettario, omnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 4 della presente convenzione.
12. Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di spese e con valuta fissa al 27 di ciascun mese, ovvero nella prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato. In caso di ritardo nel mancata trasmissione dei titoli di spesa da parte della Ragioneria, il Tesoriere procederà al pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PEC. Decorsi 15 giorni dall’inizio del mese successivo ovvero degli stipendi sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 15, secondo gli elenchi forniti dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e di cui infra all'art. 16)Sezione Personale.
5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art13. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini Gli ordinativi di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati da eseguire mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del 22 dicembre, sono commutati dal Tesoriere in assegni di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data traenza o in altri mezzi di emissione della fattura stessapagamento equipollenti offerti dal sistema bancario.
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Samples: Tesoreria Agreement
Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
5.2 Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet GlobalNet gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura.
5.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PEC. Decorsi 15 giorni dall’inizio del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet GlobalNet si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e di cui infra all'art. 16).
5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet GlobalNet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet GlobalNet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) da parte di Globalnet GlobalNet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
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Samples: Service Agreement
Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo I corrispettivi oggetto del Contratto, sarà addebitato saranno addebitati sul Conto TIM relativo all’utenza telefonica del Richiedente tramite addebito RIDcome indicato nella Proposta, salvo il diritto di TIM di emettere specifica fattura da inviare all’indirizzo riportato nella Proposta.
5.2 Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di AttivazioneProposta, il Richiedente corrisponderà a Globalnet TIM gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura.
5.3 In caso Al fine di ritardo nel pagamento assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TIM il Richiedente, intestatario di più contratti, autorizza TIM a rivalersi delle fatture somme insolute relative al presente contratto, su qualsiasi altro contratto vigente tra il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva e TIM anche relativo a prodotti disciplinati dalle presenti condizioni generali e/o mediante comunicazione relativo a mezzo PEC. Decorsi 15 giorni dall’inizio prodotti/servizi disciplinati da altre condizioni generali; a tal fine il Richiedente acconsente altresì ad eventuali compensazioni da parte di TIM tra gli insoluti del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e Richiedente di cui infra all'art. 16)al presente contratto ed eventuali crediti del Richiedente nei confronti di TIM relativi a qualsiasi altro contratto tra di essi vigente.
5.4 In Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che:
a) TIM assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto;
b) il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto.
5.5 Il Cliente prende atto e accetta che, in caso di risoluzione richiesta di domiciliazione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedentedella fattura, ai sensi e per gli effetti fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento sopra indicati(di seguito PSP), pari al saggio d'interesse su secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base annua stabilito dalla BCEalla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialesoggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.verificare la classificazione assegnatagli dal
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Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
5.2 Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta giorno indicato in polizza se la prima rata di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti premio è stata pagata entro i termini 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di pagamento indicati nella fattura.
5.3 In caso mora, non paga il premio o la prima rata di ritardo nel pagamento delle fatture premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi dovranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PECtramite del broker. Decorsi 15 giorni dall’inizio del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet si riserva La Società ha il diritto di risolvere effettuare verifiche e controlli per i quali il Contratto Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui infra all'art. 16)3 del Decreto.
5.4 In caso b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, Riscossione ai sensi e per dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti del D. Lgs. 231/02effetti, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla come data di emissione della fattura stessa.avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato. Lotto 1 – Copertura Assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO)
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Modalità e termini di pagamento. 5.1 All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara, pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese di commissione per bonifico bancario a suo carico. Il corrispettivo oggetto pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione. Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del Contrattoministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
5.2 Salvo sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto diversamente previsto nella Proposta pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti entro i tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento indicati saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella fattura.
5.3 In caso misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di ritardo nel un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PECbuon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. Decorsi 15 giorni dall’inizio I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avvisodebito stesso; è fatto salvo, Globalnet si riserva in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di risolvere trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il Contratto ai sensi pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e per gli effetti delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 1456 48 bis del Codice Civile e d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di cui infra all'artpagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. 16).
5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini Per individuare la data di pagamento sopra indicati, pari si fa riferimento a quella di consegna al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. modTesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità e termini di pagamento. 5.1 All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara. Il corrispettivo oggetto pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione. Si comunica che per ogni pagamento alla ditta ggiudicataria saranno addebitate le spese di commissione per bonifico bancario detraendole dall’importo complessivo posto a pagamento. Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del Contrattoministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione. I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
5.2 Salvo sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto diversamente previsto nella Proposta pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti entro i tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento indicati saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella fattura.
5.3 In caso misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di ritardo nel un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PECbuon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. Decorsi 15 giorni dall’inizio I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avvisodebito stesso; è fatto salvo, Globalnet si riserva in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di risolvere trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il Contratto ai sensi pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e per gli effetti delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 1456 48 bis del Codice Civile d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. In base alle disposizioni di legge l’Azienda Ospedaliera dovrà emettere dal 1 febbraio 2020. la trasmissione degli ordini deve avvenire esclusivamente in forma elettronica per mezzo di un sistema di gestione messo a disposizione dal MEF ed individuato nel Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). Pertanto il fornitore deve mettere in atto tutte le operazioni necessarie alla piena operatività di tale obbligo e di cui infra all'artdotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. 16).
5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini Per individuare la data di pagamento sopra indicati, pari si fa riferimento a quella di consegna al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. modTesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
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