–REGIONE PUGLIA CONVENZIONE
–REGIONE PUGLIA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE PUGLIA”
Tra
la REGIONE PUGLIA, in seguito denominata “Regione” o “Ente” (codice fiscale 80017210727), con sede in Bari ed indirizzo alla Xxx Xxxxxxx x. 00, in questo atto rappresentata da
nato a il / / , nella sua qualità di Dirigente della Sezione in forza della deliberazione di Giunta regionale n. del , esecutiva ai sensi di legge
e
il in seguito denominato “Tesoriere”, con sede in ed indirizzo alla Via , iscritta all’Albo delle Banche al n. , codice fiscale – partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di , capitale sociale
, in questo atto rappresentato da
nato a
il / /
e domiciliato, per la carica, in
alla via , il quale interviene nella qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale
autenticata dal notaio di in data
/ / , repertorio n. ,
● che, con A.D. n. 54 del 23/11/2021 il Dirigente della Sezione Bilancio e ragioneria ha autorizzato l’indizione della procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.
n.50/2016, per all'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Puglia per il
quinquennio 2022-2026 dando mandato, ha dato mandato alla Sezione Enti Locali- Servizio Appalti per l’espletamento della procedura di gara e ha approvato il “Progetto di appalto servizi di servizi ex art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs n. 50/2016" e il “Capitolato speciale d'appalto”;
● che, con A.D. n. n. del / / il Dirigente della Sezione Enti Locali ha
determinato l'indizione della gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Puglia, per il quinquennio 2022-2026, da aggiudicarsi seconod il criterio del minor presso , ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), con facoltà per l'Ente di prorogare il servizio ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.Lgs. 50/2016 per un periodo non superiore a 6 mesi;
● che con A.D. n. del / / il Dirigente della Sezione Enti Locali, ha proceduto a nominare i componenti della commissione giudicatrice per la suddetta procedura di gara ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1465/2016 e secondo quanto meglio espresso dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC, nelle more dell’istituzione dell’Albo Nazionale;
● che con A.D. n. del il Dirigente della Sezione Enti Locali, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute ha aggiudicato,il servizio di tesoreria in favore ;
● che l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, ex art. 103 del D.Lgv. 50/2016 ed in conformemente a quanto prescritto all’art. 38 del capitolato, sotto forma di
n per un importo pari a Euro ,
(euro )avente efficacia per tutta la durata del presente contratto, è depositata in originale presso la Sezione in data ;
● che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
● che le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente al presente contratto.
Tutto ciò premesso, tra le parti, come innanzi rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 Affidamento del servizio
Il servizio di Tesorera della Regione Puglia è affidato a il quale accetta di svolgere
il servizio in conformità alla legge, ai patti di cui alla presente convenzione, all’offerta di gara e alle clausole sottoscritte per l’ammissione dell’offerta.
Art. 3 Oggetto
1 - Il servizio di tesoreria, di cui alla presente Convenzione , ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della Regione e l’esecuzione di ogni altro servizio bancario nell’ambito di quelli previsti nella presente convenzione, anche all’estero, richiesto dalla stessa Regione, nonché nell’amministrazione e custodia di titoli e valori.
2 - Per l'espletamento del servizio Il Tesoriere si obbliga a rendere il servizio nel pieno rispetto delle norme di contabilità nazionali e regionali in vigore, impegnandosi ad adeguare l’organizzazione del servizio alle eventuali modifiche normative. Durante tutto il periodo di vigenza del contratto di servizio, il medesimo, si intenderà automaticamente modificato,
senza necessità di ulteriori adempimenti formali, conformemente alle norme imperative che dovessero intervenire, tramite recepimento delle relative integrazioni e/o modificazioni apportate alle norme e disposizioni predette, senza ingenerare pretesa alcuna di indennizzo o modifica degli importi previsti per l’espletamento del servizio medesimo.
3- Le modalità per l’espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
4. Nel caso di effettiva applicazione del termine di scadenza della sospensione del regime di tesoreria unica mista e conseguente cessazione della tesoreria unica tradizionale di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, l’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di rinegoziazione delle condizioni economiche di cui alla convenzione allo scopo di addivenire al riequilibrio contrattuale, fatta salva la facoltà di recesso delle parti. Qualora l’esito delle trattative non addivenga ad accordi condivisi, le parti sono libere di recedere dal contratto con un preavviso di n. 6 (sei) mesi.
5 - Il servizio di tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra l’Amministrazione e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese circolari AGID e Banca d’Italia.
6 - La Regione ordina gli incassi e i pagamenti al Tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI) emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ; il Tesoriere si fa carico della trasmissione degli stessi all’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia e della relativa gestione della messaggistica secondo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche ed integrazioni. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.
7. il Tesoriere si impegna a rispettare le norme in vigore in materia di tesoreria e di contabilità degli enti pubblici, nonché a rispettare quanto previsto dalla Circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018, dalle eventuali ed ulteriori future circolari applicative, nonché nel rispetto delle disposizioni, norme e istruzioni integrative, attuative e di regolamento, tempo per tempo vigenti, in materia di:
- Ordinativo di Pagamento e Incasso (SIOPE+);
- Pagamenti nell’ambito del sistema PagoPA;
- Single European Payment Area (SEPA) e Direttiva sui servizi di pagamento (PSD).
8. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità ai patti e condizioni fissati con la presente Convenzione, alle norme del Capitolato tecnico ed al Disciplinare di gara che qui si intendono come espressamente richiamati.
Art. 4 Corrispettivo e valore del servizio
1 - Il Tesoriere si impegna ad eseguire il servizio affidato con il presente atto per il compenso
annuo forfettario e omnicomprensivo di € oltre IVA risultante
dall'offerta formulata in sede di gara. Il Tesoriere ha inoltre espressamente dichiarato che l'offerta si intende comprensiva di € ------------------------destinati ai costi della sicurezza aziendali. Non sussistono rischi da interferenze.
2 - Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà al termine di ogni esercizio a presentazione
della/e relativa/e fattura/e, nel rispetto della normativa che impone alle Amministrazioni pubbliche di verificare la regolarità contributiva e la condizione di non inadempienza ai sensi dell’articolo 48-bis D.P.R. 600/1972. La presentazione della/e fattura/e dovrà avvenire a conclusione dell'esercizio di riferimento nei termini di emissione previsti dalla normativa fiscale per la presentazione delle fatture elettroniche.
3 - Per il servizio di tesoreria disciplinato dal presente capitolato non spetta al Tesoriere alcun compenso aggiuntivo, né diritti, commissioni, spese postali, spesa tenuta conto, ecc., fatti salvi i seguenti, determinati in base alle condizioni offerte in sede di gara:
- gli interessi passivi sulla richiesta di anticipazione di Tesoreria, in base all’articolo 20;
- eventuali commissioni su garanzie fideiussorie rilasciate da parte del Tesoriere e altri crediti di firma di cui all’articolo .
4. Per le spese di cui al comma 3 precedente , il Tesoriere dovrà presentare alla Regione dettagliata rendicontazione al fine di consentire alle strutture competenti per materia il controllo degli importi richiesti e la successiva predisposizione dei provvedimenti di
liquidazione e pagamento.
5. Il Tesoriere dovrà presentare all’Ente la rendicontazione su base trimestrale delle spese per bolli e tasse a carico dell’Ente stesso al fine di ottenerne il rimborso. L’Ente dovrà verificare la rendicontazione entro trenta giorni dal ricevimento e procedere al pagamento entro i trenta giorni successivi.
5 - Nessun addebito per commissioni e spese per l’esecuzione di pagamenti e bonifici potrà essere posto a carico dei beneficiari o della Regione.
6 - Il Tesoriere assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretata e modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, sulla tracciabilità dei flussi finanziari . In particolare, i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati a
mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato IBAN
7 - L’importo del compenso annuo riconosciuto al Tesoriere in base al compenso di cui al comma 1 ed ogni altra componente economica del servizio prevista dalla presente convenzione sono soggetti a rinegoziazione nel caso di effettiva scadenza dei termini di sospensione del regime di tesoreria unica mista e conseguente cessazione della tesoreria unica tradizionale di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, fatta salva la facoltà di recesso delle parti con preavviso di n. 6 (sei) mesi.
Art. 5 - Durata del servizio
1. Il servizio ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° Gennaio 2022, ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio. 1. Il servizio avrà durata a partire dall’esercizio 2022, dalla data di effettivo avvio, fino al 31 dicembre 2026.
2. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attivare un’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, posticipando la scadenza limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto.
Art. 6 - Sede e orari del servizio
1- La sede della tesoreria è Bari.
2- Il Tesoriere dovrà avere almeno uno sportello bancario nella città di Bari, con la dotazione organica adeguata all’espletamento del servizio, funzionante nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.
3- Sulle piazze sprovviste di sportelli, il Tesoriere deve avvalersi di altri Istituti di credito o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio sia in Italia che all’estero.
4- Il Tesoriere risponde comunque dell’operato degli Istituti di credito e degli altri tramiti di cui si avvale.
Art. 7 - Verifiche presso il tesoriere e Raccordo reciproco della contabilità
1 - La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dalla Ragioneria della Regione a norma della vigente normativa.
2 - La Regione e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della medesima hanno diritto di procedere a verifiche contabili, di cassa e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo
ritengano necessario ed opportuno come dettagliato dall’art. 30 del capitolato.
Art. 8 - Obblighi e responsabilità del Tesoriere
1. Il Tesoriere si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. Il Tesoriere si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
3. Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Amministrazione regionale che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della convenzione di Tesoreria, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le
somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione Puglia. Il Tesoriere, altresì :
- si obbliga a custodire e amministrare i titoli i valori di proprietà della Regione nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione stessa;
- è responsabile di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositatio;
- svolgerà il servizio nei propri locali nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico;
- provvede, sotto la sua responsabilità, a compiere tutte le operazioni previste nella presente convenzione e nel capitolato presso le proprie sedi, succursali e agenzie periferiche, sia nell’ambito della Repubblica che all’estero e, in difetti, per il tramite di altri idonei istituti di credito;
- si impegna ad attrezzarsi tempestivamente per tutto quanto occorre per lo svolgimento del servizio, provvedendo al suo espletamento con il personale costantemente adeguato alle esigenze del servizio per numero e qualità;
- si impegna a concordare con la Regione le modifiche alle modalità di adempimento del servizio che l’Amministrazione riterrà, in ogni momento, opportune.
Articolo 9 – Condizioni di valuta
Il tesoriere dovrà rispettare le seguenti condizioni riguardanti la valuta:
a) valuta ente per i versamenti e/o accreditamenti in conto (accrediti):
valuta fissa alla giornata lavorativa successiva a quella a quella di effettiva realizzazione dell’operazione stessa (giorno di incasso o di accredito) nel rispetto delle disposizioni in materia di tesoreria unica;
b) valuta compensata: per i movimenti e prelevamenti compensativi, giri contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome della Regione;
c) valuta ente per i pagamenti (addebiti): giorno di effettiva esecuzione della disposizione per la Regione;
d) valuta beneficiari: dovrà essere applicata la valuta così come prevista dal D.Lgs. n. 11/2010 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno SEPA (Single Euro Payments Area) tenendo conto dei relativi provvedimenti attuativi della Banca d'Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso della durata della convenzione;
e) valuta beneficiari esteri per bonifici diversi dai transfrontalieri e quindi non soggetti a Regolamento CE 924/2009 , modificato dal Regolamento UE 260/2012: dovrà essere applicata valuta non superiore a 6 giorni lavorativi.
2. La valuta relativa ai pagamenti delle retribuzioni e delle rate di ammortamento dei mutui dovrà comunque essere quella indicata dalla Regione.
Art. 10 - Servizio di custodia e amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere è tenuto a custodire e ad amministrare gratuitamente i titoli, le fideiussioni, le garanzie e gli altri valori di qualsiasi natura che potranno essere conferiti dalla Regione sia in occasione dell’instaurazione del rapporto convenzionale, sia nel corso dello svolgimento del medesimo rapporto.
2. Dovrà essere resa disponibile la consultazione “on line” dei dossier titoli con informazioni sempre aggiornate. Tali titoli e valori saranno conservati presso la sede principale della Tesoreria. A fronte del conferimento di titoli, fidejussioni, garanzie e/o altri valori, il Tesoriere
rilascerà apposita ricevuta di presa in carico.
3. Gli eventuali oneri derivanti dalla custodia e gestione di titoli e valori depositati si intendono compresi nel corrispettivo forfettario, omnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 4 della presente convenzione.
4. Per le norme di dettaglio si fa rinvio all’ art. 10 del capitolato.
Art. 11 - Altri servizi bancari
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di garantire, alla data di inizio del servizio, l’operatività dei servizi
europei di bonifico SEPA e di addebito diretto SEPA (tecnicamente SEPA Direct Debit –SDD), sia di tipo CORE sia di tipo Business to Business, oltre alle modalità di pagamento mediante il modello F24 telematico, F24/F23, MAV/RAV, ricevute bancarie, bollettini postali e bancari, bonifici extra SEPA e RID finanziari a importo fisso.
2. Nell'espletamento del servizio, il Tesoriere è tenuto altresì a fornire al sistema informatico della Regione Puglia l'aggiornamento tempestivo dei codici ABI CAB e dei codici SWIFT eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano ed internazionale.
Art. 12 - Adempimenti e prestazioni di garanzia per l’ammontare dei mutui.
1. Il Tesoriere si dà carico di tutti gli adempimenti per la estinzione dei mutui e/o prestiti contratti e da contrarre dalla Regione.
2. Il Tesoriere, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate dovute dall’ente contraente in relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionari dallo stesso emessi ed in ammortamento, è tenuto ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse dall’ente, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento nella misura e alle date previste dai singoli contratti.
3. In caso di ritardato pagamento, dovuto per negligenza del tesoriere, resterà a carico dello stesso l’eventuale indennità di mora. Tale indennità di mora, ove rispettate dal Tesoriere le esigenze di accantonamento, ricadranno sull’Ente se alle scadenze previste risulti privo di fondi disponibili.
4. Il Tesoriere, ove richiesto, interviene nella stipula dei mutui e dei prestiti per darsi carico di tutti gli adempimenti necessari ad assicurare ai creditori il pagamento di quanto agli stessi dovuto.
5. Il Tesoriere fornisce altresì alla Regione servizi di tipo informativo e statistico
sull'andamento dei mercati finanziari con particolare riferimento alle curve dei tassi di interesse e che consentano il monitoraggio continuo del debito.
Art. 13 - Esercizio Finanziario
1. L’esercizio finanziario della Regione ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente
Art. 14 - Riscossioni
1 - Il Tesoriere riscuote le somme, riceve i titoli e ogni altro valore di spettanza della Regione e ne rilascia, in nome e per conto, quietanza liberatoria numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario e indicante la causale del versamento compilata con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
2. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base a ordini di riscossione, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente mediante procedura informativa (Ordinativo Informatico), emessi e sottoscritti a firma digitale dalla competente Sezione regionale e trasmessi a mezzo informatico.
3. Il Tesoriere ha l’obbligo di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” e in base alla normativa vigente.
4. Gli ordini di riscossione devono essere conformi alle prescrizioni del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica;
- la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il numero progressivo dell'ordine per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
- l’annotazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”.
6. Il Tesoriere si impegna, su richiesta della Regione Puglia, a garantire l’attivazione e la gestione delle riscossioni on-line delle entrate tributarie ed extra-tributarie, effettuate mediante procedure informatiche residenti sul portale della Regione Puglia ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate.
8. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, con obbligo di indicare dati anagrafici e fiscali del versante, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale esplicativa del versamento, nonché la riserva “salvo conferma di accettazione da parte della Regione Puglia”. Per ciascuno di tali incassi, il Tesoriere è tenuto ad emettere nei confronti della Regione un provvisorio di entrata avente obbligatoriamente gli elementi indispensabili alla riconciliazione con la contabilità della Regione.
9. Il Tesoriere, il giorno successivo alla riscossione, segnalerà alla Regione gli incassi, con
modalità telematica, richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione di cui al comma precedente.
10. Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo di incasso dovranno essere codificati dal Tesoriere secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 9 giugno 2016 e ss.mm.ii.
11. Sulla base di quanto previsto dalle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emesse dall'AgID ai sensi dall’art. 81 del decreto legislativo n. 82/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il Tesoriere deve adeguare l’erogazione del servizio alla normativa in vigore ed alle soluzioni applicative adottate dalla Regione in ordine alla identificazione del codice unico di versamento come previsto in ordine al progetto meglio identificato come “Nodo dei pagamenti”. Per tale motivo è richiesto che per tutti i bonifici in entrata, disposti direttamente sulla Banca Tesoreria o su altro istituto, venga generato un singolo provvisorio di entrata che mantenga la causale proveniente dalla disposizione originale; tali operazioni devono essere individuabili nel giornale di cassa tramite la predisposizione di specifici dati da concordare con la Regione.
12. La valuta assegnata alle operazioni di incasso è la valuta fissa alla giornata lavorativa successiva a quella di effettiva realizzazione dell’operazione stessa (giorno di incasso o di accredito) nel rispetto delle disposizioni in materia di tesoreria unica, , con la sola eccezione degli ordinativi di entrata collegati ad ordinativi di spesa per i quali verrà attribuita la valuta di pagamento dei mandati. 13. Relativamente alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Regione e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dall’Ente mediante emissione di ordine di riscossione. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione
di assegno postale ed accredita l’importo corrispondente sul conto di Tesoreria nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
14. Il Tesoriere cura anche l’incasso dei crediti, attraverso il servizio elettronico S.D.D., carta di credito e carta prepagata, attivabili sia attraverso le procedure tradizionali, sia attraverso servizi telematici su reti aperte che la Regione deciderà di erogare.
15. Il Tesoriere, qualora riceva un bonifico, anche a titolo di deposito cauzionale, nel quale vi sia una difformità tra codice IBAN del destinatario e nominativo del beneficiario del medesimo bonifico, dovrà dare immediato avviso alla competente struttura regionale, fornendo le indicazioni utili in suo possesso per la corretta regolarizzazione dell’entrata.
16. Il Tesoriere ha l’obbligo di accettare gli ordini di incasso emessi nell’esercizio in corso, ma imputati all’esercizio precedente al fine di regolarizzare le relative somme incassate.
17. Il Tesoriere si impegna, altresì, su richiesta dell’Ente:
- ad emettere assegni di traenza a favore dei beneficiari indicati dall’Ente;
- ad emettere assegni relativi al pagamento degli ordinativi disposti dall’Ente, con spedizione degli stessi a mezzo di raccomandata A/R.
I relativi costi sono da intendersi compresi nel corrispettivo forfettario, omnicomprensivo e
annuale di cui all’art. 4 del presente atto.
Art. 15 - Pagamenti
1. Il Tesoriere effettua i pagamenti in qualunque località dello Stato e anche all’estero in base a ordinativi di pagamento, in base a ruoli di spesa fissa, ordini di domiciliazioni, emessi dalla competente struttura regionale preposta al Bilancio e Ragioneria, sospesi di pagamento ed in base ad aperture di credito in favore di funzionari delegati.
2. Sulle piazze sprovviste di sportello dipendente dal Tesoriere, questi si avvarrà di altre
banche o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dell’Italia e all’estero. Il Tesoriere risponde, comunque, dell’operato delle anzidette banche.
3. Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a mandati emessi e sottoscritti dalla Ragioneria Regionale.
4. I mandati di pagamento devono essere conformi alle prescrizioni del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o della partita Iva. Nel caso di soggetto giuridico sarà indicato il nominativo della persona fisica tenuta a rilasciare quietanza con indicazione del codice fiscale e/o luogo e data di nascita;
- l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento anche in termini di cassa sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
- la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario
con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dalla Regione in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
- l'eventuale annotazione “pagamento indilazionabile - gestione provvisoria”.
I titoli di pagamento sono trasmessi informaticamente dalla Regione al Tesoriere elencati in apposita distinta.
5. Nei casi in cui il pagamento è urgente e non rimandabile, per evitare l’aggravio di ulteriori spese a carico della Regione, su richiesta puntuale e motivata della stessa, il Tesoriere provvede al pagamento di spese in conto sospeso, nelle more della trasmissione da parte della Regione del relativo titolo di spesa. Le quietanze dei pagamenti in conto sospeso devono essere collegate al mandato di pagamento successivamente emesso dalla Regione, da addebitare con valuta riferita alla data della quietanza medesima. Xxxxxxx rientrare in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni che avvengono in area extra SEPA, quelle collegate a documentazione allegata esterna rispetto all’ordine di pagamento (es. F24) e quelle relative agli stipendi e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla Cassa di Previdenza dei dipendenti regionali.
6. Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l’importo scritto in lettere e
quello in cifre. Il Tesoriere è tenuto, pertanto, a dare avviso alla Regione tempestivamente, anche in xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx i motivi.
7. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dalla Regione dell’avvenuta emissione di titoli di pagamento mediante la trasmissione di apposite comunicazioni, entro giorni 3 dalla ricezione dei relativi titoli di pagamento. Le predette comunicazioni sono predisposte dalla Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione e in via residuale potrà essere
richiesto al Tesoriere di procedere alla spedizione, senza addebito di ulteriori spese.
Art. 16 - Modalità e termini di pagamento
1. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere a termini di legge nei limiti dei fondi stanziati nelle previsioni di cassa del bilancio annuale di previsione della Regione, tenendo conto delle eventuali successive variazioni e, in ogni caso, nei limiti delle disponibilità di cassa tenuto altresì conto delle anticipazioni di cui al successivo articolo 20, ove attivate.
2. Nelle more della approvazione della ricognizione dei residui passivi e del loro definitivo accertamento con l’approvazione del rendiconto generale, la Regione autorizza il Tesoriere a pagare i residui nei limiti indicati dall’Ente stesso.
3. I titoli di spesa emessi dalla Regione saranno estinti, su disposizione dell’Ente, con le seguenti modalità:
- in contanti;
- commutazione di quietanza di tesoreria delle somme di cui l’Ente ordina il pagamento a suo favore, a titolo di ritenuta sugli assegni del personale e/o per eventuali altre occorrenze;
- versamento in conto corrente postale;
- accreditamento in conto corrente bancario o Bancoposta;
- commutazione in assegno circolare;
- altre eventuali forme innovative da concordare tra le Parti.
4. Per quanto attiene ai pagamenti e ai tempi di esecuzione dei medesimi, il Tesoriere deve rispettare quanto previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE recepita dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 così come modificato dal D.lgs. 218/2017 e s.m.i., dalla Circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018 e dalle eventuali ed ulteriori future circolari applicative.
5. Per i ruoli di spesa fissa, per i sospesi di cassa e per gli ordinativi di spesa che rechino l’indicazione di una specifica scadenza, l’esecuzione degli ordini comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari, nonché l’attribuzione della valuta, nel giorno della scadenza, secondo le modalità eventualmente previste negli ordinativi o nei ruoli di spesa fissa o nei sospesi di cassa.
6. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”; stesso timbro verrà apposto, in caso di mandati collettivi, a fianco del nominativo di ciascun creditore. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato con modalità informatiche secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche per tempo vigenti o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
7. Per i pagamenti estinguibili a mezzo di assegno circolare, si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso di ritorno spedito al percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si impegna a richiesta della Regione a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. Il Tesoriere si obbliga sia a fornire informazioni che a riaccreditare alla Regione l’importo degli
assegni circolari ritornati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire informazioni alla Regione sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.
8. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente alla Regione tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non riscosse dai beneficiari ed a eseguire le disposizioni che la Regione impartirà conseguentemente.
9. All’operazione di addebito verrà attribuita la valuta del giorno di esecuzione del pagamento
10. Il Tesoriere dovrà eseguire tutti gli ordini di pagamento a qualsiasi titolo trasferendo al beneficiario la totalità dell’importo dell’operazione, senza trattenere alcuna spesa sull’importo trasferito. In ogni caso, il Tesoriere, in materia di ripartizione delle spese, divieto di decurtazione di importo e di surcharge, dovrà sempre attenersi alle disposizioni contenute all’art. 3, comma 2 e art. 18, comma 1 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato ed integrato dal D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 e s.m.i., come illustrato nella Circolare 22 del 15 giugno 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Alcuna spesa per esecuzione ordini di pagamento potrà essere addebitata alla Regione.
11. Tutte le commissioni di bonifico si intendono ricomprese nel corrispettivo forfettario, omnicomprensivo e annuale, di cui all’art. 4 della presente convenzione.
12. Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di spese e con valuta fissa al 27 di ciascun mese, ovvero nella prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato. In caso di mancata trasmissione dei titoli di spesa da parte della Ragioneria, il Tesoriere procederà al pagamento degli stipendi sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 15, secondo gli elenchi forniti dalla Sezione Personale.
13. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del 22 dicembre, sono commutati dal Tesoriere in assegni di traenza o in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario.
Articolo 17 - Adempimenti fiscali sui pagamenti
1. L’Ente fornisce al Tesoriere le istruzioni per l’applicazione sui pagamenti dell’imposta di bollo per quietanza, nonché per ogni altro eventuale adempimento fiscale.
2. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che l’Ente fornisce per i diversi titoli di spesa, ovvero direttamente secondo le leggi in vigore.
3. Dovrà essere consentita la possibilità di trasmissione on line di deleghe di pagamento per
imposte dovute dall’Ente.
Articolo 18 - Pignoramenti
1. Nell’ambito delle procedure esecutive aventi il Tesoriere quale terzo pignorato e l’Ente quale debitore esecutato, il Tesoriere sarà tenuto:
- al rispetto di tempi celeri nell’avvio delle procedure necessarie allo svincolo delle somme, laddove la struttura regionale competente ne faccia richiesta mediante la produzione della documentazione necessaria. Lo svincolo delle somme dovrà altresì essere oggetto di comunicazione puntuale presso la struttura di competenza;
- a comunicare settimanalmente la presenza o meno di nuove procedure esecutive per le quali dovrà essere fornito un apposito elenco;
- alla trasmissione trimestrale dell’elenco in formato .xls o altro successivamente definito,
contenente tutti i pignoramenti in essere aventi l’Ente quale debitore principale, con i relativi numeri identificativi delle procedure esecutive, Ruolo generale dell’esecuzione , ove
disponibil e e, ove in possesso, le indicazioni sui creditori procedenti e su quelli eventualmente intervenuti riconducibili alla medesima procedura;
- alla trasmissione di tutta la documentazione giudiziale o di altra natura in suo possesso, con particolare riguardo alle ordinanze di assegnazione con relativa notifica ed ai documenti contabili relativi al pagamento eseguito, attinente alle diverse procedure esecutive coinvolgenti la Regione, allo scopo di consentire a quest’ultima la regolarizzazione contabile dei pagamenti in conto sospeso;
- alla immediata comunicazione di pignoramenti di elevata entità, superiori a € 100.000.
Articolo 19 - Firme autorizzate
1. La Regione si impegna a comunicare preventivamente i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, nonché i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di spese ricorrenti e le relative variazioni, indicando gli estremi dei provvedimenti degli organi regionali con i quali sono stati conferiti i poteri di cui sopra. Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Tesoriere, il quale non darà esecuzione ai titoli di pagamento sprovvisti delle suddette firme.
2. Xxxx ordinativi informatici verrà applicata la firma digitale secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche per tempo vigenti.
Articolo 20 - Anticipazioni di cassa
1. Il Tesoriere è tenuto a concedere a richiesta della Regione anticipazioni di cassa secondo termini e modalità della vigente disciplina nazionale e regionale di contabilità.
2. L’ammontare delle quote di tributi erariali spettanti alla Regione è desunto dalle previsioni
di cassa del bilancio annuale. La Giunta regionale autorizza l’anticipazione di cassa ai sensi delle disposizioni contenute ai commi 9, 10 e 11 dell’art. 69 del d.lgs. 118/2011 per un importo
non eccedente il 5 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.
3. Il Tesoriere è obbligato a comunicare giornalmente alla Sezione Xxxxxxxx e Ragioneria l’ammontare dello scoperto e a inviare trimestralmente alla medesima l’estratto conto scalare, corredato dalle situazioni di cassa relative ai giorni in cui si è verificato lo scoperto di cassa.
4. Il Tesoriere è tenuto a dare tempestivamente avviso alla Regione Puglia dell’impossibilità di dare esecuzione ai pagamenti, per insufficienza di disponibilità liquide sui conti di tesoreria.
5. Sulle anticipazioni, il Tesoriere non matura alcun corrispettivo, spesa, commissione o altro aggravio per la Regione di qualsiasi natura, salvo gli interessi di cui all'articolo 4.
Nuovo articolo Rilascio crediti di firma
Il Tesoriere è nella facoltà, su richiesta dell’Ente, di rilasciare garanzie fideiussorie e altri crediti di firma, quali lettere di credito, la cui concessione non rappresenta un obbligo per il Tesoriere che ne valuterà, tempo per tempo, in piena autonomia e discrezionalita' l’eventuale rilascio.
L’attivazione di tali garanzie e' correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di cassa concessa ai sensi dell’articolo 22 e in ogni caso potranno essere rilasciati impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria seguenti nei seguenti casi: garanzia dell’obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Xxxxxx/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.
E’ parimenti esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto delle Ente ma nell’interesse di enti e società partecipate dallo stesso.
2. Le fideiussioni rilasciate dal Tesoriere avranno durata pari a quella dei contratti derivati (Ordinativi di Fornitura) stipulati dagli Enti contraenti. Nel caso la durata dell’impegno di firma ecceda quella della Convenzione di Tesoreria, la Regione si impegnerà, nella manleva sottoscritta all’atto del rilascio della fidejussione, a far subentrare nel rilascio della garanzia il Tesoriere subentrante.
Le commissioni collegate a tassi di interesse in funzione del rischio sottostante, relative alle operazioni del presente articolo, saranno calcolate entro i limiti del tasso fissato per l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 22.
Articolo 21 - Tasso debitore e tasso creditore
Sulle anticipazioni di cassa e sui depositi di somme di spettanza dell’Amministrazione
regionale vengono applicati tassi di interesse debitore e creditore nella misura indicata, in termini di scostamento con spread in diminuzione o in aumento in punti percentuali rispetto all’euribor 1 mese lettera (base 36 0), nell’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara. Gli interessi debitori decorreranno dall’effettivo utilizzo delle somme e diventeranno esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
2. L’Amministrazione regionale deve procedere alla liquidazione degli interessi passivi con capitalizzazione annuale e in seguito al riscontro dei dati risultanti dall’apposito riassunto scalare. Non si dà luogo alla applicazione di commissioni sul massimo scoperto comunque denominate.
3. Il Tesoriere accredita gli interessi attivi in favore dell’Amministrazione regionale con capitalizzazione annuale.
Articolo 22 - Bilancio preventivo
1. Il Tesoriere prende atto del bilancio preventivo e delle sue eventuali variazioni dalla documentazione trasmessa dalla regione con modalità telematiche.
2. La Regione comunica tempestivamente al Tesoriere l’ammontare e gli elenchi dei residui secondo le articolazioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 23 - Conto del movimento di cassa. Bollettari e registri
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornati, custodire e rendere disponibili in tempo reale “on line”: a) il conto del movimento di cassa, da tenere nelle forme del conto corrente ordinario, con indicazione dell'ultima operazione conteggiata; b) registro di carico dei titoli di entrata e di spesa, nel quale dovranno essere annotati gli ordini di riscossione e di pagamento secondo la data di ricevimento; c) copia delle quietanze rilasciate ai sensi dell’articolo 15; d) il partitario analitico di bilancio dei titoli di entrata e spesa, pagamenti in conto competenza ed
in conto residui; e) il conto riassuntivo del movimento dei titoli e valori ricevuti in amministrazione, custodia o deposito con il relativo partitario dei depositanti. Tali dati dovranno essere sempre esportabili in formato .xls da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria. Il giornale di cassa dovrà essere elaborato nel pieno rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche definite dall’AgID.
2. Il Tesoriere è obbligato a uniformare le proprie scritture inerenti al servizio di tesoreria alla modulistica e ai sistemi contabili che la Regione metterà in atto o modificherà, anche nel corso della gestione.
Articolo 24 - Comunicazioni periodiche
1. Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, nonché a quelli posti a suo carico dalle vigenti norme che disciplinano il sistema di tesoreria unica, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibili “on line”, l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti il giorno precedente. Inoltre, renderà disponibili “on line”: a) l’elenco degli ordini di riscossione non eseguiti e dei titoli di pagamento non estinti; b) l’estratto del partitario di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente art. 23; c) la copia del conto corrente di tesoreria.
2. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti: a) dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna alla Regione di tali dati; b) delle notizie e dei dati occorrenti alla Regione per eseguire gli adempimenti previsti dalle norme vigenti statali e regionali.
3. Ai fini dell’adempimento previsto dalla vigente disciplina contabile, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibili in tempo reale “on line”, tutti i movimenti di tesoreria risultanti e i relativi saldi.
4. Per ciascun trimestre il Tesoriere rende disponibili “on line” l’estratto conto regolato per
capitale e interessi (a credito e a debito).
5. Salvo diversa disciplina normativa, il Tesoriere è tenuto, entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo e fatta salva l’applicazione del comma 13 dell’articolo 16 del presente contratto, a restituire alla Regione, per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura del precedente esercizio.
Articolo 25 - Resa del conto del tesoriere
1. Il Tesoriere assume la qualifica di agente contabile ed è, in particolare, sottoposto alle disposizioni di cui al Titolo X xxx xxxxx xxxxxxx 00 maggio 1924, n. 827 ed è soggetto alla giurisdizione contabile da parte della Corte dei Conti ed al conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dagli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, di approvazione del codice della giustizia contabile.
2. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente, il Tesoriere presenta il rendiconto delle entrate e delle spese, specificando l’ammontare delle riscossioni e dei versamenti, distinti in conto competenza ed in conto residui, nonché l’ammontare dei pagamenti, distinti in conto competenza ed in conto residui, corredandolo di tutti i titoli estinti, dei documenti, registri e libri contabili che valgono a giustificarlo.
3. Il Tesoriere resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse e, in qualità di agente contabile, è tenuto in ogni caso a fornire tutta la documentazione che dovesse essere richiesta all’Ente a qualsiasi titolo da parte della Corte dei Conti.
Articolo 26 - Reclami
1. La Regione e il Tesoriere sono tenuti a segnalarsi reciprocamente e tempestivamente tramite P.E.C. i reclami in ordine allo svolgimento del servizio.
Articolo 27 - Custodia e conservazione documentale
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di custodire: gli ordinativi di incasso e di pagamento, i verbali di verifica di cassa e le rilevazioni periodiche di cassa oltre che eventuali altre evidenze previste dalla legge.
2. Il Tesoriere è tenuto a fornire la prestazione di conservazione sostitutiva a norma di legge degli ordinativi di pagamento e incasso ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. per la durata dell’affidamento del servizio. Gli ordinativi di pagamento e incasso oggetto di conservazione sono quelli che verranno emessi in vigenza della convenzione di tesoreria. Il Tesoriere è altresì tenuto a prendere in carico dall'attuale affidatario ed a conservare con le medesime modalità gli ordinativi di pagamento e incasso relativi agli ultimi 5 anni (esercizi 2017- 2021).
3. Il Tesoriere dovrà individuare il Responsabile della Conservazione tra i soggetti iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. Il Tesoriere dovrà comunicare all'Ente ogni cambiamento relativo al soggetto Responsabile della Conservazione.
4. Il sistema di conservazione fornito dovrà rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n.
82/2005 e ss.mm.ii. e dal DPCM del 3.12.2013, nessuna esclusa, con particolare riferimento alle norme riferite alla conservazione di documenti delle pubbliche amministrazioni e al sistema di sicurezza. Nel caso di dati rilevanti ai fini fiscali, dovrà altresì garantire il rispetto delle corrispondenti norme.
5. Il sistema di conservazione dovrà permettere ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, fermi restando gli obblighi di legge in materia di esibizione di documenti.
6. Il Tesoriere al termine della durata del servizio dovrà prevedere il rilascio, senza oneri
aggiuntivi, dei documenti presenti nel proprio sistema e di quelli per cui vige l'obbligo di
conservazione al soggetto che sarà indicato dall'Ente.
Articolo 28 - Impegni di collaborazione
1. Il Tesoriere all’atto di assunzione del servizio di Tesoreria Regionale, assicurerà la più ampia collaborazione all’Ente per agevolare la realizzazione di programmi finanziari volti allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, nel rispetto delle leggi bancarie e delle relative norme statutarie.
2. Il Tesoriere si impegna ad organizzare presso le proprie sedi sportelli informativi in merito a provvidenze e benefici previsti da normative e programmi regionali in favore degli operatori economici della Regione.
Articolo 29 - Subappalto
Il Tesoriere come indicato in sede di offerta intende subappaltare i seguenti servizi Ovvero
Il Tesoriere non intende fare ricorso all’istituto del subappalto come dichiarato in sede di gara.
Articolo 30 - Divieto di cessione
1. E’ fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.
Articolo 31 - Responsabilità e Obblighi
1. Il Tesoriere si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone
nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. Il Tesoriere si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
3. Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Amministrazione regionale che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della convenzione di Tesoreria, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione Puglia. Articolo 32 - Riservatezza
1. Il Tesoriere si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte
Articolo 33- Esecuzione del contratto e penali
1. Qualora il Tesoriere, per cause direttamente imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato o vi adempia in ritardo, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio dell’Ente, a penale di importo per ogni giorno lavorativo, compreso fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 5.000,00 commisurata alla gravità del fatto od omissione contestati ed all’eventuale recidiva, salvo il riconoscimento dell’ulteriore danno.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, fatte salve ulteriori fattispecie di inadempimento
contrattuale che potrebbero presentarsi in fase di esecuzione, le penali possono essere applicate nei seguenti casi:
- mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria: euro 5.000 per ogni giorno di ritardo. Il periodo non può eccedere i dieci giorni;
- disservizi legati allo sportello centrale di Tesoreria o mancato o inadeguato servizio rivolto all’utenza: da euro 100,00 a euro 500,00 per ogni giorno in cui la mancanza o l'inadeguatezza del servizio si è verificata;
- mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d’incasso comportante l’impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d’incasso; da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna posizione;
- ritardata o omessa comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione documentazione: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00 a seconda della gravità della violazione accertata dall’Ente;
- ritardata o omessa esecuzione di mandati o di reversali o esecuzione in maniera parziale o difforme: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000 a seconda della gravità per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata;
- per ogni giorno di ritardo nel riconoscimento della valuta rispetto ai termini previsti: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000,00 a seconda della gravità per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione della penale verranno contestati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Tesoriere, il quale dovrà comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di trenta giorni successivi alla data di notifica della PEC. In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento, l’Ente applicherà le penali con provvedimento da emanarsi entro i successivi 14 giorni. Le penali saranno trattenute con reversale di entrata
sul corrispettivo al momento della liquidazione della fattura relativa all’annualità in cui si sono
verificate. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 5. 4. La reiterata e recidiva applicazione di penali contrattuali costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 34 - Risoluzione del contratto
1. Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, l’impossibilità di gestire il servizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra la Ragioneria della Regione ed il Tesoriere, nonché l’impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico della Tesoreria con quello della Regione.
2. Mancando il Tesoriere in forma non giustificata anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla convenzione, e dopo susseguente richiamo scritto con diffida ad adempiere da parte della Regione Puglia, sarà facoltà della Regione risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
3. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento delle spese sostenute e dei danni sofferti.
4. Per le modalità dell’esercizio della risoluzione contrattuale si fa rinvio all’art. 39 del capitolato.
Articolo 35 - Controversie
1. Le eventuali controversie tra la Regione e il Tesoriere che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione della convenzione che al termine della convenzione stessa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Bari.
Articolo 36 - Oneri a carico del tesoriere
1. Tutte le spese inerenti alla stipula della convenzione di incarico, xxx comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico del Tesoriere.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai snsi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1985, n. 131 e ss.mm.ii.-
Articolo 37 - Modifiche convenzionali
1. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno essere specificate modalità operative di ordine tecnico di espletamento del servizio, ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio stesso o che si rendessero indispensabili anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o disponibilità di nuovi mezzi tecnologici. Gli accordi dovranno essere formalizzati in ogni caso mediante atto scritto. Tali accordi non dovranno avere riflessi di carattere economico ma esclusivamente organizzativo.
2. Ogni altra modifica della convenzione sarà soggetta al disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà avvenire con le modalità di cui al medesimo decreto o di cui alle linee guida ANAC applicabili o in base ad ogni altra disposizione vigente o che sarà emanata in materia.
3. Il Tesoriere non può per nessun motivo introdurre di propria iniziativa variazioni al servizio oggetto della convenzione che non siano state disposte e preventivamente approvate dall'Ente.
Nuovo articolo Revisione del corrispettivo
Il corrispettivo annuale forfetario e omnicomprensivo di cui all’articolo 4 potrà essere oggetto di revisione annuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a partire dal mese di gennaio del 2024 sulla base di apposita richiesta da parte del Tesoriere.
L’aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato sulla base della variazione nel periodo dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI),
mensilmente pubblicato dall’ISTAT da riconoscersi previa istruttoria da parte del’Ente.
Articolo 38 - Antiriciclaggio
1. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.
Articolo 39 - Referenti
1. Tutte le comunicazioni formali relative all’esecuzione della convenzione saranno trasmesse dalla’Amministrazione al Referente generale nominato dal Tesoriere nella persona di
…………….presso il domicilio eletto domicilio digitale.
2. Le comunicazioni relative ai collegamenti e le procedure informatiche e telematiche saranno indirizzate al Referente tecnico o suo supplente individuati dal Tesoriere nelle persone di ………………………………domicilio eletto……..domicilio digitale ……………. n. tel.
…………………………
3. Il Tesoriere si impegna a comunicare ogni aggiornamento inerente eventuali sostituzione dei Referenti o aggiornamenti dei relativi contatti.
4. Il referente della convenzione per l'Ente è il Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Ente trasmetterà al Tesoriere eventuale determinazione di modifica del RUP nel corso di vigenza della convenzione.
4. L’Ente comunicherà, inoltre, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e gli ulteriori referenti per l’esecuzione della convenzione che saranno individuati per area di attività.
Articolo 41 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza
1. L'Ente, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina il Tesoriere Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi della convenzione.
2. Nello svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, il Tesoriere è tenuto ad osservare il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e il Regolamento UE/2016/679, nonché ogni altra disposizione legislativa e provvedimentale emanata anche dall'Autorità garante per la privacy.
3. Le parti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di quest’ultima – notizie di cui siano venute a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note ed elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente convenzione.
4. A tale scopo le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità esclusivamente connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, nel rispetto delle norme previste dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con X.Xxx. numero 196/2003 e s.m.i. Per tutta la durata dei servizi della presente convenzione, nonché anche successivamente alla scadenza di quest’ultima, le parti si impegnano, altresì a far mantenere al proprio personale il segreto d’ufficio in relazione ai dati sottoposti a trattamento.
5. L’Ente provvederà con separato atto a nominare e designare il Tesoriere quale Responsabile Esterno del Trattamento, definendone compiti e responsabilità, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/79, anche in conformità allo schema - allegato a) approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 7 agosto 2020, n. 1328; a tal fine quest’ultimo si
impegna a prestare la massima collaborazione al fine di individuare e formalizzare tale nomina.
4. La nomina del Tesoriere a Responsabile esterno del trattamento dei dati si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o in caso di risoluzione, per qualsiasi causa della convenzione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni
generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 42 - Norme di rinvio e riferimenti normativi
1. La sottoscrizione della presente convenzione da parte del Tesoriere equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di tesoreria e appalti pubblici, alla cui osservanza è tenuto il Tesoriere.
2. Per quanto non specificatamente previsto dalla convenzione, si fa riferimento alla Legge e
ai regolamenti che disciplinano la materia, oltre che al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 43 - Domicilio del Tesoriere
1. Per gli effetti e conseguenze della presente convenzione, la Regione Puglia e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
Letto confermato e sottoscritto