Common use of Modifiche Clause in Contracts

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

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Samples: Research and Development, Research and Development, Research and Development

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca . 17.5 La gestione delle modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.è riportata in Appendice D.

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Samples: Contract, Contract, Contract

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca . 17.5 La gestione delle modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.è riportata in Appendice D.

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Samples: Research and Development, Research and Development

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari. 17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

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Samples: Consultancy Agreement, Contract Asi N. 2021 1 R.0

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari. 17.5 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ASI può imporre al contraente l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 17.6 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

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Samples: Contract, Contract

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto1. Le comunicazioni relative parti contraenti si consultano quando, a richieste livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o proposte di dette valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e dal Responsabile 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. 5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di Programma consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di classe 1Aconsultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa. Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASIper gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti per la Svizzera: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntividiritto nazionale. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

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Samples: Protocollo Di Modifica Dell'accordo

Modifiche. [verificare Il Committente si riserva la facoltà di volta modificare l’entità delle superfici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di: • estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere locali/edifici/reparti non contemplati nel modulo "scheda tecnica" numerate dal n. al n. Allegato 1, • aumentare le superfici comprese nel modulo "scheda tecnica" numerate dal n. al n. Allegato 1, • diminuire le superfici comprese nel modulo "scheda tecnica" numerate dal n. al n. Allegato 1, • variare la destinazione d’uso dei locali, • revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di pulizia e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del sanificazione dei locali compresi nel modulo "scheda tecnica" numerate dal n. Allegato 1. al n. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte Per effetto delle variazioni di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento cui sopra, il canone contrattuale sarà adeguato sulla base dei prezzi/mq., distinti per l’ASI e dal Responsabile tipologia di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. locale, così come indicati nelle " schede offerta", colonna N: Canone Mq. Mese. Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo che temporaneo, formano oggetto di classe 1A: a) che atto aggiuntivo al contratto d’appalto se comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi decremento di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data spesa. Ogni variazione di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite servizi previsti dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessariCapitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente esclusivamente nella persona del Referente unico.

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Samples: Linee Guida Per Gli Appalti Di Pulizia

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente 1. Ciascuna parte può proporre modifiche tecnicheal presente protocollo. 2. Le modifiche proposte sono trasmesse per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione, gestionali il quale le comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di modifica nella successiva seduta dell’Organo esecutivo a condizione che il Segreta- rio esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni. 3. Le modifiche al presente protocollo, ad eccezione di quelle agli allegati I e III, sono adottate per consenso dalle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno successi- vo alla data alla quale due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali modifiche presso il Depositario. Per tutte le altre parti, le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accetta- zione. 4. Le modifiche agli allegati I e III del presente protocollo vengono adottate per consenso delle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di centottanta giorni dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commis- sione comunica la modifica a tutte le parti, la modifica agli allegati entra in vigore per quelle parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione che almeno sedici parti non abbiano trasmesso detta notifica. 5. Le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati I e/o III lo notificano per iscritto al Depositario entro novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati ha effetto per tale parte. 6. Per le parti che hanno accettato la modifica, la procedura di cui al paragrafo 7 sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI. 7. Le modifiche agli allegati da IV a XI vengono adottate per consenso delle parti presenti in una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui viene comunicata dal Segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, ogni modifica ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a): a) le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati da IV a XI lo notificano per iscritto al Depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica imme- diatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sosti- tuire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte; b) qualsiasi modifica degli allegati da IV a XI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti: i) ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a), oppure ii) a respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora de- positato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.» È aggiunto un nuovo paragrafo 4, con il seguente testo: «4. Uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalla procedura di cui all’articolo 13bis, paragrafo 7, per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.» N. Nuovo art. 18bis Un nuovo articolo 18bis è inserito dopo l’articolo 18: «Art. 18bis Denuncia dei protocolli Quando tutte le parti che hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al presente protocollo con il Depositario conformemente all’articolo 15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente sottoscritti e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1Aseguito elencati: a) che comportano un incremento il protocollo di Helsinki del 19853 relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o una riduzione degli oneri a carico dell'ASIdei loro flussi transfrontalieri; b) il protocollo di Sofia del 19884 relativo alla lotta contro le emissioni di ossi- di di azoto o i loro flussi transfrontalieri; c) il protocollo di Ginevra del 19915 concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri; d) il protocollo di Oslo del 19946 relativo a un’ulteriore riduzione delle emis- sioni di zolfo.» Il testo dell’allegato II è sostituito dal testo seguente: «Impegni di riduzione delle emissioni 1. Gli impegni di riduzione delle emissioni elencati nelle tabelle sottostanti si riferi- scono alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 10, del presente protocollo. 2. Nella tabella 1 sono riportati i limiti di emissione per il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), l’ammoniaca (NH3) e i composti organici volatili (COV) dal 2010 al 2020, espressi in migliaia di tonnellate metriche (tonnellate) per le parti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010. 3. Le tabelle da 2 a 6 includono gli impegni di riduzione delle emissioni di SO2, XXx, XX0, COV e PM2,5 per il 2020 e oltre. Tali impegni sono espressi in percen- tuale di riduzione rispetto al livello di emissioni del 2005. 4. Le stime delle emissioni per il 2005, elencate nelle tabelle da 2 a 6, sono espresse in migliaia di tonnellate e rappresentano i migliori dati disponibili più recenti, co- municati dalle parti nel 2012. Tali stime sono riportate unicamente a titolo informa- tivo e, in caso siano disponibili informazioni migliori, le stime possono essere ag- 3 RS 0.814.321 4 RS 0.814.323 5 RS 0.814.328 6 RS 0.814.324 giornate dalle parti nel momento in cui esse segnalano i dati sulle emissioni nell’ambito del presente protocollo. Sul sito web della convenzione il segretariato conserva e aggiorna periodicamente una tabella delle stime più recenti comunicate dalle parti, per informazione. Gli impegni di riduzione percentuale delle emissioni, elencati nelle tabelle da 2 a 6, si applicano alle stime 2005 più aggiornate, segnalate dalle parti al Segretario esecutivo della Commissione. 5. Se in un dato anno una parte rileva che, pur non comportando a causa di un inverno particolarmente rigido, di un’estate particolarmente secca o di variazioni degli oneri impreviste nelle attività economiche, quali la perdita di capacità nel sistema di alimentazione elettrica a carico dell'ASIlivello nazionale o in un paese confinante, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente essa non può introdurre modifiche senza l'osservanza rispettare i suoi impegni di riduzione delle disposizioni stabilite dal presente articoloemissioni, detta parte può soddisfare gli obblighi assunti calcolando la media tra le emissioni annue nazionali per l’anno in questione, per l’anno prece- dente all’anno considerato e per l’anno successivo, a condizione che tale media non sia superiore all’impegno assunto. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.Parte contraente Ratifica SO2 XXx XX0 COV 1 Belgio 2007 106 181 74 144 2 Bulgaria 2005 856 266 108 185 3 Croazia 2008 70 87 30 90 4 Cipro 2007 39 23 9 14 5 Repubblica ceca 2004 283 286 101 220 6 Danimarca 2002 55 127 69 85 7 Finlandia 2003 116 170 31 130

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Samples: Protocol Modification

Modifiche. [verificare Non saranno accettate sostituzioni o spese aggiuntive su iniziativa del Venditore senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. L'Acquirente può, tramite notifica scritta, apportare modifiche a disegni e specifiche, istruzioni di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere spedizione e imballaggio, luogo di consegna, nell'ambito di applicazione del Contraente proporre presente ordine. L'Acquirente avrà il diritto di apportare modifiche tecniche, gestionali ai lavori e di programmazione durante l'esecuzione del contrattoannullare in qualsiasi momento una parte o la totalità dei lavori di cui al presente ordine, nella misura in cui questi non siano ancora stati spediti o completati prima dell'annullamento. Le comunicazioni relative modifiche dovranno essere indicate mediante una revisione formale dell'ordine oppure, a richieste o proposte discrezione dell'Acquirente, mediante la sostituzione dell'ordine di dette acquisto. Qualora una qualsiasi di tali modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano comporti un incremento aumento o una riduzione degli oneri sostanziale del costo o del tempo necessario all'esecuzione, il prezzo e/o i termini di consegna verranno adeguati di conseguenza, calcolando anche un importo per l’obsolescenza, rielaborazione o rottamazione, limitatamente ai materiali in corso di lavorazione nell'ambito del normale ciclo di produzione del Venditore necessari per soddisfare i termini di consegna. Qualsiasi richiesta del Venditore in merito a carico dell'ASI; btali adeguamenti dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto, e in ogni caso non oltre quindici (15) chegiorni di calendario dalla data della richiesta di modifica oppure entro il periodo di tempo altrimenti concordato per iscritto. Il mancato raggiungimento di un equo accordo, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti in base ai termini ed della presente Xxxxxxxx, diverrà oggetto di controversia che l’Acquirente e/o il Venditore potranno cercare di risolvere rivolgendosi a qualsiasi tribunale avente giurisdizione. In attesa della risoluzione di eventuali controversie, il Venditore dovrà evadere il presente ordine diligentemente, in conformità alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivistabilite. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

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Samples: Standard Purchase Order Terms and Conditions

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto1. Le comunicazioni relative parti contraenti si consultano quando, a richieste livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o proposte di dette valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e dal Responsabile 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. 5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di Programma consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di classe 1Aconsul­ tazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa. Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASIper gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

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Samples: Protocollo Di Modifica

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma Progetto del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca . 17.5 La gestione delle modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.è riportata in Appendice D.

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Samples: Contratto Asi

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. 17.5 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ASI può imporre al contraente l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. Nel In tal caso il Contraente introduca contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 17.6 La gestione delle modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.è riportata in Appendice D.

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Samples: Contract

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari. 17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

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Samples: Research and Development

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto. Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).modifiche 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca . 17.5 La gestione delle modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.è riportata in Appendice D.

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Samples: Research and Development

Modifiche. [verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto1. Le comunicazioni relative parti contraenti si consultano ogniqualvolta, a richieste livello di OCSE, viene adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o proposte di dette valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e dal Responsabile 2, ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraente i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo pertinente fra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. 5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione viene avviata una procedura di Programma consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di classe 1Aconsultazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa. Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale: a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASIper gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti per il Liechtenstein: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel contratto e nei suoi allegati; daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntividiritto nazionale. 17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

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Samples: Protocol of Amendment