Common use of MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO Clause in Contracts

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitorel’Investitore-contraenteContraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitoreall’Investitore-contraenteContraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitoreall’Investitore-contraente Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitoredell’Investitore-contraenteContraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitorel’Investitore-contraenteContraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitorel’Investitore-contraente Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitariecircolari ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraenteil Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraenteal Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo fondo interno con altro Fondo fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraentedel Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraenteil Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo fondo interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 16.03.2012 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraenteil Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraenteal Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno Interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo internoInterno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraentedel Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraenteil Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare 10/02/2022 La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di protezione dei dati personali privacy (insieme, la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati“Normativa Privacy”).

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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraenteil Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraenteal Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno Interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo internoInterno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraentedel Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraenteil Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la 10.02.2022 La normativa vigente, definita in materia relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine le precisiamo che la nostra Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e esempio Contraente/Assicurati), come precisato nel presente documento.

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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraenteil Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraenteal Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno Interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo internoInterno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraentedel Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraenteil Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la 10/02/2022 La normativa vigente, definita in materia relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine le precisiamo che la nostra Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e esempio Contraente/Assicurati), come precisato nel presente documento.

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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’investitore-contraenteil Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’investitore-contraenteal Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno Interno con altro Fondo Interno della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all’investitore-contraente al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati di ciascun Fondo Interno interessato dall’operazione, l’indicazione delle commissioni di gestione gravanti sul nuovo Fondo internoInterno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo Interno oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo Interno nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’investitore-contraentedel Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’investitore-contraenteil Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo Interno derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-contraente il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo interno Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare 01/08/2022 La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di protezione dei dati personali privacy (insieme, la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati“Normativa Privacy”).

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