MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022 La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la “Normativa Privacy”).
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altro Fondo Interno della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati di ciascun Fondo Interno interessato dall’operazione, l’indicazione delle commissioni di gestione gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo Interno oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo Interno nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo Interno derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022 01/08/2022 La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la “Normativa Privacy”).
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il l’Investitore-Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al all’Investitore-Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al all’Investitore-Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Internointerno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del dell’Investitore-Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il l’Investitore-Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il l’Investitore-Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022 La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (insieme, la “Normativa Privacy”D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022 10.02.2022 La presente informativa le viene data normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati e la riservatezza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine le precisiamo che la nostra Società deve acquisire (o degli Stati membri applicabile in materia di privacy già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (insiemeesempio Contraente/Assicurati), la “Normativa Privacy”)come precisato nel presente documento.
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022 La presente informativa le viene data normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati e la riservatezza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine le precisiamo che la nostra Società deve acquisire (o degli Stati membri applicabile in materia di privacy già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (insiemeesempio Contraente/Assicurati), la “Normativa Privacy”)come precisato nel presente documento.
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitariecircolari ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno fondo interno con altro Fondo fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Internofondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno fondo interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022 La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela 16.03.2012 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (insieme, la “Normativa Privacy”D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraentel’investitore-contraente. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraenteall’investitore-contraente. Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale. In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente all’investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Internointerno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraentedell’investitore-contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraentel’investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente l’investitore-contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno interno senza l’applicazione di alcun onere. Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022 La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela 03.2016 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA Per rispettare la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (insieme, la “Normativa Privacy”D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).
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